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ESPOSTO CONTRO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA E MAGISTRATURA1
ESPOSTO CONTRO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA E MAGISTRATURA2
AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PALAZZO DEL QUIRINALE - ROMA
AL MINISTRO DELL'INTERNO
MATTEO PIANTEDOSI
caposegreteria.ministro@interno.it
segreteriatecnica.ministro@interno.it
segreteria.molteni@interno.it
segreteria.ferro@interno.it
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
CARLO NORDIO
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
segreteria.ministro@giustizia.it
viceministro.sisto@giustizia.it
ostellari.sottosegretario@giustizia.it
balboni.sottosegretario@giustizia.it
segr.capo.ispettorato@giustizia.it
AL PROCURATORE
GENERALE
PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DOTT. ALDO
POLICASTRO
affaripenali.pg.napoli@giustizia.it
AL
PROCURATORE GENERALE
PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
DOTT. ELIA TADDEO
affaripenali.pg.salerno@giustizia.it
ALLA C/A DEL PREFETTO DI SALERNO
ALLA C/A DEL PREFETTO DI NAPOLI
ALLA DDA DI SALERNO
AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI
NOCERA INFERIORE
E/PC AL SOSTITUTO PROCURATORE FIORILLO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
NOCERA INFERIORE
ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani
(SA) in via Filettine n.35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di
Pagani, espone quanto segue:
È doveroso rilevare che, negli uffici del Comando di Polizia
Locale, è stata posta in essere un’attività amministrativa finalizzata a
coprire proprie responsabilità e omissioni, utilizzando informazioni false e
strumentali per orientare l’attività giudiziaria della Procura della Repubblica
di Nocera Inferiore;
Sulla base delle informazioni fornite dal Comando di
Polizia Locale all’Autorità Giudiziaria, nella persona del P.M. Dott. FIORILLO,
veniva avviata un’attività giudiziaria culminata nella perquisizione
personale, domiciliare e presso gli uffici del Comune di Pagani della Dott.ssa Lista, titolare di Posizione Organizzativa del
IV Settore - Pianificazione Urbanistica e SUAP;
Nonostante il ricorso alla “MANO PESANTE” con perquisizione
personale, domiciliare e presso gli uffici del Comune di Pagani da parte degli organi di Giustizia
Investigativa, non è emerso un solo elemento, documento o evidenza idonea a
sostegno delle accuse formulate dal Comando di Polizia Locale, a carico
dell’Ing. LISTA;
Detta attività giudiziaria ed investigativa,
evidentemente avviata sulla base delle false informazioni e delle fuorvianti
rappresentazioni dei fatti fornite dal Comando di Polizia Locale, l'Autorità
Giudiziaria, non ha prodotto alcun concreto riscontro all’impianto accusatorio
costruito ad arte nei confronti dell’Ing. LISTA;
La vicenda, peraltro, è ormai nota alla cronaca
giudiziaria locale e ha suscitato non poco clamore nella popolazione di Pagani,
anche perché la Dott.ssa LISTA è l’unico titolare di Posizione Organizzativa di
recente nomina, avvenuta nel luglio 2025, e quindi del tutto estranea alle
vicende tecnico-amministrative pregresse che hanno determinato lo scioglimento
del Comune di Pagani per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 143 del TUEL.
Come già rappresentato a codesta Procura della
Repubblica di Nocera Inferiore, resta un dato oggettivo che non può essere
ignorato:
La Dott.ssa Lista è l’unico funzionario che, a
soli trenta/quaranta giorni di indagini oltretutto false e sbagliate, si è
visto destinatario di una perquisizione personale, domiciliare e negli uffici
del Comune.
Ed è altrettanto doveroso evidenziare che le mie
denunce, circostanziate, documentate e reiteratamente sottoposte all’attenzione
di codesta Procura, non hanno prodotto un’analoga risposta investigativa
Si pone pertanto una domanda che non può essere
elusa:
Perché nei confronti della Dott.ssa LISTA, sulla
base delle informazioni provenienti dal Comando di Polizia Locale, si è
arrivati in tempi rapidissimi a una perquisizione personale,
domiciliare e presso gli uffici del Comune di Pagani, mentre le denunce da me depositate,
documentate, circostanziate non hanno determinato la medesima attenzione
investigativa?
