AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA
DELLA DDA DI SALERNO
AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI
NOCERA INFERIORE
ALLA C/A DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA
COMUNE DI PAGANI
VICEPREFETTO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARUSO
VICEPREFETTO
AGGIUNTO
DOTT. ANIELLO DE ANGELIS
DIRIGENTE
DOTT. FRANCESCO PUGLISI
ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA
Il
sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani
(SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di
Pagani, espone quanto segue:
Richiesta d’integrazione ESPOSTO
DENUNCIA/QUERELA presentati il giorno, 05.01.2024,
alla DDA di Salerno, Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, Tenenza dei
Carabinieri di Pagani e alla Corte dei Conti Di Napoli;
Illustrissima Terna Commissariale
ritengo necessario informare le SS.LL. delle seguenti criticità croniche della
macchina comunale:
1. SETTORE AVVOCATURA
Ritengo che le SS.LL. siano già ben
consapevoli, a seguito di un’attenta e integrale lettura della RELAZIONE PER LO
SCIOGLIMENTO, nella sua versione completa e priva degli “OMISSIS” delle
condizioni del settore avvocatura e delle condotte dell’Avv. dell’Ente
“OMISSIS”;
In tale relazione viene espressamente
citata l’Avv. dell’Ente “OMISSIS”, circostanza che, a mio avviso, merita
particolare attenzione e che inevitabilmente solleva diversi interrogativi;
Il pensiero non può che andare ai
numerosi ricorsi nei quali l’Ente si è costituito e che, purtroppo, si sono
conclusi con esiti fortemente sfavorevoli per l’Amministrazione, nonché ad
altri procedimenti nei quali, invece, l’Ente ha scelto di non costituirsi è
andato peggio;
Alla luce di ciò, sarebbe opportuno
che le SS.LL. procedessero a un’attenta verifica complessiva dell’attività
svolta dal Settore Avvocatura, con particolare riferimento ai criteri e alle
motivazioni che hanno determinato, di volta in volta, la scelta di costituirsi
o meno nei singoli giudizi, nonché agli esiti degli stessi;
Tale approfondimento appare
necessario al fine di comprendere se le decisioni assunte siano state sempre
rispondenti all’interesse dell’Ente e adeguatamente supportate da valutazioni
di natura giuridica e amministrativa.
1. Nel caso di specie, mi preme richiamare l’attenzione
delle SS.LL. sulla vicenda oggetto della Sentenza del TAR Campania n.
01557/2025 REG.PROV.COLL., nella quale l’Avvocatura dell’Ente “OMISSIS”, per quanto risulta dal dispositivo, si è
limitata a contestare solo l’inadeguatezza della richiesta di sanatoria,
omettendo volutamente di far valere le ragioni dell'Ente dinanzi al Giudice
amministrativo, la carenza di titolarità dei soggetti locatari rispetto al bene
di proprietà comunale.
Il mancato rilievo di tale circostanza ha
consentito ai medesimi soggetti, nonostante il rapporto contrattuale di affitto
fosse già in corso di risoluzione, di presentare una nuova richiesta di
sanatoria, in assenza di un valido titolo autorizzativo da parte dell’Ente
Comune di Pagani proprietario del fondo interessato.
Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler
chiarire per quali ragioni e sulla base di quali motivazioni si ritenga di
dover continuare ad avvalersi dell’Avv. “OMISSIS”,
nonostante i comportamenti ritenuti non consoni e non corretti e una condotta
professionale che, per quanto rappresentato, non sembrerebbe adeguatamente
orientata alla tutela e alla difesa dell’Ente.
2. Altro caso che preme ricordare alle SS.LL. è
quello della Sentenza del TAR Campania n. 01839/2023, REG.PROV.COLL., che ha
visto l’Ente soccombente nel giudizio, anche per non essersi preventivamente
rivolta a un Dirigente o Funzionario del settore competente prima di depositare
l’opposizione dinanzi al TAR, ciò nonostante fosse a conoscenza del fatto che
l’attività in questione era priva della necessaria autorizzazione
all’immissione dello scarico in fogna e che, pertanto, sussisteva il divieto di
prosecuzione dell’attività, in contrasto con quanto sostenuto dalla parte
ricorrente.
