ALLA C/A DELLA PROCURA DELLA
CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
procura.regionale.campania@corteconti.it
segr.procura.regionale.campania@corteconti.it
ALLA C/A DELLA SEZIONE
REGIONALE CONTROLLO
CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
campania.controllo@corteconti.it
ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:
Dopo aver inviato due lettere ben dettagliate all’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pagani, senza aver ricevuto nessuna risposta, violando, volutamente ancora una volta il loro ruolo di servitori dello Stato.
Si domanda, come mai un servitore dello Stato si comporta in modo non lineare in un Comune sciolto per infiltrazioni malavitose e di seguito dichiarato dissestato con Delibera di Consiglio Comunale N. 62 del 10.09.2019.
Quello che si vuole rimarcare è il non rispetto della Legge che in questi casi viene calpestata senza che nessuno intervenga e metta in riga questi PSEUDI onnipotenti servitori dello Stato.
Nelle lettere inviate All’Organismo Straordinario di Liquidazione, datate, 28.02.2020 Prot. 0009151 e 11.06.2020 che allego.
Chiedeva, soltanto l’applicazione del Dissesto Finanziario, dichiarato con Delibera di Consiglio Comunale N. 62 del 10.09.2019 e successivo provvedimento emesso dal Presidente della Repubblica il 13.02.2020, che inviava nel Comune di Pagani l’ Organismo Straordinario di Liquidazione.
Solo per amor di giustizia e non per altro, l’Organismo Straordinario di Liquidazione, ad oggi non ha inviato ancora alla Corte dei Conti di Napoli tutta la documentazione per avviare la procedura all’Articolo 248 del TUEL, Conseguenze della dichiarazione di dissesto:
COMMA 5,
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo
grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente
colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso
altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente,
inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di
sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché
di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e
dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono
altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore
comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
COMMA 5BIS, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Si fa presente che dopo il dichiarato dissesto finanziario dopo, il pre-dissesto finanziario della Commissione Straordinaria per Infiltrazioni Camorristiche, va evidenziato che l’ART. 248 COMMA 5 del TUEL, per Legge e non per altro, devono essere sanzionati tutte le maggioranze di consiglieri comunali ed assessori formatesi negli anni 2002/2019.
Si riserva di costituirsi parte civile per danni erariali provocati contro il Comune di Pagani nell’eventuale accertamento da parte Vostra.
Ai sensi dell’art.406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art.408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione.
SI ALLEGA:
Delibera di Consiglio Comunale N. 62 del 10.09.2019
Decreto del Presidente della Repubblica del 13.02.2020
Lettera del 28.02.2020
Lettera del 11.06.2020
Pagani li, 22/04/2021
Alfonso Giorgio
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