Queste sono le accuse fondate che rivolgo alla
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore:
Si
evidenzia che il P.P. N. 6082/2024/44 risulta nella disponibilità del Sostituto
Procuratore VESSA, unitamente ad oltre dodici procedimenti penali riconducibili
al medesimo procedimento;
P.P.
- N. K2024/291- Sostituto Procuratore VESSA, in relazione a irregolarità
commesse dal comandante dei vigili D’APOLITO per la manifestazione d’interesse
canile comunale;
P.P.
- N. I2024/001382, Sostituto Procuratore VESSA, in relazione a irregolarità
commesse affidamento diretto addetto stampa del sindaco DE PRISCO - MARTINA
NACCHIO;
P.P.
- N. 152/2024/46, di competenza del Procuratore Capo CENTORE, per il quale
risulta disposta una delega di indagine nell'ambito del P.P. n. 6082/2024/44,
con conseguente gestione delle attività investigative da parte del Sostituto
Procuratore VESSA;
Risultano
avviati a seguito delle denunce del sottoscritto i seguenti procedimenti:
P.P.
- N. 2969/2022/44 - Sostituto Procuratore FIORILLO, affidamenti e trattative
dirette;
P.P.
- N. 1217/2022/44 - Sostituto Procuratore COLUCCI, in relazione alle assunzioni
e progressioni di carriera dei dipendenti dell’azienda speciale SAM;
P.P.
- N. I2022/7244 - Sostituto Procuratore LENZA, procedura di assunzione
tirocinanti anno 2022 presso AGROSOLIDALE;
P.P.
- N. 515/2023-45T - Procuratore Capo CENTORE - Sostituto Procuratore LENZA -
P.P. - N. 2335/2023, in relazione a irregolarità commesse negli affidamenti
delle figure professionali dei revisori dei conti del Comune di Pagani;
P.P.
- N. K2024/000092 - Sostituto Procuratore COLUCCI, REDATTA NELL’AMBITO DEL P.P.
- N. 7/2024/46T – Procuratore Capo CENTORE delega indagini in relazione a
irregolarità commesse dall’avv. SERRITIELLO e dall’ufficio legale per la
mancata costituzione in giudizio;
P.P.
- N. K2024/000117 - Sostituto Procuratore FIORILLO, in relazione a irregolarità
commesse dalla società MUSIC ITALIA per affidamenti diretti favoritismi con la
non applicazione del principio di rotazione;
P.P.
- N. I2024/002465 - Sostituto Procuratore LENZA, in relazione a irregolarità
commesse contro il Comune di Pagani sulla mancata applicazione dell’Art. 248
del TUEL da parte dell’OSL e CORTE Dei CONTI di NAPOLI;
P.P.
- N. K2024/535 - Sostituto Procuratore FIORILLO, in relazione a irregolarità
commesse sulla zona contestata di PAGANI e SANT’EGIDIO DEL COMNTE ALBINO per
sopravvenuta sentenza definitiva di Consiglio di Stato;
Queste sono solo alcune delle denunce che ho
elencato;
Confermo che sono oltre 100 le denunce
depositate presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, molte delle
quali risultano ferme da anni, senza che, a quanto mi consta, abbiano mai visto
la luce di un provvedimento da parte della stessa Procura;
Una situazione che, per la sua durata e per il
numero delle denunce coinvolte, merita finalmente chiarezza e risposte
concrete.
