martedì, aprile 24, 2018

ALFONSO GIORGIO: DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI, IL COMUNE DI PAGANI, ART.23 BIS, COMMA 7, D.LGS N.165/2001


ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
PRESIDENTE DI SEZIONE
REGIONALE CONTROLLO
CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
DOTT. GIOVANNI COPPOLA

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA
PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI
NAPOLI

Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03.03.1978 e residente a Pagani (SA) in Via Filettine N.35 Pal. A1, in qualità di Cittadino di Pagani.
Denuncia quanto segue:
Premesso che,
Il Comune di Pagani richiedeva alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo della Campania “un parere ponendo il seguente quesito: “Se è possibile avvalersi del personale dipendente dal Consorzio di Bacino SA1 con la formula dell’assegnazione temporanea di personale, ai sensi dell’art.23 bis, comma 7, del D.lgs. N.165/2001, escludendo i relativi rimborsi da corrispondere al Consorzio di Bacino SA1 dalla spesa di personale, ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa ex art.1, comma 557 quater, della Legge. N.296/2006”.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania con Del/Par N.247/2017 si esprimeva nel modo seguente:
…Alla luce di quanto sopra espresso “appare riduttivo e non esattamente pertinente, quanto dichiarato dal Comune di Pagani in merito al fatto che “…la spesa da rimborsare al Consorzio di Bacino SA1 per le predette assegnazioni temporanee di personale è esclusa dal limite massimo di spesa per lavoro flessibile ex art.9, c. 28, del D.L. 78/2010”, richiamando la Delibera N.12.SEZ/AUT/2017/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in quanto, in realtà tale deliberazione, RIGUARDANTE L’ISTITUTO DEL “COMANDO”, lo considera un’operazione di finanza neutrale, che non incide sulla spesa degli enti coinvolti, “purché quella sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale”, considerazione questa che non può essere automaticamente estesa al personale dei consorzi, il cui rapporto di lavoro è regolato, tra l’altro, da norme di tipo privatistico.
La deliberazione in Oggetto conclude, per quanto qui d’interesse, statuendo che:
1) Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art.1, comma 557 e ss., Legge N.296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.
Il Comune di Pagani con deliberazione di Giunta Comunale N.30 del 28.02.2018 ad Oggetto:
Situazione lavoratori Consorzio Bacino SA1-Atto d’indirizzo e Protocollo d’intesa ai sensi dell'art.23bis comma 7 D.lgs. N.165/2001, procedeva ad assumere direttamente la gestione del servizio rifiuti in luogo del “competente Consiglio Comunale”, quindi con atto inficiato da incompetenza per materia, prevedendo l’utilizzo del comando senza precisare il numero di dipendenti del Consorzio di Bacino SA1 (il numero è di 59 addetti al servizio di raccolta e N.3 amministrativi allocati presso un ufficio comunale al 3° piano senza fare alcunché!!!!!).
Infatti, con Delibera di Consiglio Comunale N.19 del 30.03.2018 si procedeva a ratificare tale Delibera di Giunta precisando il numero di 59 dipendenti del Consorzio di Bacino SA1, ma omettendo di far riferimento ad ulteriori N.3 dipendenti amministrativi allocati in un ufficio del Comune di Pagani senza svolgere alcuna specifica attività.
Al momento dell’adozione di tale Delibera non è approvato il bilancio di previsione 2018/2020, quindi la spesa del personale da rimborsare per il “COMANDO” non era prevista in alcun atto contabile, ma anzi il Piano di Raccolta approvato dal Consiglio Comunale nel 2015 prevede il servizio esternalizzato al Consorzio di Bacino SA1 con solo “39” DIPENDENTI per il cantiere di Pagani come da Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015.
Successivamente con Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018 ad Oggetto:

