martedì, dicembre 10, 2019

ALFONSO GIORGIO: CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI DEL SIG. ALBERICO GAMBINO, COME PREVISTO “DALL’ART.143 COMMA 11 DEL TUEL”, AGGIORNATO DALLA “LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N.132”.










































AL MINISTRO DELL’INTERNO
LUCIANA LA MORGESE

ALLA CORTE D’APPELLO DI SALERNO
Ufficio Elettorale

ALLA PREFETTURA DI SALERNO
Ufficio Elettorale

AL SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI PAGANI

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
COMUNE DI PAGANI

OGGETTO: Cancellazione dalle liste elettorali del Sig. Alberico Gambino, come previsto “DALL’ART.143 COMMA 11 DEL TUEL”, aggiornato dalla “LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N.132”.
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:
Con la presente si segnala agli organi in indirizzo che il Sig. Alberico Gambino è stato dichiarato con Sentenza di Cassazione N.15725 emessa il 16.05.2019 e pubblicata l'11.06.2019 “incandidabile“ da qualsiasi carica pubblica.
Il Prefetto di Salerno invia al Comune di Pagani una nota del 26 Giugno 2019 diffidando il Gambino a non nominare Giunta e Consiglio, decide di ricorrere al Tribunale Ordinario, che ha emesso la seguente Sentenza N.4472/2019, Sentenza Passata in Giudicato perché il ricorrente non ha fatto ricorso.
Ciò premesso si chiede,
Agli organi in indirizzo, di provvedere alla cancellazione del Sig. Gambino, dalle liste di elettorato passivo e che gli venga impedito, come previsto dall'art 143 comma 11 del TUEL, aggiornato dalla “LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N.132”, «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».
Evidenzio inoltre, agli Organi in indirizzo:
Che la Sentenza di Cassazione N.15725 è del 16.05.2019, 10 giorni prima dell’inizio del primo turno elettorale del mese di maggio 2019, che la stessa è stata pubblicata l’11.06.2019, due giorni successivi al ballottaggio dello 09.06.2019;
Il 13.06.2019, il Presidente della Commissione elettorale, proclama come Sindaco il Sig. Gambino, nonostante la Sentenza pubblica “d’incandidabilità“ costituisca una causa d’inidoneità assoluta alla carica elettiva, in quanto, incidente su di un requisito di carattere oggettivo volto a precludere la stessa capacità di elettorato passivo;
Così come, anche il Prefetto di Salerno, nel suo ricorso al Giudice Ordinario del Tribunale di Nocera Inferiore, in contrasto con quanto accaduto nel Comune di Pagani, chiede la decadenza ai sensi dell’art.141 comma 1 lettera B comma 1 e dell’art.53 del TUEL e non l’annullamento delle elezioni, in quanto l’incandidabilità e relativa ineleggibilità sono antecedenti alla proclamazione e in sede di ricorso, è stato richiamato anche la caducazione degli atti pubblici.

Pagani li, 02/12/2019
Alfonso Giorgio

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