mercoledì, luglio 06, 2016

ALFONSO GIORGIO: COMUNICATO STAMPA DI GIORGIO IDV “AMMIRATE! TRE ASSURDITÀ POLITICHE”


COMUNICATO STAMPA DI GIORGIO IDV
“AMMIRATE! TRE ASSURDITÀ POLITICHE”

                                                          


                                                                                 













BOTTONE
SINDACO PER ACCIDENTE
Queste nomine ci lasciano di stucco, oppure hanno una logica perversa, il PEGGIORE IN ASSOLUTO odia quella struttura e sta facendo di tutto per affossarla.
Forse non la sente sua e gli ricorda il suo passato quando era dipendente e solidale di GAMBINO e D’ONOFRIO.
Lo scegliere quale direttore artistico un elemento in palese CONFLITTO D’INTERESSE e quale direttore amministrativo un individuo che ha portato al fallimento una partecipata comunale, non lascia dubbi “l’AUDITORIUM deve fallire”.
Ai Sig.ri, Consiglieri Comunali DONATO e GRECO che si vantano, di essere stati i promotori e protagonisti dell’approvazione del CODICE ETICO, ricordiamo che il loro amico Sindaco:
a)    Non rimuovendo i nominati negli organismi e nelle partecipate comunali, in palese CONFLITTO D’INTERESSE personale e interessato;
b)    Nominando i suoi amici di lista colpevoli di disastri ed incapacità amministrativa, il tutto avviene in spregio, al CODICE ETICO ha ridotto lo stesso a carta da cesso.


Pagani 06/07/2016


Vi chiedo la cortesia di diffondere e pubblicare grazie.

Alfonso Giorgio
                                                                         COMPONENTE DELLA SEGRETERIA
IDV PAGANI

ALLEGO: SENTENZA DEL TAR N. 00622/2015 del 16/03/2015

N. 00622/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2014, proposto da: Multiservice Srl in liquidazione S.p.A., in persona dei curatori fallimentari, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Villani, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno, Via A. Capone, n. 92;
contro
Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Serritiello, elettivamente domiciliato in Salerno, P.zza S. Agostino, n. 29, presso lo studio dell’avv. G. Paolino;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliato presso la sua sede in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Pagani, in persona della Commissione Straordinaria pro tempore, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
a)    della delibera del Comune di Pagani assunta dalla commissione straordinaria con i poteri di consiglio comunale n. 35 del 23.5.2014 avente ad oggetto revoca della deliberazione di consiglio comunale 16 del 27.5.2008 relativa all’affidamento alla Multiservice del servizio parcheggi e contestuale rescissione del contratto stipulato tra lo stesso comune e la Multiservice in data 25.5.2008 rep. 1622;
b)    della delibera n. 36 del 23.5.2014 assunta dalla commissione straordinaria delcomune di Pagani con i poteri del consiglio comunale avente ad oggetto la internalizzazione del servizio parcheggi pubblici;
c)    della nota del 27.5.2014 prot. 106/RIS CS assunta dalla commissione straordinaria del comune di Pagani avente ad oggetto comunicazione dell’avvenuta revoca delle deliberazioni comunali di affidamento e servizio di gestione dei parcheggi;
d)    della nota del 27.5.2014 prot. comunale generale 16721 a firma del responsabile del settore polizia locale maggiore Franco Prudente, indirizzata a Multiservice recante trasmissione di copia delle deliberazioni della commissione straordinaria del comune di Pagani assunte con i poteri del Consiglio n. 35 e 36 del 23.5.2014;
e)    della deliberazione commissariale n. 112 del 15 luglio 2013 recante l’assunzione dei poteri del collegio degli ispettori di cui all’art. 14 del D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 11.7.1001 n. 203, al fine di compiere verifiche in ordine al conferimento del servizio di gestione dei parcheggi a favore della Multiservice nonché di assumere elementi di colleganza e di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione degli stessi servizi, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
f)     per la declaratoria di inefficacia ed invalidità della determina di rescissione del contratto di affidamento del servizio di parcheggi attuato con contratto del 29.5.2008 rep. 1622 rogato inter partes;
g)    di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale comunque incidente negativamente nella sfera giuridica della società Multiservice;
