ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
PRESIDENTE DI SEZIONE
REGIONALE CONTROLLO
CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
DOTT. GIOVANNI COPPOLA
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA
PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI
NAPOLI
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03.03.1978
e residente a Pagani (SA) in Via Filettine N.35 Pal. A1, in qualità di
Cittadino di Pagani.
Denuncia quanto segue:
Premesso che,
Il Comune di Pagani richiedeva alla Corte dei Conti Sez.
Regionale di Controllo della Campania “un
parere ponendo il seguente quesito: “Se è possibile avvalersi del personale
dipendente dal Consorzio di Bacino SA1 con la formula dell’assegnazione
temporanea di personale, ai sensi dell’art.23 bis, comma 7, del D.lgs. N.165/2001,
escludendo i relativi rimborsi da corrispondere al Consorzio di Bacino SA1
dalla spesa di personale, ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa ex art.1,
comma 557 quater, della Legge. N.296/2006”.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Campania con Del/Par N.247/2017 si esprimeva nel modo seguente:
…Alla luce di quanto
sopra espresso “appare riduttivo e non esattamente pertinente, quanto
dichiarato dal Comune di Pagani in merito al fatto che “…la spesa da rimborsare
al Consorzio di Bacino SA1 per le predette assegnazioni temporanee di personale
è esclusa dal limite massimo di spesa per lavoro flessibile ex art.9, c. 28,
del D.L. 78/2010”, richiamando la Delibera
N.12.SEZ/AUT/2017/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in quanto,
in realtà tale deliberazione, RIGUARDANTE
L’ISTITUTO DEL “COMANDO”, lo considera
un’operazione di finanza neutrale, che non incide sulla spesa degli enti
coinvolti, “purché quella sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente
considerata come spesa di personale”, considerazione questa che non può essere
automaticamente estesa al personale dei consorzi, il cui rapporto di lavoro è
regolato, tra l’altro, da norme di tipo privatistico.
La deliberazione in Oggetto conclude, per quanto qui d’interesse,
statuendo che:
1) Alla luce della
normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di
armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle
disposizioni dettate dall’art.1, comma 557 e ss., Legge N.296/2006, in materia
di riduzione delle spese di personale.
Il
Comune di Pagani con deliberazione di Giunta Comunale N.30 del 28.02.2018 ad Oggetto:
Situazione lavoratori
Consorzio Bacino SA1-Atto d’indirizzo e Protocollo d’intesa ai sensi
dell'art.23bis comma 7 D.lgs. N.165/2001, procedeva ad
assumere direttamente la gestione del servizio rifiuti in luogo del “competente
Consiglio Comunale”, quindi con atto inficiato da incompetenza per materia,
prevedendo l’utilizzo del comando senza precisare il numero di dipendenti del
Consorzio di Bacino SA1 (il numero è
di 59 addetti al servizio di raccolta e N.3 amministrativi allocati presso un
ufficio comunale al 3° piano senza fare alcunché!!!!!).
Infatti, con Delibera di
Consiglio Comunale N.19 del 30.03.2018 si procedeva a ratificare tale Delibera
di Giunta precisando il numero di 59 dipendenti del Consorzio di Bacino SA1, ma
omettendo di far riferimento ad ulteriori N.3 dipendenti amministrativi
allocati in un ufficio del Comune di Pagani senza svolgere alcuna specifica attività.
Al momento dell’adozione di tale Delibera non è
approvato il bilancio di previsione 2018/2020, quindi la spesa del personale da
rimborsare per il “COMANDO” non era prevista in alcun atto contabile, ma
anzi il Piano di Raccolta approvato dal Consiglio Comunale nel 2015 prevede il
servizio esternalizzato al Consorzio di Bacino SA1 con solo “39” DIPENDENTI
per il cantiere di Pagani come da Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello
06.07.2015.
Successivamente con Delibera
di Giunta N.45 del 27.03.2018 ad Oggetto:
Integrazione alla
Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018-programmazione triennale del fabbisogno
del personale 2018/2020, veniva dato atto dello sforamento del tetto della spesa del
personale solo in merito al Piano di riequilibrio a cui il Comune di Pagani è
sottoposto, ma dimenticando dello
sforamento anche del tetto di spesa per il lavoro
flessibile per lavoro flessibile ex art.9, c. 28,
del D.L. N.78/2010 per le spese di rimborso del “COMANDO” che la citata
Delibera così come sottolineato con Del/Par N.247/2017 della Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Campania.
Infatti,
con deliberazione di Giunta N.42 del 20.03.2018 ad Oggetto:
Programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2018/2020-Ricognizione ex art.33 del D.lgs.
N.165/2001 per l'anno 2018-approvazione, è stato dato atto che “La spesa sostenuta
per contratti flessibili nell’anno 2009, come da attestazione del Responsabile
del Settore Finanziario Prot. N.10785 del 20.03.2015, risulta pari ad €363.838,28,
che rappresenta il tetto di spesa massimo per assunzioni flessibili, ai sensi
dell’art.9, comma 28, del D.L. N.78/2010.”
Tale tetto pari ad €363.838,28, è stato
abbondantemente superato perché nei due mesi di “COMANDO” (marzo e aprile 2018)
la spesa prevista per N.59 dipendenti è di circa €.460.000,00, senza
considerare gli ulteriori N.3 dipendenti amministrativi del Consorzio presenti
presso il Comune di Pagani senza alcun compito specifico!!!!
La
cogenza della normativa è presidiata dalla tipizzazione di una fattispecie di
responsabilità amministro-contabile di tipo sanzionatorio, oltre che ai
connessi rilievi disciplinari. Il mancato rispetto dei limiti di Legge
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ai sensi
del citato dell’art.9, comma 28, decreto Legge N.78/2010 convertito in Legge N.122/2010
e successiva modifica (cfr. Sentenza N.8 del 31.01.2017, della Corte dei Conti Sez.
