venerdì, agosto 30, 2019

ALFONSO GIORGIO, 5 ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA














































ALLA C/A DEL
PREFETTO DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it

AL PROCURATORE CAPO DELLA
PROCURA DI NOCERA INFERIORE

AL MINISTRO DELL’INTERNO
MATTEO SALVINI

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ALFONSO BONAFEDE
bonafede_a@camera.it

ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA

Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e Politico di Pagani espone quanto segue:

Il Procuratore Capo della Repubblica di Nocera Inferiore invia al Prefetto di Salerno ed al Consiglio Comunale di Pagani, le sentenze dell’incandidabilità del Sig. Gambino ed invita-diffida ad applicare l’Art. 143 comma 11.
Il Prefetto invia a giugno due note al Comune di Pagani;
La prima nota, su parere espresso anche dal Ministero dell'Interno, in cui dichiara decaduto il Sig. Gambino e lo intima a non nominare la Giunta;
La seconda nota, su richiesta tardiva del Presidente della Commissione elettorale, il Giudice DANISE, che dichiara l'incandidabilità e relativa ineleggibilità del Gambino;
Si precisa che l'esito della Sentenza di Cassazione sopraggiunge a fronte di un primo grado e appello anche loro confermativi per l'incandidabilità.
Ciò premesso, apprendo, con rammarico, dai giornali, che il Prefetto di Salerno, solo in data 19.08.2019 ha proposto ricorso ai sensi dell'ex Art. 702 bis C.P.C., in virtù degli Articoli 70 D.LGS. 267/2000 e 82 del D.P.R. 570/1960 contro il Sig. Gambino, quale Sindaco di Pagani e nei confronti del presidente del consiglio comunale e del consiglio comunale di Pagani.
Reclamo molto circostanziato ma che non spiega il perché il Prefetto di Salerno non abbia applicato quanto da me denunciato già in data 23 e 30 giugno 2019, visto che, era nei suoi poteri agire ed a supporto riporto stralcio della denuncia:
Per quanto premesso, con questa mia lettera, invito, gli Organi in indirizzo, all'applicazione del comma 7 dell'Art. 141 del D.LGS. N.267/2000, che attribuisce al Prefetto di Salerno unico organo indicato e con pieni poteri di far rispettare sul territorio salernitano il D.LGS. N.267/2000;
(NELLE MORE DELLO SCIOGLIMENTO) l'unica procedura applicabile e cioè quella di nominare un Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente, confidando, sperando e credendo, come già evidenziato nella mia denuncia, che NOI CITTADINI, per vedere rispettata ed applicata una Sentenza della Cassazione, non dobbiamo ricorrere al TAR ed al Consiglio di Stato ma confidare nelle Istituzioni e nella semplice applicazione delle Leggi Vigenti e nella fattispecie, NON INTERPRETABILI.
Procedura richiamata dalla stessa Prefettura di Salerno nella nota inviata al Segretario Generale il 26 giugno a firma del Dott. FORLENZA, su richiesta di parere al Ministero dell'Interno fatto dalla Prefettura di Salerno in data 17.06.2019;
“Alla luce delle sopra riportate coordinate interpretative, l'Art. 16 comma 2 del D.LGS. N. 235/2012, il Sindaco neoeletto del Comune di Pagani, decade di diritto dalla carica con impossibilità per lo stesso di nominare la giunta;
Nota acquisita al Comune, 4 giorni prima della convocazione del primo Consiglio e senza ancora la proclamazione dei Consiglieri eletti”.
La mia denuncia continuava prevedendo che la vicenda avrebbe avuto come epilogo che i consiglieri di maggioranza, convocati per domenica 30 Giugno alle ore 20.30 per il primo Consiglio Comunale, avrebbero votato “L'ELEGGIBILITÀ” del Sig. Gambino, nonostante fossero al corrente ed informati, della intera vicenda, della relativa Sentenza di Cassazione e della nota della Prefettura di Salerno sulla sua “INCANDIDABILITÀ” e quindi, conseguente “INELEGGIBILITÀ”.
Possibilità colta al volo dal Sindaco e dal Consiglio Comunale, con un’esibizione penosa nella seduta di Consiglio del 30.06.2019, con addirittura l'allontanamento del Segretario Generale con l'ausilio delle forze dell'ordine, richieste dal Gambino.