Integrazione alla Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018-programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, veniva dato atto dello sforamento del tetto della spesa del personale solo in merito al Piano di riequilibrio a cui il Comune di Pagani è sottoposto, ma dimenticando dello sforamento anche del tetto di spesa per il lavoro flessibile per lavoro flessibile ex art.9, c. 28, del D.L. N.78/2010 per le spese di rimborso del “COMANDO” che la citata Delibera così come sottolineato con Del/Par N.247/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania.
Infatti, con deliberazione di Giunta N.42 del 20.03.2018 ad Oggetto:
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020-Ricognizione ex art.33 del D.lgs. N.165/2001 per l'anno 2018-approvazione, è stato dato atto che La spesa sostenuta per contratti flessibili nell’anno 2009, come da attestazione del Responsabile del Settore Finanziario Prot. N.10785 del 20.03.2015, risulta pari ad €363.838,28, che rappresenta il tetto di spesa massimo per assunzioni flessibili, ai sensi dell’art.9, comma 28, del D.L. N.78/2010.”
Tale tetto pari ad €363.838,28, è stato abbondantemente superato perché nei due mesi di “COMANDO” (marzo e aprile 2018) la spesa prevista per N.59 dipendenti è di circa €.460.000,00, senza considerare gli ulteriori N.3 dipendenti amministrativi del Consorzio presenti presso il Comune di Pagani senza alcun compito specifico!!!!
La cogenza della normativa è presidiata dalla tipizzazione di una fattispecie di responsabilità amministro-contabile di tipo sanzionatorio, oltre che ai connessi rilievi disciplinari. Il mancato rispetto dei limiti di Legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ai sensi del citato dell’art.9, comma 28, decreto Legge N.78/2010 convertito in Legge N.122/2010 e successiva modifica (cfr. Sentenza N.8 del 31.01.2017, della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Abruzzo Assunzione di personale oltre i limiti finanziari previsti per il lavoro flessibile-Danno erariale).
La somma del rimborso è stata prevista con Delibera di Giunta N.44 del 27.03.2018 ad Oggetto:
Variazione al piano esecutivo di gestione provvisorio, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.lgs. N.267/2000), illegittima perché trattasi vera variazione di bilancio mascherata quale variazione di PEG, perché la tipologia di spesa prevista nel bilancio 2017 è conseguenza del Piano finanziario del servizio rifiuti solidi urbani, quindi la Giunta non può con il PEG variare la tipologia di spesa in esercizio provvisorio ed effettuare spesa di personale senza approvare il bilancio di previsione 2018, non avendo tenuto conto neanche del Piano di riequilibrio come dichiara con Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018 e della Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015 di approvazione del Piano Finanziario e tariffe tari.
Il ritardo del bilancio blocca anche “COMANDI E DISTACCHI”, la Corte dei Conti deliberazione N.103/2017 PARERE Sezione di Controllo per l'Abruzzo in tema di spesa del personale conferma con l'interpretazione restrittiva del divieto di nuove assunzioni, posto dall'articolo 9, commi 1-quinquies e seguenti del D.L. N.113/2016, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione ritardi nell'approvare il bilancio preventivo o gli altri prestabiliti documenti contabili riguarda anche il comando, infatti, il Comune di Pagani non ha approvato il bilancio entro i termini.
La vicenda assume successivi aspetti d’irregolarità gestionale perché il Comune di Pagani utilizzerebbe un deposito di proprietà dei Fratelli Riccio sito in Via Filettine, il quale è oggetto di locazione con il Consorzio di Bacino SA1 che risulta aver cessato l’attività, il 28.02.2018, quindi ci si domanda a quale titolo? Occupazione abusiva, subentro nel contratto passivo di locazione ecc.ecc., ma di sicuro il proprietario da qualcuno dovrà essere pagato!!!!!
A tutt’oggi la situazione appare di una gravità gestionale non avendo alcuna legittima giustificazione il ritardo del Comune di Pagani, che aveva tutto il tempo di affrontare legittimamente la vicenda, mentre ha emesso n.3 ordinanze sindacali ed ha aspettato la scadenza dell’ultima (28.02.2018) per compiere atti e attività in deroga in dispregio delle norme e principi contabili. Infatti, vi sono seri dubbi sul possibile utilizzo dell’istituto del comando da parte del Comune di Pagani. La norma dell’articolo 30, comma 2 sexies, del D.lgs. N.165/2001, prevede che “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.
Quindi, anche l’utilizzo del comando da parte del Comune di Pagani attraverso l’art.23 bis comma 7 del D.lgs N.1657/2001 che riguarda le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs N.165/2001 per singoli progetti d’interesse specifico e con il consenso dell’interessato è stato utilizzato solo per un vantaggio generalizzato dei dipendenti del Consorzio di Bacino SA1 (circa 59 + 3) per evitare agli stessi la riduzione dello stipendio dovuto al collocamento in disponibilità, quindi l’Amministrazione di Pagani senza verificare l’effettiva necessità di tale personale, lo utilizza non per singoli progetti, ma per la gestione diretta di un servizio pubblico.
Non si comprende poi chi si occupi degli introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, tale situazione comporta un danno a carico del Comune di Pagani per lucro cessante, perché il Comune di Pagani dallo 01.03.2018 non ha ne raggiunto livelli ottimali di raccolta differenziata, né si è impegnato per la vendita dei materiali (plastica, vetro, carta ecc.) in modo tale da far conseguire utilità economiche alla Comunità di circa 36.000 abitanti.
TUTTO CIÒ PREMESSO.
CHIEDO:
All’Autorità Contabile e Procura in indirizzo di accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti il Comune di Pagani, in persona del suo Sindaco pro tempore, in persona del suo Dirigente pro tempore e coloro che sono stati coinvolti dai medesimi nelle attività deliberative di cui agli allegati atti.
Si allegato:
1)     Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015 approvazione del Piano finanziario e tariffe tari;
2)     Verbale Prefettura di Salerno del 27.02.2018 ad Oggetto: ciclo dei rifiuti;
3)     Delibera di Giunta N.30 del 28.02.2018 ad Oggetto: situazione lavoratori Consorzio Bacino SA1-atto d’indirizzo e protocollo d’intesa ai sensi dell'art.23bis comma 7 D.lgs. N.165/200;
4)     Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018 ad Oggetto: programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020-ricognizione ex art.33 del D.lgs. N.165/2001 per l'anno 2018-approvazione;
5)     Delibera di Giunta N.44 del 27.03.2018 ad Oggetto: variazione al piano esecutivo di gestione provvisorio, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.lgs. N.267/2000);
6)     Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018 ad oggetto: integrazione alla Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018-programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
7)     Delibera di Consiglio Comunale N.19 del 30.03.2018;
8)     Documenti di riconoscimento.

Distinti Saluti

Pagani li, 24.04.2018

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Alfonso Giorgio