h)    per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente subito dalla curatela fallimentare per illegittima, errata ed improvvisa rescissione del contratto di affidamento della gestione parcheggi avente durata decennale a decorrere dal 2008 e fino al 2018; rescissione che ha prodotto alla curatela ricorrente danno emergente e lucro cessante per un importo di € 1.000.000,00 con conseguente condanna di esso comune al pagamento della detta somma o di quella diversa che sarà ritenuta costituire il denunciato danno, non essendo possibile alla curatela l’esecuzione in forma specifica ed il ripristino del contratto, dato che la perdita della gestione dei parcheggi determinerà la cessazione dell’esercizio provvisorio, almeno parziale, per quella parte di gestione dei servizi comunali che assicurava un utile alla curatela fallimentare, in ogni caso per l’accertamento dell’inadempimento grave e conclamato del comune di Pagani per non aver onorato il contratto rep. 1622 del 29.5.2008, nella parte in cui prevedeva che il comune annualmente avrebbe dovuto corrispondere alla Multiservice una percentuale pari al 30 % delle somme incassate dal comune per riscossione dei verbali elevati dagli ausiliari al traffico dipendenti di Multiservice per violazione dei cittadini all’obbligo di pagare il giusto ticket per il parcheggio nelle aree destinate a parcheggio ed affidate a Multiservice Importo che si stima, a decorrere dal 2008, nella somma tra € 70.000,00 ed € 100.000,00, per ogni anno in ragione delle molte migliaia di contravvenzioni che venivano elevate dagli ausiliari al traffico per le dette violazioni, con consequenziale condanna di esso comune al pagamento in favore dell’istante dei relativi importi sopraindicati, maggiorati di interessi ed indennizzo per rivalutazione monetaria;
i)     per l’ulteriore accertamento dell’inadempimento grave e conclamato del comunedi Pagani per il mancato versamento, dalla data di sottoscrizione del contratto, dei detti importi e per l’accertamento del detto inadempimento grave e colpevole e causativo della risoluzione del contratto del 9 maggio 2008 rep. 1622 con riconoscimento del diritto a favore della società istante al risarcimento del danno per equivalente e con consequenziale condanna di esso comune a rifondere i danni subiti dalla Multiservice per lucro cessante e danno emergente e per la perdita di chance ammontante complessivamente alla somma di € 1.500.000,00 e/o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa, il tutto da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica di ufficio della cui ammissione si fa richiesta sin da questo momento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pagani e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 20 giugno 2014 e ritualmente depositato il 3 luglio successivo, la Società Multiservice srl in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari, impugna gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di Pagani, insediatasi dopo lo scioglimento degli organi elettivi di detto Ente per infiltrazioni e condizionamenti camorristici, ha revocato la deliberazione di consiglio comunale n. 16/2008 relativa all’affidamento alla Multiservice del servizio parcheggio e disposto la contestuale rescissione del contratto stipulato, in virtù della predetta deliberazione, tra lo stesso Comune e la società ricorrente. Tale atto è giustificato per la pretesa illegittimità del “sub affidamento con modalità di aggiudicazione diretta del servizio relativo alla gestione dei parcheggi da parte della Multiservice a società cooperative, non consentito dalla normativa vigente” nonché evidenziando che la mancata osservanza dei principi di concorrenza e delle procedure ad evidenza pubblica “risulta sulla scorta degli elementi riportati nella relazione di accompagnamento al Dpr di scioglimento del consiglio comunale di Pagani essersi tradotta in vantaggi a favore di soggetti giuridici e persone fisiche contigue ad ambienti della criminalità organizzata locale”. La ricorrente, in punto di fatto, osserva che lo stesso Comune, nel contratto e nel disciplinare di delibera consiliare n. 16/2008, avrebbe previsto la possibilità di affidamento a cooperativa o a terzi in caso di mancanza in seno alla Multiservice di dipendenti