STASI delle Autorità di Governo che gli hanno concesso d’insediarsi da Sindaco, così da poter essere rimossi solo attraverso gli Articoli 70 del D.LGS. 267/2000 e 82 del D.P.R. 570/1960 e nel frattempo, operare amministrativamente, passare per vittima di una persecuzione giudiziaria e addirittura essere pronto a dichiarare “DISSESTO FINANZIARIO” per l'Ente, dimenticando di esserne l’autore principale, con le sue gestioni passate.
Anche nei confronti del Presidente della Commissione Elettorale, il giudice DANISE ho presentato Esposto/Denuncia per la sua condotta e perciò sono costretto ad evidenziare la parola giustificativa usata nel ricorso del Prefetto, a Pag. 18, dove viene dichiarata di “un’incandidabilità incolpevolmente non conosciuta dall'Ufficio Elettorale” ed in particolare dal Presidente, il quale ha anticipato immotivatamente al 13 giugno 2019 la proclamazione, lo stesso giorno che veniva pubblicata sul quotidiano locale “La Città” la Sentenza della Cassazione;
Ma allora perché il Presidente della Commissione Elettorale, Dott. DANISE, ha anticipato immotivatamente al 13 giugno 2019 la proclamazione fissata per il 14 giugno 2019?
Guarda caso, lo stesso giorno che veniva pubblicata sul quotidiano locale “La Città” la Sentenza della Cassazione?
Perché il Presidente DANISE, fa richiesta, alla Prefettura di Salerno, per conoscere eventuali casi d’incandidabilità, per i consiglieri comunali, il 27 giugno 2019 e non applica la stessa procedura per il Sindaco?
Come può aver dimenticato il Dott. DANISE, di aver fatto parte, in qualità di Giudice, del Collegio Giudicante che in, primo grado, ha giudicato e sentenziato lui stesso, l'incandidabilità del Sig. Gambino?
In virtù di quale Legge, l'autotutela è possibile per i Consiglieri Comunali e non per un Presidente di Commissione Elettorale poiché è stato richiesto a gran voce?
Come mai, ad oggi, ancora nessuna diffida ad adempiere, nonostante quanto precisato a Pag. 7 del ricorso, nella parte in cui si dichiara, al punto 2, che la deliberazione dell'organo di appartenenza ha natura meramente dichiarativa, ovvero di presa d'atto, Art. 10 comma 3, essendo il Sindaco Gambino, decaduto “ipso iure”.
Come possono tollerare che, la Prefettura di Salerno ed in particolare, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore non ha detto una sola parolae, sulle dichiarazioni del Presidente del consiglio comunale di Pagani che a giornali, a tv locali e con note ufficiali dichiara che il Consiglio si è già espresso per l'eleggibilità del Sig. Gambino e che quindi riproporla, sarebbe inutile.
Affermazione gravissima, che negherebbe, l'obbligo di rispettare una Sentenza della Cassazione e quanto disposto dagli altri Organi intervenuti.
A riprova di ciò, c'è stato un altro Consiglio Comunale il 30.07.2019 ed un prossimo è convocato per l'8 settembre 2019 ma di questa mera dichiarazione o presa d'atto, obbligatoria per Legge, neanche l'ombra.
Ciò premesso re-invio come Esposto Denuncia/Querela alla Procura di Nocera, Salerno, Napoli e per conoscenza al Ministero degli Interni e di Grazia e Giustizia queste mie considerazioni su una vicenda che vede calpestata la giustizia italiana.
CHIEDE
Agli organi in indirizzo, di accertare e valutare se nei fatti, gli atti comportamentali sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili.
Con espressa riserva di costituirmi parte civile nell’eventuale successivo procedimento penale.
Ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione.

Allegati:
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO;
1, NOTA DEL PREFETTO DI SALERNO;
2, NOTA DEL PREFETTO DI SAELRNO;
DENUNCIA PRESENTATA IL 23 E 30 GIUGNO 2019;
ARTICOLI DEL QUOTIDIANO LA CITTÀ DEL 13 E 26 GIUGNO 2019;
RICORSO PREFETTURA DI SALERNO 19.08.2019.

Pagani li, 27/08/2019

Alfonso Giorgio



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