ALLA C/A DEL
PREFETTO DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it
AL PROCURATORE CAPO DELLA
PROCURA DI NOCERA INFERIORE
AL MINISTRO
DELL’INTERNO
MATTEO SALVINI
AL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
ALFONSO BONAFEDE
bonafede_a@camera.it
ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA
Il sottoscritto:
Giorgio
Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani
(SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e Politico di
Pagani espone quanto segue:
Il Procuratore Capo della Repubblica di Nocera Inferiore
invia al Prefetto di Salerno ed al Consiglio Comunale di Pagani, le sentenze
dell’incandidabilità del Sig. Gambino ed invita-diffida ad applicare l’Art. 143
comma 11.
Il Prefetto invia a giugno due note al Comune di Pagani;
La prima nota, su parere espresso anche dal Ministero dell'Interno,
in cui dichiara decaduto il Sig. Gambino e lo intima a non nominare la Giunta;
La seconda nota, su richiesta tardiva del Presidente
della Commissione elettorale, il Giudice DANISE, che dichiara l'incandidabilità
e relativa ineleggibilità del Gambino;
Si precisa che l'esito della Sentenza di Cassazione
sopraggiunge a fronte di un primo grado e appello anche loro confermativi per
l'incandidabilità.
Ciò
premesso, apprendo, con rammarico, dai giornali, che il Prefetto di Salerno,
solo in data 19.08.2019 ha proposto ricorso ai sensi dell'ex Art. 702 bis
C.P.C., in virtù degli Articoli 70 D.LGS. 267/2000 e 82 del D.P.R. 570/1960
contro il Sig. Gambino, quale Sindaco di Pagani e nei confronti del presidente
del consiglio comunale e del consiglio comunale di Pagani.
Reclamo
molto circostanziato ma che non spiega il perché il Prefetto di Salerno non
abbia applicato quanto da me denunciato già in data 23 e 30 giugno 2019, visto
che, era nei suoi poteri agire ed a supporto riporto stralcio della denuncia:
Per
quanto premesso, con questa mia lettera, invito, gli Organi in indirizzo,
all'applicazione del comma 7 dell'Art. 141 del D.LGS. N.267/2000, che
attribuisce al Prefetto di Salerno unico organo indicato e con pieni poteri di
far rispettare sul territorio salernitano il D.LGS. N.267/2000;
(NELLE
MORE DELLO SCIOGLIMENTO) l'unica procedura applicabile e cioè quella di
nominare un Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione
dell'Ente, confidando, sperando e credendo, come già evidenziato nella mia
denuncia, che NOI CITTADINI, per vedere rispettata ed applicata una Sentenza
della Cassazione, non dobbiamo ricorrere al TAR ed al Consiglio di Stato ma
confidare nelle Istituzioni e nella semplice applicazione delle Leggi Vigenti e
nella fattispecie, NON INTERPRETABILI.
Procedura
richiamata dalla stessa Prefettura di Salerno nella nota inviata al Segretario
Generale il 26 giugno a firma del Dott. FORLENZA, su richiesta di parere al
Ministero dell'Interno fatto dalla Prefettura di Salerno in data 17.06.2019;
“Alla
luce delle sopra riportate coordinate interpretative, l'Art. 16 comma 2 del
D.LGS. N. 235/2012, il Sindaco neoeletto del Comune di Pagani, decade di
diritto dalla carica con impossibilità per lo stesso di nominare la giunta;
Nota
acquisita al Comune, 4 giorni prima della convocazione del primo Consiglio e
senza ancora la proclamazione dei Consiglieri eletti”.
La
mia denuncia continuava prevedendo che la vicenda avrebbe avuto come epilogo
che i consiglieri di maggioranza, convocati per domenica 30 Giugno alle ore
20.30 per il primo Consiglio Comunale, avrebbero votato “L'ELEGGIBILITÀ” del
Sig. Gambino, nonostante fossero al corrente ed informati, della intera
vicenda, della relativa Sentenza di Cassazione e della nota della Prefettura di
Salerno sulla sua “INCANDIDABILITÀ” e quindi, conseguente “INELEGGIBILITÀ”.
Possibilità
colta al volo dal Sindaco e dal Consiglio Comunale, con un’esibizione penosa
nella seduta di Consiglio del 30.06.2019, con addirittura l'allontanamento del
Segretario Generale con l'ausilio delle forze dell'ordine, richieste dal
Gambino.
