ALL’ORGANISMO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI PAGANI
AL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI PAGANI
AL DIRIGENTE DEL SETTORE FGINANZIARIO
DEL COMUNE DI PAGANI
AI CITTADINI PAGANESI
OGGETTO: Blocco dei Pagamenti in uscita per sopravvenuto documento della Corte dei Conti delibera N.98/2021/PRSE del 15.04.2021
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, espone quanto segue:
Visto che, la Corte dei Conti, con delibera N.98/2021/PRSE in data 19.04.202.
AVVERTE
(L’amministrazione in carica , che la mancata attuazione d’idonee iniziative, potrà essere valutata da questa sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 148 e 148bis del TUEL).
ARTICOLO 148 DEL TUEL CONTROLLI ESTERNI
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
ARTICOLO 148-BIS DEL TUEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
“Comma 3, Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.
Nel rispetto di quanto sopra elencato, si chiede al responsabile finanziario unico organo, provvisto di autorità di firma per i pagamenti, di bloccare tutti i pagamenti in uscita perché ad oggi si è sprovvisti di uno strumento finanziario e tutti i pagamenti potranno essere oggetto di denuncia, vedi art.148 del TUEL.
Inoltre si chiede che vengano bloccati i pagamenti in uscita anche per gli altri uffici.
Purtroppo, per questi politici, il tempo è scaduto, o danno risposte oppure non potranno attuare alcuna spesa e di conseguenza non avranno lo strumento finanziario per amministrare e fare i porci comodi.
Un appello e se permettete un consiglio spassionato al responsabile finanziario e al segretario generale, visto che, siamo sprovvisti di uno strumento finanziario che la Corte dei Conti ha sancito con la delibera N.98/2021/PRSE del 15.04.2021, come ha fatto questo Ente a pagare le società partecipate, elargendo tutti i mesi centinaia e centinaia di migliaia di euro???
Una sola domanda Istituzionale al Segretario Generale responsabile dell’anticorruzione e trasparenza e relative linee guide emanate dall’ANAC, poiché, presso gli uffici competenti erano tutti a conoscenza di questa situazione, perché i revisori dei conti e gli uffici preposti hanno nascosto tutto???
Poiché ne erano tutti a conoscenza, si sottolinea che quest’amministrazione è in continuità amministrativa e non ha mai applicato la discontinuità come le s’è fatto presente nella lettera dell’11 gennaio 2021.
Pagani li, 06/05/2021
Alfonso Giorgio
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