Il sottoscritto chiede alle SS.LL.,
ciascuna per le rispettive competenze, Presidenza della Repubblica, nella persona
del Presidente della Repubblica quale Presidente del CSM, Ministero
dell’Interno e Ministero della Giustizia, di voler disporre, con urgenza, una
ispezione e un accertamento ministeriale presso la Procura della Repubblica di
Nocera Inferiore e presso il Comune di Pagani;
La richiesta nasce da fatti
specifici, circostanziati e documentati già sottoposti all’attenzione delle
competenti Autorità:
1. Per quanto riguarda il Comune di
Pagani, si richiama lo scioglimento dell’Amministrazione comunale per infiltrazione
e condizionamento di tipo mafioso, deliberato dal Consiglio dei Ministri in
data 21 aprile 2026, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e
successivamente disposto con Decreto del Presidente della Repubblica del 23
aprile 2026, chiedendo particolare attenzione all’operato della Commissione
Straordinaria e degli uffici comunali del Comune di Pagani;
2. Particolare attenzione viene
richiesta anche per le numerose denunce ed esposti presentati dal sottoscritto
presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, rispetto ai quali, per
quanto a mia conoscenza, non risultano essere state adottate iniziative
investigative concretamente percepibili come, perquisizioni, avvisi di garanzia
o altri atti di indagine;
3. Diversamente, nei confronti dell’ing.
LISTA, funzionario del Comune di Pagani, risulta essere stata eseguita, in
tempi particolarmente rapidi, una perquisizione personale, domiciliare e presso
gli uffici del Comune di Pagani.
È impossibile non rilevare la
disparità di trattamento investigativo tra il sottoscritto e l’ing. LISTA, con
evidenti omissioni che dovranno essere chiarite dalla Procura;
Io ci ho messo la faccia nelle
denunce presentate, ma ho ricevuto soltanto porte in faccia;
Se questa è giustizia, è una giustizia ad orologeria.
La vicenda è riferita alla ditta
RINALDO S.R.L. e parte dal lontano 2010 all’interno del Comune di Pagani.
Di seguito sintetizzo i passaggi
salienti:
1. L'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO E IL VUOTO DOCUMENTALE
2010/2025
L'ordinanza di demolizione n. 38 del 27 aprile 2010 era già stata seguita
dall'accertamento della Polizia Municipale nel dicembre 2012, verbalizzato nel
gennaio 2013, che aveva constatato la mancata
demolizione delle opere abusive;
Da quel momento deve essere ricostruita
documentalmente l'attività svolta fino al 2025, verificando, in particolare,
sopralluoghi, controlli successivi, verbali, segnalazioni, comunicazioni,
trasmissioni degli atti e ogni ulteriore attività relativa alla verifica
dell'inottemperanza;
L'art. 27 del D.P.R. 380/2001 costituisce un
riferimento centrale per ricostruire gli obblighi di vigilanza e gli
adempimenti conseguenti alle violazioni edilizie.
La sequenza da verificare è precisa:
ACCERTAMENTO → VERBALIZZAZIONE → COMUNICAZIONE → TRASMISSIONE → RICEZIONE →
ISTRUTTORIA → PROVVEDIMENTO;
Il punto non è soltanto stabilire chi abbia firmato l'ultimo
atto, ma individuare, per ciascuna fase, chi fosse tenuto ad agire, quale
obbligo avesse, quando dovesse agire e quale documento dimostri che l'attività
sia stata effettivamente svolta;
Il periodo 2013/2025 rappresenta pertanto il principale segmento
della vicenda ancora da ricostruire.
2. IL RUOLO DEL COMANDO
DELLA POLIZIA LOCALE
Gli atti del 2026 confermano che la Polizia
Locale ha svolto un ruolo concreto nell'accertamento dei fatti;
L'ordinanza n. 82/2026 richiama infatti l'accertamento tecnico prot. n. 23329 del 18 maggio 2026, trasmesso dal Comando di Polizia Locale;
La distinzione delle competenze deve essere verificata anche
documentalmente:
· POLIZIA LOCALE → ACCERTAMENTO E VERBALIZZAZIONE
· SUAP/UFFICIO COMPETENTE → ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO
Proprio per questo occorre verificare quali attività di vigilanza,
controllo e sopralluogo siano state effettivamente svolte dal Comando dal 2013
al 2025, con particolare riferimento a:
· Sopralluoghi;
· Segnalazioni;
· Controlli successivi;
· Ulteriori verbali;
· Accertamenti di nuove opere;
· Comunicazioni agli uffici comunali;
· Trasmissioni di atti;
Occorre inoltre verificare, con
riferimento agli accertamenti del 2026, la completezza di quanto rilevato, gli
atti trasmessi al SUAP, la data delle trasmissioni, gli eventuali allegati e
l'individuazione dei destinatari degli atti.