Giurisdizionale Abruzzo Assunzione di personale oltre i limiti finanziari
previsti per il lavoro flessibile-Danno erariale).
La somma del rimborso è stata prevista con Delibera di
Giunta N.44 del 27.03.2018 ad Oggetto:
Variazione al piano
esecutivo di gestione provvisorio, ai sensi
dell'art.175, comma 5-bis, D.lgs. N.267/2000), illegittima perché trattasi vera
variazione di bilancio mascherata quale variazione di PEG, perché la tipologia
di spesa prevista nel bilancio 2017 è conseguenza del Piano finanziario del
servizio rifiuti solidi urbani, quindi la Giunta non può con il PEG variare la
tipologia di spesa in esercizio provvisorio ed effettuare spesa di personale
senza approvare il bilancio di previsione 2018, non avendo tenuto conto neanche
del Piano di riequilibrio come dichiara con Delibera di Giunta N.45 del
27.03.2018 e della Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015
di approvazione del Piano Finanziario e tariffe tari.
Il
ritardo del bilancio blocca anche “COMANDI E DISTACCHI”, la Corte dei Conti
deliberazione N.103/2017 PARERE Sezione di Controllo per l'Abruzzo in tema di spesa
del personale conferma con l'interpretazione restrittiva del divieto di nuove
assunzioni, posto dall'articolo 9, commi 1-quinquies e seguenti del D.L. N.113/2016,
nel caso in cui la Pubblica Amministrazione ritardi nell'approvare il bilancio
preventivo o gli altri prestabiliti documenti contabili riguarda anche il
comando, infatti, il Comune di Pagani non ha approvato il bilancio entro i
termini.
La vicenda assume successivi aspetti d’irregolarità
gestionale perché il Comune di Pagani utilizzerebbe un deposito di proprietà
dei Fratelli Riccio sito in Via Filettine, il quale è oggetto di locazione con
il Consorzio di Bacino SA1 che risulta aver cessato l’attività, il 28.02.2018,
quindi ci si domanda a quale titolo? Occupazione abusiva, subentro nel contratto
passivo di locazione ecc.ecc., ma di sicuro il proprietario da qualcuno dovrà
essere pagato!!!!!
A tutt’oggi la
situazione appare di una gravità gestionale non avendo alcuna legittima
giustificazione il ritardo del Comune di Pagani, che aveva tutto il tempo di
affrontare legittimamente la vicenda, mentre ha emesso n.3 ordinanze sindacali
ed ha aspettato la scadenza dell’ultima (28.02.2018) per compiere atti e
attività in deroga in dispregio delle norme e principi contabili. Infatti, vi
sono seri dubbi sul possibile utilizzo dell’istituto del comando da parte del
Comune di Pagani. La norma
dell’articolo 30, comma 2 sexies, del D.lgs. N.165/2001, prevede che “Le pubbliche amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione
previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.
Quindi, anche l’utilizzo del comando da parte
del Comune di Pagani attraverso l’art.23 bis comma 7 del D.lgs N.1657/2001 che
riguarda le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs N.165/2001 per
singoli progetti d’interesse specifico e con il consenso dell’interessato è
stato utilizzato solo per un vantaggio
generalizzato dei dipendenti del Consorzio di Bacino SA1 (circa 59 + 3) per
evitare agli stessi la riduzione dello stipendio dovuto al collocamento in
disponibilità, quindi l’Amministrazione di Pagani senza verificare
l’effettiva necessità di tale personale, lo utilizza non per singoli progetti,
ma per la gestione diretta di un servizio pubblico.
Non si comprende poi chi si occupi degli introiti a titolo di corrispettivo
per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, tale situazione
comporta un danno a carico del Comune di Pagani per lucro cessante, perché il
Comune di Pagani dallo 01.03.2018 non ha ne raggiunto livelli ottimali di
raccolta differenziata, né si è impegnato per la vendita dei materiali
(plastica, vetro, carta ecc.) in modo tale da far conseguire utilità economiche
alla Comunità di circa 36.000 abitanti.
TUTTO CIÒ PREMESSO.
CHIEDO:
All’Autorità
Contabile e Procura in indirizzo di accertare le eventuali responsabilità dei
soggetti coinvolti il Comune di Pagani, in persona del suo Sindaco pro tempore,
in persona del suo Dirigente pro tempore e coloro che sono stati coinvolti dai
medesimi nelle attività deliberative di cui agli allegati atti.
Si
allegato:
1) Delibera di Consiglio Comunale N.36
dello 06.07.2015 approvazione del Piano finanziario e tariffe tari;
2) Verbale Prefettura di Salerno del
27.02.2018 ad Oggetto: ciclo dei rifiuti;
3) Delibera di Giunta N.30 del 28.02.2018
ad Oggetto: situazione lavoratori Consorzio
Bacino SA1-atto d’indirizzo e protocollo d’intesa ai sensi dell'art.23bis comma
7 D.lgs. N.165/200;
4) Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018
ad Oggetto: programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2018/2020-ricognizione
ex art.33 del D.lgs. N.165/2001 per l'anno 2018-approvazione;
5) Delibera di Giunta N.44 del
27.03.2018 ad Oggetto: variazione al
piano esecutivo di gestione provvisorio, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.lgs. N.267/2000);
6) Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018
ad oggetto: integrazione alla Delibera di Giunta N.42 del
20.03.2018-programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
7) Delibera di Consiglio Comunale N.19
del 30.03.2018;
8) Documenti di riconoscimento.
Distinti Saluti
Pagani li, 24.04.2018
_________________________
Alfonso Giorgio