lunedì, febbraio 17, 2020

ALFONSO GIORGIO: OGGETTO: ANNOTAZIONE D’INCANDIDABILITÀ SUL CERTIFICATO ELETTORALE DEL SIG. ALBERICO GAMBINO, COME PREVISTO “DALL’ART.143 COMMA 11 DEL TUEL” “SOPRAGGIUNTA SENTENZA DI CASSAZIONE ART. 143 COMMA 11 DEL TUEL, QUINDI DUE MANDATI ELETTORALI, SINDACO, CAMERA DEI DEPUTATI, SENATO DELLA REPUBBLICA, EUROPARLAMENTO E CONSIGLIO REGIONALE”.







AL MINISTRO DELL’INTERNO
LUCIANA LA MORGESE

ALPREFETTO DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it

ALLA PREFETTURA DI SALERNO
Ufficio Elettorale
romano.lazzaro@interno.it
luigi.vignes@interno.it


AL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI PAGANI

OGGETTO: Annotazione d’incandidabilità sul certificato elettorale del Sig. Alberico Gambino, come previsto “DALL’ART.143 COMMA 11 DEL TUEL” “Sopraggiunta Sentenza di Cassazione Art. 143 Comma 11 del TUEL, quindi due mandati elettorali, Sindaco, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Europarlamento e Consiglio Regionale.
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n.35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:
Il giorno 13 febbraio 2020, mi sono recato al Comune di Pagani, per parlare con il Segretario Generale Perongini, sulla questione ufficio elettorale ancora chiuso.
Nel dialogare con il Segretario Generale, mi faceva rilevare che il Sig. Gambino non può essere cancellato dalle liste elettorali perché lui ha diritto al voto, ma non può essere votato, su quest’affermazione siamo stati d’accordo da sempre, perché la Legge gli riconosce il voto attivo, ma non il voto passivo, “Art. 143 comma 11 del TUEL, sopravvenuta Sentenza di Cassazione per incandidabilità”.
Voglio precisare al Segretario Generale che il Sig. Gambino non deve essere cancellato dalle liste elettorali per il voto attivo, ma solo per il voto passivo, con un’annotazione nel certificato elettorale, “per Sopraggiunta Sentenza di Cassazione Art. 143 Comma 11 del TUEL, quindi due mandati elettorali, Sindaco, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Europarlamento e Consiglio Regionale”.
Mentre continuavamo a colloquiare, facevo notare al Segretario Generale, che il Sig. Gambino per Legge e non per altro, era candidabile alle elezioni Regionali del 2014 e a Sindaco del 2019, perchè aveva fatto ricorso al secondo grado di giudizio, quindi la Legge gli permetteva tutto ciò, ma la stessa Legge non gli permetteva di essere eleggibile e rimanere alla Regione o Sindaco una volta uscita, la Sentenza di Cassazione.
Per quanto sopra Esposto contro il Sig. Gambino, “va applicata immediatamente l’annotazione nel certificato elettorale che non può candidarsi per due mandati elettorali, Sindaco, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Europarlamento e Consiglio Regionale, perchè la Sentenza di Cassazione è uscita a Giugno 2019, quindi in automatico va applicata alla prima tornata elettorale utile del 2020”.

Pagani li, 17/02/2020
Alfonso Giorgio

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