Non è quindi sufficiente individuare chi abbia sottoscritto l'ultimo
provvedimento:
Occorre ricostruire, per ciascuna fase, chi ha accertato, chi ha verbalizzato, chi ha
trasmesso, chi ha ricevuto e chi doveva successivamente agire,
individuando il documento che dimostri l'avvenuto adempimento o l'eventuale
omissione.
3. IL NUOVO MANUFATTO ABUSIVO ED IL CONFRONTO TRA GLI ACCERTAMENTI DELLA
POLIZIA LOCALE E DELL'ARPAC
L'ordinanza n. 82/2026 richiama un ulteriore manufatto abusivo individuato
dalla Polizia Locale e colloca, sulla base della verifica Google Earth
richiamata nell'atto, la sua presenza nel periodo giugno 2016-agosto 2017;
Il dato non dimostra, da solo, che il Comune ne fosse già a
conoscenza, ma impone di verificare se tra il 2016/2017 e il 2026 siano stati
eseguiti controlli, sopralluoghi o altre attività che avrebbero potuto rilevare
il manufatto;
Devono pertanto essere ricercati eventuali precedenti
sopralluoghi, verbali, fotografie, segnalazioni, rapporti di servizio e
comunicazioni.
Il profilo ambientale costituisce invece un accertamento distinto.
La sequenza documentale è:
·
MAGGIO 2026 – ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE;
·
3 AGOSTO 2026 – SOPRALLUOGO ARPAC;
·
27 AGOSTO 2026 – ORDINANZA N. 98/2026;
Diventa quindi essenziale acquisire e
confrontare il verbale della Polizia Locale con quello dell'ARPAC, al fine di
verificare quali irregolarità e criticità ambientali fossero già presenti e
rilevabili nel maggio 2026 e quali siano state invece accertate dall'ARPAC
nell'agosto 2026;
Qualora determinate irregolarità fossero già
rilevabili nel maggio 2026, dovrà essere verificata la completezza del primo
accertamento e la relativa rappresentazione negli atti trasmessi.
4. LA POSIZIONE DELLA DOTT.SSA LISTA
L'ordinanza n. 98/2026 costituisce un ulteriore
sviluppo del procedimento e recepisce anche le risultanze del sopralluogo ARPAC
del 3 agosto 2026;
Il relativo verbale, unitamente alla
documentazione di trasmissione, deve essere acquisito e confrontato con i
precedenti accertamenti, al fine di ricostruire correttamente la successione
degli eventi;
La posizione della Dott.ssa LISTA deve essere temporalmente distinta da quella
relativa ai fatti precedenti al suo insediamento.
La stessa ha assunto la responsabilità del SUAP nel luglio 2025; sono pertanto anteriori al suo incarico l'accertamento del 2012/2013 e ogni eventuale attività o inattività amministrativa del periodo precedente.
Non possono, quindi, essere automaticamente
attribuiti alla Dott.ssa Lista:
·
L'inottemperanza
accertata nel 2012/2013;
·
I
controlli eventualmente non effettuati negli anni precedenti al luglio 2025;
·
Eventuali
ritardi anteriori al suo insediamento;
·
Eventuali
carenze organizzative pregresse.
Ogni valutazione sulla sua posizione deve
pertanto riferirsi esclusivamente alle attività e agli eventuali profili di
responsabilità concretamente riconducibili al periodo successivo all'assunzione
dell'incarico, senza trasferire automaticamente sulla stessa fatti o omissioni
maturati anteriormente.