La
gestione dell’Ufficio Legale presenta rilevanti criticità sotto il profilo
della trasparenza, emerse in particolare a seguito dell’insediamento del nuovo
Avvocato “OMISSIS”;
Anzi,
l’azione dell’avvocato dell’Ente “OMISSIS” si è contraddistinta per una sostanziale
continuità amministrativa, senza evidenziare alcuna reale discontinuità
rispetto alla precedente gestione;
Inoltre,
sono emersi elementi concreti e documentali, come dimostrato dalla Sentenza del
TAR Campania n. 1839/2023, con la quale il Tribunale ha invitato l’Ente
comunale a procedere a una nuova determinazione;
A
seguito di tale pronuncia, il SUAP si è prontamente rideterminato in senso
favorevole, procedendo al rilascio dell’autorizzazione in favore del soggetto
richiedente, nonostante permanessero, sia anteriormente sia successivamente a
tale rideterminazione, specifiche carenze in capo al medesimo soggetto
giuridico, unico titolare e autorizzato allo svolgimento dell’attività di
distribuzione di carburanti e della connessa attività di autolavaggio;
Le
attività, venivano svolte da due soggetti diversi e l’autolavaggio non era
riconducibile ad attività complementare dell’autorizzazione per la vendita di
prodotti petroliferi, in quanto il proprietario dell’area si è limitato alla
mera stipula di due diversi contratti di locazione sottoscritti tra l'altro in
ASSENZA di FRAZIONAMENTO URBANISTICO, QUINDI ILLEGITTIMI;
Il
proprietario dell’area (oggi gli eredi) si è infatti limitato alla mera stipula
di due distinti contratti di locazione, in ASSENZA DEL PRESCRITTO
FRAZIONAMENTO URBANISTICO, QUINDI ILLEGITTIMI;
La
Sentenza del TAR Campania N.1839/2023 dimostra che si è perso regalando
un'autorizzazione che mai poteva essere rilasciata in base agli atti esistenti.
3. È doveroso evidenziare anche quanto emerge dalle
sentenze del TAR Campania, n. 00118/2024 REG.PROV.CAU., n. 01548/2024
REG.PROV.COLL., n. 00344/2025 REG.PROV.COLL. e n. 01892/2025 REG.PROV.COLL..
alla luce delle circostanze ivi rappresentate e degli elementi posti
all’attenzione del Giudice amministrativo, si chiede di chiarire per quale
ragione l'Avv. dell'Ente “OMISSIS” non abbia
provveduto a segnalare alle competenti Autorità che, in entrambe le gare
pubbliche, avessero partecipato due società formalmente distinte, ma
riconducibili, rispettivamente, al marito, DF COSTRUZIONI S.R.L., e alla
moglie, COSTRUZIONI FERRARA RAFFAELE S.R.L.S;
4. Rilevante
è altresì quanto emerge dalla SENTENZA
TAR N. 01320.2026 dove l’avv. dell’Ente “OMISSIS” non
risulta proprio costituita ed ha visto l’Ente soccombente su un doveroso
annullamento di un permesso di costruire formalizzato per decorrenza dei
termini di cui all’art. 20 co. 8 del DPR 380/2001, in area priva di opere di
urbanizzazione primaria come accertato dallo stesso Responsabile del Settore
LL.PP;
Il legale di controparte è lo stesso avv.
“CAPITATO PER CASO” che si costituiva per l’Ente Comune in sostituzione del
legale incaricato dall’Ente comune in altri procedimenti SENTENZA TAR N. 01548.2024 DF COSTRUZIONI
S.R.L. (si allega comunicato stampa);
Si fa presente che in tutti i casi l'Avv.
dell'Ente “OMISSIS” era sempre a conoscenza
dei fatti, basta solo SCARICARE dal sito SENTENZE TAR N. 01557.2025 FONDO CRISCUOLO, N.
01839.2023 AURORA CARWASH, N. 00118.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01548.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 00334.2025 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01892.2025 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01320.2026 CODEMA.
Concludo:
Voglio inoltre ricordare
alle SS.LL. le condotte poco consone al ruolo di avvocato dell’Ente “OMISSIS” che ha tenuto
reiteratamente in tutti gli uffici comunali, in presenza del Segretario
Generale e con l’appoggio dell’ex Sindaco DE PRISCO sciolto per infiltrazioni
malavitose e tutt’oggi anche dopo l’insediamento delle SS.LL; nei mesi scorsi l’Avv. dell’Ente “OMISSIS” avrebbe più volte
inscenato accese discussioni con dipendenti e funzionari del Comune, con
(“PIAZZATE” "PLATEALI") alla presenza di decine di persone, inoltre,
da notizie riportate dalla stampa, si è appreso che un ulteriore furioso
litigio sarebbe avvenuto presso la farmacia di Piazza d’Arezzo;
La cosa più inquietante
di queste condotte, ampiamente tollerate e consentite grazie al sostegno
dell'ex Sindaco DE PRISCO e del Segretario Generale che hanno fatto finta di
non vedere e sentire per mesi, hanno fatto sentire intoccabile, l’avv.