con qualifica idonea e che tale società avrebbe proceduto per ben due volte ad indire gara per il conferimento del servizio nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica, servizio peraltro svolto per tre anni, a decorrere dal 2011, dalla Multiservice medesima mediante n. 6 dipendenti, la cui assunzione è stata autorizzata dal Comune diPagani. La ricorrente evidenzia, infine, che il Tribunale di Nocera Inferiore, nel valutare i comportamenti connessi all’affidamento del servizio parcheggi a Multiservice, avrebbe emesso sentenza assolutoria nei riguardi sia di soggetti estranei all’Amministrazione comunale che alla Multiservice perché il fatto non sussiste per mancanza di colpa. Solleva pertanto le seguenti censure:
1.    violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90 e dell’art. 93 del Codice Antimafia (d.lgs. 159/11 e s.m.i.). Eccesso di potere di motivazione e di istruttoria. Manifesta ingiustizia ed iniquità. Carenza di interesse pubblico;
2.    violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e/o integrazioni violazione art. 24 Cost.. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta assoluta difetto di istruttoria. Contrasto con i precedenti contraddittorietà;
3.    violazione ed errata applicazione dell’art. 145 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267. Eccesso di potere per presupposti erronei. Travisamento dei fatti mancanza di motivazione e di istruttoria. Presupposti erronei e travisati contraddittorietà ed illogicità manifesta;
4.    richiesta risarcimento danni;
5.    accertamento dell’inadempimento del Comune di Pagani e richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave e conclamato del Comune.
Si conclude per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
La ricorrente deduce il difetto di previo contraddittorio, la non corrispondenza al vero di quanto riportato nell’atto impugnato circa le modalità di sub affidamento del servizio, la mancanza di comportamenti illegali ascrivibili ai responsabili della società nonché l’inadempimento del Comune per non avere versato alla Multiservice il 30 % delle somme ricavate dalle contravvenzioni elevate nel corso di ciascun anno.
Il Comune di Pagani si costituisce in giudizio al fine di resistere, assumendo l’infondatezza delle censure articolate in ricorso e l’infondatezza delle pretese azionate, avuto riguardo allo stesso tenore della deliberazione n. 16/2008 oggetto di autotutela.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2014, parte ricorrente rinuncia alla domanda di sospensiva.
In data 29 dicembre 2014, parte ricorrente deposita memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
II.1. Assume rilievo preliminare quanto articolato col secondo e terzo mezzo, aventi rilievo centrale nell’economia del ricorso e suscettibili, per il loro tenore, di esame congiunto. A tal riguardo, la ricorrente assume la insussistenza delle ragioni poste a base della contestata determinazione repressiva della deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27.5.2008, relativa all’affidamento alla Multiservice, società a totale partecipazione comunale, del servizio parcheggi con la contestuale rescissione del contratto stipulato tra lo stesso Comune e la Multiservice in data 25.5.2008 rep. 1622.
La ricorrente assume, in particolare, che la Multiservice, per il tramite dei suoi organi, non si sarebbe resa responsabile di alcun comportamento contra legem o di rilievo penale, sia perché era stato lo stesso Comune, nel disciplinare e poi nel contratto, a prevedere la possibilità di affidamento a terzi del servizio, sia perché il procedimento penale al quale si allude nel corpo del provvedimento impugnato si è concluso con sentenza (n. 337/2013 del 12 marzo 2013) di assoluzione per fatti legati alla gestione del servizio di parcheggio e all’assunzione da parte della Multiservice di sei ausiliari al traffico. L’istante a tal uopo ricostruisce in maniera sintetica i passaggi che hanno contrassegnato il percorso esecutivo del contratto, evidenziando che, in una prima fase, la Multiservice ha deciso di affidare il servizio ad una cooperativa, la quale però ha successivamente ceduto a terzi l’azienda, di guisa che la ricorrente, in una seconda fase, ha inteso gestire il servizio di parcheggio in via diretta assumendo a tale scopo sei ausiliari al traffico.
