sabato, giugno 22, 2019

ALFONSO GIORGIO: OGGETTO: “IL SINDACO GAMBINO È INELEGGIBILE”





ALLA C/A DEL
PREFETTO DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it

ALLA C/A DEL
PREFETTO DI NAPOLI

AL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI PAGANI

OGGETTO: “IL SINDACO GAMBINO È INELEGGIBILE”

Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e Politico di Pagani:
Visto che, i partiti hanno abdicato al ruolo di gendarmi della legalità e rispetto delle norme, riducendosi al solo ruolo di comprimari inutili e spocchiosi.
Inviamo alla cittadinanza ed invitiamo i consiglieri comunali quelli veri e liberi da condizionamenti, di prendere atto quanto previsto dal Legislatore ed operare di conseguenza:
Art. 68 - Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.
Art. 41. Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. (Sentenza del Consiglio di Stato V sezione 12 Agosto N.1114).
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
Quanto sopracitato è stato statuito dalle norme vigenti.
Il consiglio comunale deve comportarsi di conseguenza e cacciare l’intruso.
La Legge è uguale per tutti e va rispettata, non calpestata.
Questo strano modo di fare politica ed amministrare è scandaloso, se ne faccia una ragione e la smetta di trovare cavilli e sotterfugi.

Pagani li, 20/06/2019





Alfonso Giorgio


ALFONSO GIORGIO: OGGETTO: “ANNULLAMENTO DEL DECRETO SINDACALE N.82/2019”
















































ALLA C/A DEL
PREFETTO DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it

AL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI PAGANI

OGGETTO: “ANNULLAMENTO DEL DECRETO SINDACALE N.82/2019”

Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e Politico di Pagani:

Dopo aver letto i 5 decreti sindacali fatti dal Sindaco Gambino, sono rimasto sorpreso perché in 4 di essi ho rilevato quello che da sempre sostengo ed ho sostenuto anche contro la passata amministrazione, che si facesse luce su tutto.
Ma sul decreto dove viene nominato il cittadino Sig. Bonaduce, suo, “CONSIGLIERE POLITICO” a titolo gratuito, quale responsabile per l'attuazione del programma, proprio non posso essere d'accordo per una serie di motivi.

Il Governo italiano Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Pareri
Nomina consigliere politico da parte del sindaco
Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
05.01.01 Competenze
Nomina consigliere politico da parte del sindaco.

Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.

E’ prevista la possibilità di  istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.

Testo

E’ stato trasmesso un quesito in ordine al provvedimento con cui il sindaco del comune in oggetto ha nominato un consigliere esperto, esterno all’amministrazione, con il compito di collaborare, a titolo gratuito, con gli organi politici e con il potere di avvalersi dei locali, delle strutture nonché degli strumenti in dotazione del Comune.
Al riguardo, si osserva che, come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge.
Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. 
E’ prevista la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo che al primo comma demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
Per quanto concerne la possibilità che il sindaco deleghi proprie funzioni ai consiglieri, tali ipotesi possono ricorrere, ai sensi dell’art. 54, comma 10, per l’esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei quartieri e nelle frazioni, e ai sensi dell’art.31, comma 4, in caso di partecipazioni alle assemblee consortili.
Tutto ciò premesso, considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare, nei termini suindicati, le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.
Circa i rimedi esperibili avverso atti amministrativi asseritamente illegittimi, si ricorda che gli stessi possono essere impugnati  al Tar competente per territorio, ovvero con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica in base alle vigenti disposizioni. 
Quindi non esiste nell'ordinamento dei Comuni la figura del “CONSIGLIERE POLITICO” ed anche se, per chi non conosce i fatti, potrebbe ritenere apprezzabile la prestazione di professionalità a titolo gratuito, offerta dal Sig. Bonaduce, per me è onesto pensare che sia un modo da parte sua, per aggirare di nuovo la legge ed averlo vicino in ogni azione amministrativa, sapendo che i problemi avuti dal suo “CONSIGLIERE POLITICO”, in vari enti locali nel passato, non gli permetterebbero di stipulare un contratto con la pubblica amministrazione o ricevere una nomina di Assessore.
I suoi propositi in campagna elettorale, la sua voglia di cambiamento, l'impegno di non voler ripetere gli errori del passato e la promessa di una amministrazione trasparente e legale sembrano già un ricordo lontano, a partire da come ha gestito la sua condanna all'incandidabilità e con che rabbia sta facendo venir fuori varie problematiche, che condivido ma che avrebbe potuto anche poter evidenziare e denunciare prima, non dimenticandoci che era ed è anche un Consigliere Regionale.
Mi aspetto che con la stessa forza e rabbia vengano fuori tutti i numeri veri del disastro economico che incombe e che li renda pubblici ai Paganesi, piccolo esempio:
la reale situazione economica dell’Ente Comune con i relativi mutui e rate che paghiamo;
debiti verso fornitori;
debiti delle società partecipate fallite;
bilanci reali settore per settore, compreso quello dell’ufficio contenzioso, patrimoniale ect;
bilanci reali agro solidale;
bilanci reali sulle 2 società partecipate del comune ect.
SI CHIEDE
ai sopra indicati organi di controllo di intervenire immediatamente per l’annullamento del suddetto decreto sindacale come riportato in oggetto.
Nell’attesa di un pronto e celere riscontro, porge distinti saluti.

Si Allega Decreto Sindacale N. 82/2019

Pagani li, 20/06/2019

Alfonso Giorgio



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