sabato, luglio 09, 2016

ALFONSO GIORGIO: OGGETTO: QUESTIONE SUPERMERCATO LIDL










AL SINDACO


AI CONSIGLIERI COMUNALI

AL SEGRETARIO GENERALE


OGGETTO: QUESTIONE SUPERMERCATO LIDL


Il sottoscritto:

Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino di Pagani e quale componente del Partito dell’Italia dei Valori di Pagani.
Alcuni giorni fa dei Consiglieri Comunali di maggioranza e opposizione hanno espresso tutta la loro contrarietà al sorgere di un ulteriore supermercato nell'area di proprietà del Consorzio di Bonifica Nocera/Pagani.
Ad essi suggeriamo di leggere attentamente la Sentenza del TAR di Salerno depositata in segreteria il 27.07.2015.
L'iter di tale Sentenza ci obbliga ad alcune considerazioni.
A.   Il 13 Novembre 2014 il TAR di Salerno accoglieva, provvisoriamente l'istanza del supermercato LIDL e rimandava la trattazione del merito al 25 giugno 2015;
B.   Tale decisone di accogliere, provvisoriamente, il ricorso del supermercato LIDL era scaturito anche dal fatto che il nostro emerito ed illustrissimo difensore (Avv. SERRETIELLO) non aveva svolto alcuna attività difensiva;
C.   Riportiamo pedissequamente, ciò che è scritto in sentenza, “anche in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del legale del Comune intimato".
Ciò significa che colui il quale doveva difendere il Comune di Pagani (Avv. SERRETIELLO) era venuto meno al proprio dovere.
Purtroppo per l'Avv. SERRETIELLO, il merito ha dato ragione al Comune di Pagani, nonostante il suo disimpegno.
A questo punto ci domandiamo, in altre occasioni s'è comportato allo stesso modo?
Le sentenze che hanno visto il Comune di Pagani soccombente:
(vedi questione STRIANO, assunto in assenza di concorso pubblico) è stato, forse l'esperimento per arrivare al desiderato e poter dire che non è sua responsabilità l'assunzione, ma bensì decisione di un organo superiore.
Cosa lo spinge alla non difesa?
Forse è una forma di protesta perché non riceve a fine mese lo stipendio?
Chiarisca pubblicamente questo fatto increscioso e malvagio che si abbatte da decenni sull’Ente Comune.
Questa volta, però il diavolo c'ha messo la coda ed il suo collaudato sistema è saltato.
A questo punto suggeriamo, a chi di competenza, di tenere in giusta considerazione ciò che è avvenuto e dato che la LIDL è tornata alla carica, di affidare la questione in mani più adatte per far rispettare i diritti e l’esigenze dei paganesi.
La sentenza in oggetto e le altre che ci vedono perdenti, sono scaricabili dal sito della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, TAR DI SALERNO.

PER I PIGRI HO PROVVEDUTO A PUBBLICARLA.