5. LA RESPONSABILITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Alla luce della documentazione indicata, l'attenzione sul Comando di
Polizia Locale deve concentrarsi su sette punti:
a) INOTTEMPERANZA
2012/2013
Dopo l'accertamento
della mancata demolizione, quale attività venne svolta?
b) PERIODO 2013/2025
Quali controlli,
sopralluoghi e segnalazione risultano documentalmente effettuate?
c) NUOVO MANUFATTO
2016/2017
Esistono accertamenti
o segnalazioni anteriori al 2026?
d) SOPRALLUOGO DEL MAGGIO
2026
L'accertamento ha
rappresentato integralmente quanto rilevabile?
e) TRASMISSIONE AL SUAP
Quali atti furono
trasmessi, quando e con quali allegati?
f) INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI
Sono presenti
eventuali errori o omissioni nell'individuazione dei destinatari degli atti?
g) PROFILO AMBIENTALE
Quali criticità erano
già rilevabili nel maggio 2026 e quali sono emerse con ARPAC?
La questione centrale è dunque la seguente:
NON È LA SOLA FIRMA DELL'ULTIMA
ORDINANZA A DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ.
Occorre individuare,
per ciascuna fase:
CHI DOVEVA AGIRE → QUALE OBBLIGO AVEVA →
QUANDO DOVEVA AGIRE → QUALE ATTO DIMOSTRA CHE ABBIA AGITO → E, IN CASO
CONTRARIO, QUALE DOCUMENTO DIMOSTRA L'EVENTUALE OMISSIONE.
Occorre ricostruire:
CHI HA ACCERTATO → CHI HA VERBALIZZATO →
CHI HA TRASMESSO → CHI HA RICEVUTO → CHI DOVEVA AGIRE → QUANDO DOVEVA AGIRE →
QUALE ATTO DIMOSTRA L'EVENTUALE OMISSIONE.
CONCLUSIONE
La vicenda deve essere ricostruita a partire almeno dal:
· 2010 – ordinanza di
demolizione n. 38;
·
2012/2013 – accertamento dell'inottemperanza;
·
2013/2025 – periodo da ricostruire;
·
2016/2017 – presenza del nuovo manufatto secondo la verifica richiamata
nell'ordinanza n. 82/2026;
·
maggio 2026 – accertamenti della Polizia Locale;
·
luglio 2026 – ordinanza n. 82 del 13.07.2026 di demolizione di manufatti privi di
legittimità urbanistica;
·
ordinanza n. 89 del
30.07.2026 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA RINALDO & C.
S.R.L. ESERCITATA PRESSO L'IMMOBILE SITO
IN VIA MANGIONI, 3, PER CARENZA DELLA LEGITTIMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA DELLA
CONSISTENZA IMMOBILIARE INTERESSATA;
·
3 agosto 2026 sopralluogo dell’ARPAC, che ha
rilevato quello che è successivamente è stato riportano nell’ordinanza
n. 98 del 27.08.2026 ORDINANZA DI CESSAZIONE PER RAGIONI AMBIENTALI
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA RINALDO & C. S.R.L. ESERCITATA PRESSO L’IMMOBILE SITO IN VIA
MANGIONI 3/5.
La verifica deve concentrarsi soprattutto sull'attività concretamente
svolta dal Comando di Polizia Locale nel periodo 2013/2025 e sulla completezza
degli accertamenti del 2026.
Parallelamente, il confronto con gli atti ARPAC deve chiarire la diversa
origine e temporalità delle criticità ambientali;
La
posizione della Dott.ssa LISTA deve essere invece valutata separatamente, a
partire dal suo insediamento nel luglio 2025;
Solo
attraverso questa ricostruzione sarà possibile individuare, sulla base degli
atti e senza sovrapporre competenze diverse, eventuali omissioni o
responsabilità riferibili ai singoli soggetti e ai rispettivi uffici.
Con espressa riserva di costituirmi parte civile
nell’eventuale accertamento da parte Vostra di azioni di natura penale e di
danni erariali provocati contro il Comune di Pagani.
Ai sensi dell’art.406, comma 3 c.p.p., di essere informato
dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai
sensi dell’art.408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di
archiviazione.
Pagani li, 28.09.2026
Alfonso Giorgio