dell’Ente “OMISSIS”
a tal
punto da esercitare pressioni e intimidazioni nei confronti di colleghi;
Tutto ciò è avvenuto nel
silenzio assordante dell'ex Sindaco DE PRISCO e del Segretario Generale, e
sembra continuare anche alla presenza delle SS.LL. nonostante lo stesso avv.
dell’Ente “OMISSIS”
risulta
tra le cause di scioglimento all’interno della relazione prefettizia allegata
al decreto di scioglimento.
Vi porto a conoscenza di
un fatto che ritengo particolarmente grave.
L’Avvocato dell’Ente mi
ha contattato privatamente per chiedermi chiarimenti in merito ad alcuni miei
accessi agli atti, accessi che, peraltro, non mi sono mai stati formalmente
autorizzati;
A ciò si aggiunge il
fatto che il medesimo Avvocato ha mantenuto con il sottoscritto continui
contatti diretti tramite messaggistica privata, circostanza che ritengo
meritevole di particolare attenzione e chiarimento, anche alla luce del ruolo
istituzionale ricoperto;
Alla luce di quanto
sopra esposto, appare francamente incomprensibile per quale ragione l’Avv.
dell’Ente continui tuttora a ricoprire la propria posizione apicale, senza che,
a fronte dei comportamenti anomali già puntualmente evidenziati e chiariti
anche alla presenza delle SS.LL., siano stati assunti i necessari provvedimenti
o, quantomeno, svolte le opportune verifiche.
Signori della Triade
Commissariale,
Le mie
segnalazioni sono state formalmente protocollate proprio al fine di consentire
a coloro che ne avevano il dovere e il potere d’intervenire di adottare ogni
provvedimento necessario e porre rimedio alle criticità rappresentate, nonché
di accertare eventuali responsabilità in relazione ai fatti denunciati e,
conseguentemente, di assumere i provvedimenti di rispettiva competenza.
Prendo
atto, con profonda amarezza, che l’attuale gestione Commissariale non ha posto
in essere la doverosa discontinuità amministrativa, con la precedente
amministrazione, compreso il Segretario Generale;
Anzi la
situazione amministrativa appare ulteriormente aggravata, con il rischio di
alimentare che gli stessi funzionari continuino a perpetuare le stesse funzioni
che hanno costituito lo scioglimento per infiltrazioni;
Alla luce
di quanto sopra, ritengo doveroso chiedere che venga verificato, nelle sedi
competenti, se vi siano state omissioni d’atto d’ufficio in concorso con i
funzionari del Comune di Pagani, inerzie o mancate adozioni di atti dovuti, a
carico dell’operato dei funzionari del Comune di Pagani;
A tal
proposito, appare significativo e quanto doveroso richiamare il Comune di
Castellammare di Stabia sciolto come noi per infiltrazioni, dove i Commissari,
senza guardare in faccia a nessuno, hanno adottato provvedimenti nei confronti
di funzionari e del Comando della Polizia Municipale, dando un chiaro segnale
di discontinuità amministrativa rispetto alla precedente gestione;
Mi
chiedo, pertanto, per quale ragione nel Comune di Pagani non si sia ritenuto di
procedere con la medesima determinazione, laddove dagli accertamenti
emergessero situazioni tali da rendere necessari analoghi interventi.
Con espressa riserva di costituirmi parte civile
nell’eventuale accertamento da parte Vostra di azioni di natura penale e di
danni erariali provocati contro il Comune di Pagani.
Ai sensi dell’art.406, comma 3 c.p.p., di essere informato
dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai
sensi dell’art.408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di
archiviazione.
ALLEGO:
- LETTERA UFFICIO LEGALE DEL 07.11.2025
- COMUNICATO STAMPA AVVOCATO PER
CASO DEL 02.09.2024
- LETTERA ALLA COMMISSIONE PER L’UFFICIO LEGALE DEL 01.09.2026
Pagani 07/09/2026
Alfonso Giorgio


























