ALLA C/A DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA
COMUNE DI PAGANI
VICEPREFETTO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARUSO
VICEPREFETTO
AGGIUNTO
DOTT. ANIELLO DE ANGELIS
DIRIGENTE
DOTT. FRANCESCO PUGLISI
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI
ATTRIBUZIONE COMPENSI ALL’AVVOCATO DELL’ENTE COMUNE
Il
sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani
(SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di
Pagani, espone quanto segue:
Illustrissima Terna Commissariale
Non è polemica e non è nemmeno un
attacco personale alle istituzioni, ma desidero solo precisare delle
incongruenze riguardo a 3 mie lettere inviate all’attenzione dell’amministrazione
comunale sciolta per infiltrazione e in possesso del segretario generale e del
responsabile ufficio legale.
Ritengo
doveroso notiziare anche alle SS.LL. della mia richiesta di MODIFICA del vigente
Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con Delibera di Giunta. n.46
del 18.12.2020, con particolare riferimento all’art. 12 commi 1 e 2:
· comma 1, al DIRIGENTE dipendente con funzioni di avvocato
spettano i compensi professionali nei casi di sentenza favorevole all’ente con
condanna alla refusione delle spese di lite a carico della controparte”;
· comma 2, nei casi di sentenza favorevole con recupero delle
spese a carico della controparte, “l’ottanta per cento delle somme recuperate è
destinato ai componenti dell’Avvocatura Comunale e la parte rimanente è
riversata nel bilancio dell'Ente, quale rimborso spese forfettario”;
Il
CCDI 2022 approvato con Delibera G.C. n. 90 del 22/12/2022;
· Gli orientamenti applicativi dell’ARAN (comparto autonomie
locali trattamento economico accessorio compensi per i professionisti legali);
Dato
atto che il compenso professionale di cui trattasi:
· Non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e della L. 217/2010 recanti la
disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari in quanto costituiscono
compensi assimilabili agli emolumenti stipendiali di cui fanno parte;
· È relativo a sentenza favorevole all’ente con condanna alla
refusione delle spese di lite;
Al pagamento dei compensi professionali
spettanti all’avvocato dell’Ente “PUÒ PROVVEDERVI DIRETTAMENTE IL RESPONSABILE
DEL SETTORE MEDIANTE PROPRIA DETERMINAZIONE” ovvero da parte del funzionario titolare
di posizione organizzativa di elevata qualificazione ai sensi del richiamato
regolamento (art. 14, secondo periodo), che dovrà necessariamente essere figura
diversa dall’avvocato dell’Ente quindi occorre provvedere alla nomina di
responsabile del settore avvocatura diverso dall’avvocato dell’Ente per evitare
che quest’ultimo provveda a liquidarsi i suoi stessi compensi incentivanti,
assumendo contemporaneamente il ruolo di controllato e controllore.
Pertanto Chiedo alle SS.LL di inserire nel nuovo testo, che
il riconoscimento di dette spettanze sia condizionato ad a una valutazione
complessiva dell’operato dell’avvocato dell’Ente nel suo complesso da parte di
un titolare di posizione organizzativa terzo a cui siano affidati gli obiettivi
finalizzati ad assicurare all’Ente in primis la costituzione su TUTTI i procedimenti;
INOLTRE al fine di evitare che l’ufficio legale
si costituisca solo ed esclusivamente seguendo occulti criteri di convenienza, manifestando
acquiescenza dove opportunamente concordato ed intransigenza su tutti gli altri,
visto che l’elevato tasso di soccombenza anche per inspiegamini mancate
costituzioni tanto a pagare per tali ingiustificabili inefficienza è il Comune
di Pagani e per esso i CITTADINI PAGANESI;
Nella situazione attuale quando l’avvocato
dell’Ente vince per il Comune di Pagani passa all’incasso, autodeterminandosi i
compensi, ed ovviamente pagano i (CITTADINI PAGANESI);
Quando l’avvocato dell’Ente ritiene per le più
svariate ragioni di non costituirsi e perde per il Comune di Pagani, perdono sempre
i CITTADINI PAGANESI;
Alle SS,LL, non sembra un contro senso?
Con l’arrivo delle SS.LL. questo circolo
vizioso poteva agevolmente essere interrotrro una volta per tutte, invece sta continuando;
Esempio,
Con Determina Generale N.834 del 16/07/2026
Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AVVOCATURA - RESIDUO ANNO 2025, l’avv. GALASSO
responsabile dell’ufficio legale incassa gli ultimi residui del 2025 per la
modica cifra di € 4.427,00; con l’assenso del Comandante della Polizia Locale,
in assenza di qualsivoglia valutazione complessiva del proprio operato;
Concludo,
Come
dicevo all’inizio non è polemica e non è nemmeno un attacco personale alle
istituzioni, ma desidero solo precisare delle incongruenze, l’avv. GALASSO responsabile dell’ufficio legale, svolge
funzioni gestionali oltre a perde le cause sia dove si costituisce e sia dove
non si costituisce al TAR;
La
domanda sorge spontanea, ma non è il caso di predere seri provveddimenti visto
che il sottoscritto ha già più volte denunciato l’esistenza di un “TARIFFARIO” nemmeno tanto
occulto visto che e riconosciuto da tanti ma che solo il sottoscritto ha avuto
il coraggio di denunciare, allego denuncia del 05.01.2024.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI, NUMERO
REGISTRO GENERALE 9103/2025, NUMERO SEZIONALE 89/2026, NUMERO DI RACCOLTA
GENERALE 18129/2026, DATA PUBBLICAZIONE 05/06/202, recita:
· La connessa previsione dell’art. 3, r.d.l. n.
1578 del 1933, volta a stabilire la regola generale dell’incompatibilità tra
l’esercizio indipendente della professione forense e lo svolgimento di lavoro
subordinato;
· La coerente possibilità di svolgere l’attività
professionale in parola, giudiziaria ed extragiudiziaria, nell’interesse
esclusivo dell’ente con libertà ed autonomia, con la conseguente necessità, per
l’avvocato, di restare estraneo all’apparato amministrativo e alle correlate
attività gestorie dell’Ente;
· La sufficienza, ai fini della sussistenza
dell’illecito disciplinare, di un conflitto d’interessi anche solamente
potenziale.
Notate Bene illustrissima Triade Comissariale,
Per incentivare l’attività del legale dell’Ente
a vincere tutte le cause bisogna scrivere nel testo del nuovo regolamento
meccanismi di premialità riferita al complesso dell’attività legale e
soprattutto scivere a lettere cubitali, che, l’avvocato dell’Ente ha l’obbligo
di costituirsi su TUTTI I CONTENZIOSI presentando integralmente le motivazioni tecnico
giuridiche a sostegno dell’attività amministrativa dei settori coinvolti,
allegando tutta la documentazione tecnicamministrativa a corredo delle
motivazioni e se e necessario anche gli atti richiamati ivi inclusi il PRG vigente
e gli altri strumenti di pianificazione.
Pagani 27/07/2026
Alfonso Giorgio