La disamina dei rilievi di parte, che investono la stessa piattaforma fattuale sulla quale si assume poggiare il provvedimento impugnato, richiede che si ponga mente al preciso iter motivazionale che ha condotto la Commissione Straordinaria delComune di Pagani, con la delibera n. 35 del 23.5.2014, a revocare l’affidamento alla Multiservice del servizio parcheggi, motivazione che presenta un duplice versante, legato, da un lato, alla facoltà, contemplata dalla deliberazione, di sub affidamento diretto del servizio da parte della Multiservice a società cooperative, mentre dall’altro, alle risultanze delle indagini svolte dall’autorità giudiziaria le quali “hanno messo in rilievo che colui che gestisce tale società, esponente della locale criminalità organizzata, frequenta abitualmente gli uffici comunali per promuoverne gli interessi nei diversi settori in cui la stessa opera oltreché per sollecitare e risolvere le eventuali problematiche amministrative”. L’Amministrazione osserva, quindi, che “la rilevata fattispecie di illegittimità riconducibile alla mancata osservanza dei principi di concorrenza e al ricorso alla procedura di evidenza pubblica da parte della società Multiservice – nella sua qualificazione di organismo di diritto pubblico (art. 3, comma 26 del D.Lgs. 163/2006) – risulta sulla scorta degli elementi riportati nella relazione di accompagnamento al Dpr 30 marzo 2012 di scioglimento del consiglio comunale di Pagani essersi tradotta in vantaggi a favore di soggetti giuridici e persone fisiche contigue ad ambienti della criminalità organizzata locale”.
Il quadro motivazionale che assiste l’atto impugnato non risulta compromesso dalle articolate censure, trovando il primo profilo argomentativo adeguato riscontro nel corpo della delibera ritirata n. 16/2008, laddove prevede che “Qualora la società non abbia tra il personale dipendente le qualifiche richieste potrà avvalersi di società o cooperative che abbiano figure che rivestono tali qualifiche”. Tale statuizione, confermata nell’articolato contrattuale (v. art. 3.3), integra senz’altro la illegittimità posta a base del contestato deliberato, per la consequenziale obliterazione del principio concorrenziale. Assume specifico rilievo nel contesto della vicenda all’esame la particolare natura della Multiservice quale società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta del servizio di parcheggio pubblico. In termini generali, il Supremo Consesso di G.A. ha di recente osservato che “per effetto della decisione della Corte cost. 20 luglio 2012 n. 199, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero con il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e, quindi, con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero con l'affidamento diretto, in house , senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che di esso costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257). Se è vero che lo strumento dell'affidamento in house, pur se eccezionale rispetto alla regola dell'evidenza pubblica, assume un connotato di generalità nell’ordinamento, confermata dalla previsione espressa a livello di legislazione statale, la riconosciuta facoltà di ricorrere a sub affidamenti non può non arrecare un insopportabile vulnus al principio concorrenziale (v. Sentenza C. Stato, sez. V, n. 2765 del 30.04.2009 citata nella deliberazione n. 35/2014 oggetto di gravame). A tale specifico riguardo parte ricorrente evidenzia che la società Multiservice avrebbe comunque affidato il servizio a cooperative facendo ricorso a procedure evidenziali ma l’osservazione, che comunque non è tale da superare la espressa autorizzazione contemplata dalla deliberazione n. 16/08 e dal conseguente contratto, non risulta adeguatamente corroborata dalla documentazione di causa. In particolare dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2008 emerge che il conferimento in favore della Ditta “New Parking” è avvenuto a seguito della procedura di cottimo fiduciario secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in espressa applicazione dell’art. 125 del d.lgs.. Risulta dai documenti di causa altresì che il conferimento del servizio in favore della ditta “Service Agency” è avvenuto (v. convenzione del 15.06.2009) “ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006” ancora una volta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La documentazione versata in atti non è tale da ricondurre l’applicazione della previsione valorizzata dalla Commissione Straordinaria nel paradigma dell’evidenza pubblica, in quanto, per quanto attiene all’affidamento in favore della New Parking, “il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, ossia una scelta altamente discrezionale che è temperata soltanto dal rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità da attuare attraverso la rotazione tra le ditte da consultare e con le quali negoziare le condizioni dell'appalto” (cfr. C. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 65). L’affidamento in favore della ditta “Service Agency” nemmeno risulta effettuato secondo i crismi evidenziali, stante il generico riferimento alla omnicomprensiva formula dell’art. 55 del Codice dei contratti pubblici. Deve quindi concludersi nel senso che le ragioni poste a base della deliberazione impugnata non risultano contraddette dalla documentazione versata in atti.