Pagani li, 02/06/2016

Alfonso Giorgio
_________________________
COMPONENTE IDV PAGANI




LINK: SENTENZA LIDL: CORTESEMENTE LEGGETE IL TESTO EVIDENZIATO IN ROSSO



N. 01734/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2014 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LIDL Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31; 
contro
Comune di Pagani  in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Serritiello, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi, 105 c/o Lentini; Regione Campania in persona del Presidente p.t.; 
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento n. 4083/2014 con il quale il Comune ha respinto l'istanza ai fini della realizzazione e apertura di una media struttura di vendita alla via Nazionale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del provvedimento n. 19347/2015 con il quale il Comune di Pagani , a seguito di ordinanza di riesame n. 641/2014, ha nuovamente respinto l’istanza;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. 4083 del 7 agosto 2014, il Comune di Pagani - Settore Pianificazione del territorio, Edilizia privata e Servizi cimiteriali negava il p.d.c. domandato dalla odierna ricorrente LIDL Italia per la realizzazione di una media struttura commerciale nel terreno sito in via Nazionale, fg. 9 p.lle 3533 e 6408, zona F1 del vigente P.R.G.
La LIDL Italia impugnava il provvedimento davanti a questa Sezione, che con ordinanza n. 641 del 13 novembre 2014,
“ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIFENSIVA DA PARTE DEL COMUNE INTIMATO”, ACCOGLIEVA L’ISTANZA DI MISURE CAUTELARI “AI FINI DEL RIESAME ED ALLA LUCE DELLE CENSURE ATTOREE, CHE DOVRANNO ESSERE ATTENTAMENTE ESAMINATE E VALUTATE, DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO”, FISSANDO, PER LA TRATTAZIONE NEL MERITO DEL RICORSO, L’UDIENZA PUBBLICA DEL 25 GIUGNO 2015.
Il 3 febbraio 2015 la ricorrente depositava “istanza di ulteriori provvedimenti”, per la esecuzione dell’ordinanza cautelare citata.
Con successivo provvedimento n. 19347 P del 13 maggio 2015, il Comune di Pagani  adottava nuovo diniego definitivo, in relazione alla medesima istanza di autorizzazione unica.
Da tale atto, risultavano non ancora superati i seguenti ostacoli al rilascio della richiesta autorizzazione:
1. dal preliminare di diritto di superficie (il quale costituisce il titolo della LIDL sull’opera progettata) risulta che il relativo atto notarile verrà stipulato - e conseguentemente prodotto all’Ente - solo successivamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’apertura del supermercato;
2. la p.lla 3533 risulta destinata (c.e. nn. 1378/2001 e 65/2004) a sosta TIR a servizio e supporto della Centrale Ortofrutticola;
3. la costruzione progettata non rispetta le distanze dai confini lato nord e lato ovest imposte dalle N.T.A. del P.R.G. vigente;
4. non è riscontrata la completezza formale e sostanziale della documentazione;
5. la richiesta della Società è in contrasto con le previsioni dello Strumento d'intervento dell'apparato distributivo Comunale (SIAD), che all'art. 6, co. 1, consente l’apertura di nuove strutture esclusivamente in zona P.I.P., e con la Tabella di compatibilità per la localizzazione delle attività commerciali, atteso che in zona F1 del P.R.G. è consentita unicamente “la permanenza delle diverse tipologie di strutture commerciali solo se già esistenti, derivanti da accorpamento ovvero di ampliamento secondo le modalità indicate dalle norme generali di attuazione dello strumento di intervento (SCI)”.
La ricorrente LIDL Italia impugnava anche il secondo diniego, con ricorso per motivi aggiunti.
In disparte le allegate carenze nella documentazione prodotta, che potrebbero essere oggetto di richiesta di integrazione, il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente rileva, in primo luogo, la sopravvenuta inefficacia dell’art. 6 del S.I.A.D. (approvato nel 2002) e, quindi, del limite ivi imposto, a seguito della nuova disciplina in tema di liberalizzazione introdotta dal Legislatore comunitario, nazionale e regionale.
Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che “il limite posto dal SIAD non è conforme con i principi di liberalizzazione sanciti dalla normativa europea e nazionale. Recente giurisprudenza ha infatti osservato che il settore dei servizi privati,
nell'ambito del quale rientra il commercio, è stato oggetto di una specifica direttiva comunitaria (n. 123 del 2006 altrimenti detta Bolkestein) volta alla riduzione dei vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sugli stessi al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime Comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione; la direttiva Bolkestein ha profondamente inciso sullo statuto delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l'art. 41 Cost. ha costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse essere incondizionatamente subordinato nell'an e nel quomodo a qualunque tipo di interesse pubblico assunto dal legislatore (ed a cascata dalla P.A.) ad oggetto di tutela, mentre la normativa comunitaria prevede che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di giustizia (cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271). In sede pretoria si è quindi osservato che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali (cfr. T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 07 febbraio 2012, n. 184). Di questo preciso trend normativo ha preso atto lo stesso legislatore regionale, statuendo che il SIAD non contiene le seguenti restrizioni: a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area … (cfr. art. 10, comma 5, L.R. n. 1/2014)” (sent. n. 1081/2014, confermata dal Cons. di Stato, V, sent. n. 5081/2014).