STASI
delle Autorità di Governo che gli hanno concesso d’insediarsi da Sindaco, così
da poter essere rimossi solo attraverso gli Articoli 70 del D.LGS. 267/2000 e
82 del D.P.R. 570/1960 e nel frattempo, operare amministrativamente, passare
per vittima di una persecuzione giudiziaria e addirittura essere pronto a
dichiarare “DISSESTO FINANZIARIO” per l'Ente, dimenticando di esserne l’autore
principale, con le sue gestioni passate.
Anche
nei confronti del Presidente della Commissione Elettorale, il giudice DANISE ho
presentato Esposto/Denuncia per la sua condotta e perciò sono costretto ad
evidenziare la parola giustificativa usata nel ricorso del Prefetto, a Pag. 18,
dove viene dichiarata di “un’incandidabilità incolpevolmente non conosciuta
dall'Ufficio Elettorale” ed in particolare dal Presidente, il quale ha
anticipato immotivatamente al 13 giugno 2019 la proclamazione, lo stesso giorno
che veniva pubblicata sul quotidiano locale “La Città” la Sentenza della
Cassazione;
Ma
allora perché il Presidente della Commissione Elettorale, Dott. DANISE, ha
anticipato immotivatamente al 13 giugno 2019 la proclamazione fissata per il 14
giugno 2019?
Guarda
caso, lo stesso giorno che veniva pubblicata sul quotidiano locale “La Città”
la Sentenza della Cassazione?
Perché
il Presidente DANISE, fa richiesta, alla Prefettura di Salerno, per conoscere
eventuali casi d’incandidabilità, per i consiglieri comunali, il 27 giugno 2019
e non applica la stessa procedura per il Sindaco?
Come
può aver dimenticato il Dott. DANISE, di aver fatto parte, in qualità di
Giudice, del Collegio Giudicante che in, primo grado, ha giudicato e
sentenziato lui stesso, l'incandidabilità del Sig. Gambino?
In
virtù di quale Legge, l'autotutela è possibile per i Consiglieri Comunali e non
per un Presidente di Commissione Elettorale poiché è stato richiesto a gran
voce?
Come
mai, ad oggi, ancora nessuna diffida ad adempiere, nonostante quanto precisato
a Pag. 7 del ricorso, nella parte in cui si dichiara, al punto 2, che la
deliberazione dell'organo di appartenenza ha natura meramente dichiarativa,
ovvero di presa d'atto, Art. 10 comma 3, essendo il Sindaco Gambino, decaduto
“ipso iure”.
Come
possono tollerare che, la Prefettura di Salerno ed in particolare, la Procura
della Repubblica di Nocera Inferiore non ha detto una sola parolae, sulle
dichiarazioni del Presidente del consiglio comunale di Pagani che a giornali, a
tv locali e con note ufficiali dichiara che il Consiglio si è già espresso per
l'eleggibilità del Sig. Gambino e che quindi riproporla, sarebbe inutile.
Affermazione
gravissima, che negherebbe, l'obbligo di
rispettare una Sentenza della Cassazione e quanto disposto dagli altri Organi
intervenuti.
A
riprova di ciò, c'è stato un altro Consiglio Comunale il 30.07.2019 ed un
prossimo è convocato per l'8 settembre 2019 ma di questa mera dichiarazione o
presa d'atto, obbligatoria per Legge, neanche l'ombra.
Ciò
premesso re-invio come Esposto Denuncia/Querela alla Procura di Nocera,
Salerno, Napoli e per conoscenza al Ministero degli Interni e di Grazia e
Giustizia queste mie considerazioni su una vicenda che vede calpestata la
giustizia italiana.
CHIEDE
Agli organi in indirizzo, di accertare e valutare se nei fatti,
gli atti comportamentali sopra riportati siano rinvenibili fattispecie
penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei
soggetti responsabili.
Con espressa riserva di costituirmi parte civile nell’eventuale
successivo procedimento penale.
Ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informato
dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai
sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di
archiviazione.
Allegati:
DOCUMENTI DI
RICONOSCIMENTO;
1, NOTA DEL PREFETTO DI
SALERNO;
2, NOTA DEL PREFETTO DI
SAELRNO;
DENUNCIA PRESENTATA IL
23 E 30 GIUGNO 2019;
ARTICOLI DEL QUOTIDIANO
LA CITTÀ DEL 13 E 26 GIUGNO 2019;
RICORSO PREFETTURA DI
SALERNO 19.08.2019.
Pagani li, 27/08/2019
Alfonso
Giorgio
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