Le risultanze investigative poste a fondamento dell’ulteriore versante motivazionale risultano a loro volta idonee a giustificare l’adottata determinazione repressiva, siccome ampie e convergenti nel lumeggiare rilevanti condizionamenti nella gestione della società Multiservice da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ancorché privi di formali cariche sociali. Tali risultanze sono emerse dalla stessa relazione allegata al decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale di Pagani. Tale documento, a norma dell’art. 143 del d.lg. n. 267 del 2000, va infatti identificato “come il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione e, quindi, quale vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento” (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 01 dicembre 2014, n. 12021). Le doglianze articolate da parte ricorrente, siccome facenti leva su comportamenti ascrivibili alla società che si assumono esenti da mende e da rilievi anche penali tenuti nell’ampia fase esecutiva del contratto, non risultano favorevolmente apprezzabili in quanto esorbitano dal quadro motivazionale che connota le impugnate determinazioni. Trattasi infatti di provvedimenti afferenti alla tutela antimafia emessi in espressa applicazione dell’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che così testualmente prevede: “4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso”. Si osserva da parte di condivisibile giurisprudenza (TAR Napoli, sez. VIII, 01/09/2011, n. 4276) che tale disposizione traspone nel D.Lgs. 267/2000 il comma 6-quinquies dell'art. 15-bis, comma 1, della L. 19 marzo 1990 n. 55 (aggiunto dall'art. 4 D.L. 20 dicembre 1993 n. 529, convertito nella L. 17 febbraio 1994 n. 108), cioè una disposizione contenuta in una delle leggi fondamentali di cui lo Stato si è munito “per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”. Il Collegio soggiunge quanto segue: “Si tratta, come appare evidente dal contenuto della norma e dall'essere questa collocata nell'ambito del sistema diretto a contrastare anche sul piano dell'amministrazione pubblica la criminalità organizzata, di un potere "extra ordinem", nel senso che il suo contenuto non risulta rigidamente definito dall'ordinamento giuridico, anche se quest'ultimo individua le autorità ed i presupposti per il suo esercizio. Tale potere è direttamente funzionalizzato al compito di eliminare, con strumenti di tipo amministrativo, le fonti di condizionamento, diretto od indiretto, dell'amministrazione pubblica nei settori di attività concernenti l'affidamento di appalti pubblici e la gestione di pubblici servizi. Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 22 dicembre 2005 n. 7335), dalla menzionata disposizione appaiono enucleabili due principi. Un primo corollario nasce dalla ricostruzione del quadro normativo e, in base allo stesso, i due strumenti ai quali è affidata l'azione di contrasto alla criminalità organizzata cui si è accennato, se pur collegati tra loro, presentano una spiccata autonomia in quanto fondati su presupposti di tipo diverso: infatti, mentre lo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione locale implica valutazioni soggettive anche penetranti circa l'esistenza di elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali (articolo 143 del D.Lgs. 267 del 2000), gli interventi di ripristino della corretta gestione amministrativa affidati alla competenza della commissione straordinaria sono collocati su di un piano puramente oggettivo ( art. 145 dello stesso decreto). Questi ultimi, infatti, muovendo dal presupposto che l'aggiudicazione dell'appalto ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali siano stati già presi in considerazione, nell'ambito dell'istruttoria condotta per l'adozione del provvedimento di scioglimento, quale elementi quantomeno indiziari dell'esistenza di "situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso", non sono il frutto di valutazioni concernenti la