E ancora che “la normativa introdotta dal decreto legislativo 59/2010, nel recepire la direttiva comunitaria 2006/123, si colloca in quel processo di liberalizzazione, iniziato con il decreto Bersani (D.Lgs. n. 114/1998) e proseguito col cd. Bersani bis (D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006), nel quale sono valorizzati la libertà di iniziativa economica, garantita sia a livello costituzionale che comunitario, nonché il principio di concorrenza, il cui corollario principale è il divieto, salvi casi particolari, di imporre limiti numerici ovvero distanze minime tra gli esercizi commerciali […] Da quanto osservato consegue, altresì, l’illegittimità del Regolamento e del Piano Comunale nella parte in cui sottopongono a limitazioni in contrasto con le previsioni di cui all’art. 3 del d.l. 223/2006 e all’art. 65 del dlgs 59/2010 la distribuzione di quotidiani e periodici anche nei punti vendita non esclusivi” (sent. n. 1705/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi fondata la censura di illegittimità del provvedimento adottato, laddove lo stesso dà applicazione all’art. 6 del SIAD, che consente di richiedere l’autorizzazione all’apertura di nuove medie strutture di vendita “limitatamente a quelle da realizzarsi all’interno dell’area interessata dal Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP)”, nella quale non ricade l'area oggetto del progettato intervento.
Il suddetto limite risulta infatti in palese contrasto sia con la normativa nazionale sia con quella regionale sopra richiamate e, pertanto, deve essere disapplicato.
In tal senso si è espressa anche la Regione Campania la quale ha chiarito che “ai sensi dell’art. 64, comma 3, della Legge Regionale sono fatti salvi i SIAD già autorizzati, i quali, quindi, sono da considerarsi in vigore nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto” (Decreto Dirigenziale n. 997/2014, Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1 - Nuova circolare esplicativa, pag. 34).
Del pari, e per le medesime ragioni, deve ritenersi inefficace, a tal fine, il limite riferibile alle previsioni della Tabella di compatibilità per la localizzazione delle attività commerciali. Peraltro, come rilevato da parte ricorrente, il P.R.G. ha previsto per la zona F1 specifici indici di fabbricabilità e di copertura, e contempla tra quelle assentibili la destinazione “c – attrezzature commerciali”.
La ricorrente si duole altresì della illegittimità del provvedimento di diniego nella parte in cui si fonda sul mancato rispetto delle distanze dal confine, così come stabilite dalle N.T.A. del P.R.G.
Segnatamente: lato nord da m 0,60 estremo est a m 3,20 - minore di m 7,00 minimo da rispettare; lato ovest edificazione a confine/aderenza, laddove: “la fabbricazione in aderenza è ammessa: su due lati nelle zone A2, B, E3; su di un lato nelle zone C1, C2, C3, D2/1; è vietata nelle restanti zone” (N.T.A. del P.R.G.) .
Parte ricorrente sostiene la inapplicabilità dei richiamati limiti poiché “l'area limitrofa è - e resta - dello stesso proprietario”: muovendo dalla sussistenza di un'unica proprietà, sarebbe evidente la inconfigurabilità della contestata violazione e, quindi, l'erroneità anche di tale motivo di diniego.
La censura non convince.
La LIDL agisce in virtù di un (contratto preliminare di) diritto di superficie sul lotto interessato dall’intervento.
Al riguardo, il Collegio rileva che l’art. 57 del Regolamento edilizio comunale definisce:
- “Distanza dalle strade” la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta del fabbricato dal ciglio stradale;
- “Distanza dai confini” la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà;
- “Distacco fra i fabbricati” la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte.
Ai fini della misurazione delle distanze, e dell’applicazione dei relativi limiti, il diritto di proprietà rilevante non può dunque che essere quello avente ad oggetto i fabbricati della cui distanza - da strade, confini, altri fabbricati - si discute.
Orbene, secondo quanto previsto dall’art. 952 cod. civ., l’istituto della superficie consiste nel diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione, acquistandone la proprietà, ovvero nell’acquisto della proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Nel caso in esame, la proprietà del fabbricato è (destinata a essere, giusta il preliminare stipulato) della LIDL, la quale è soggetto diverso dal proprietario dell’area limitrofa (C.S.T.P. e Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino). Sicché i limiti connessi con le distanze devono ritenersi senz’altro applicabili.
In applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale “nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (Ad. Plen. n. 5/2015; in termini, già Cons. di Stato, V, sent. n.1180/1992; T.A.R. Salerno, I, sent. n. 480/2014), si deve concludere per la legittimità del provvedimento impugnato, ogni altra censura potendo restare assorbita.
Per le ragioni sopra illustrate – dichiarata la improcedibilità del primo ricorso a seguito della riedizione del potere amministrativo – il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
In ragione dell’andamento della intera vicenda processuale, si ritengono tuttavia sussistenti fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 2158/2014):
a) dichiara improcedibile il ricorso avverso il provvedimento n. 4083/2014;
b) respinge il ricorso per motivi aggiunti, avverso il provvedimento n. 19347/2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)