responsabilità personale dei soggetti coinvolti ma prendono in considerazione l'idoneità degli strumenti organizzativi e contrattuali posti in essere sotto l'influenza della criminalità organizzata ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi, e, in caso contrario, individuano le misure occorrenti per ripristinare il corretto svolgimento delle funzioni amministrative. Un secondo corollario è che il potere "extra ordinem" affidato alla commissione straordinaria non si atteggia come mero riesame della legittimità formale o dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi, ma rappresenta momento autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo, che può portare anche ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi collegate, ma che trova la propria giustificazione, ed al tempo stesso il suo parametro di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l'infiltrazione della criminalità organizzata”. Ordunque le impugnate determinazioni risultano del tutto in linea con il quadro normativo nel quale si collocano e con i presupposti applicativi scolpiti dal legislatore, dovendosi peraltro avere riguardo al fatto che la Commissione Straordinaria del Comune di Pagani, in seno alla deliberazione n. 35/2014, ha richiamato le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di gestori di fatto e/o di diritto della Multiservice e quindi a risultanze investigative di obiettivo spessore e gravità. Né la legittimità della deliberazione n. 35/2014 impugnata può essere inficiata dalla semplice successione cronologica tra questa e la scadenza dell’attività della Commissione Straordinaria.
I motivi in esame sono quindi da respingere.
II.2. Col primo mezzo, parte ricorrente si duole altresì della mancata attuazione del principio di previo contraddittorio, ma il rilievo non trova adeguato sostegno in nessuna delle due norme invocate in ricorso, sia nell’art. 93 del Codice Antimafia, laddove configura in termini meramente facoltativi l’audizione personale dei soggetti interessati, sia dello stessa norma generale di cui all’art. 7 della l.n. 241790, avuto riguardo a quanto da essa previsto al suo secondo comma in ordine ai “provvedimenti cautelari”. Gli atti impugnati, essendo da inquadrare nella materia della tutela antimafia, presentano tale natura (C. Stato, n. 1148 del 2/9/2009) e pertanto sono estranei all’alveo applicativo del citato art. 7. La giurisprudenza ha infatti rilevato che “Non sussiste la necessità della comunicazione di avvio ex art. 7, l. n. 241 del 1990 nel procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato da riservatezza ed urgenza. L'inquinamento dei poteri e i condizionamenti di tipo mafioso impongono, infatti, la massima urgenza dell'intervento previsto dalla norma in esame, al fine di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l'infiltrazione della criminalità organizzata; tanto basta per escludere la necessità del preteso adempimento procedimentale” (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, n. 4276 cit.).
Il ricorso è conclusivamente da respingere siccome del tutto infondato
III. Va, di conserva, disattesa l’azione di risarcimento del danno, avente fondamento sulla pretesa illegittimità degli atti impugnati, che, per le ragioni anzidette, è invece da escludere. Nemmeno è risarcibile il danno riconnesso alla pretermissione del preavviso di licenziamento siccome causalmente connesso, secondo le stesse prospettazioni di parte ricorrente, alla obliterazione del previo diaframma dialogico risultato invece normativamente non imposto.
IV. Va, infine, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Amministrazione, proposta a norma dell’art. 1455 c.c.., trattandosi di vicenda che attiene alla mera esecuzione del rapporto contrattuale in quanto investe in via diretta ed immediata posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto giuridico ormai perfezionato ed operativo. La questione è pertanto da porre all’attenzione del giudice ordinario. Vanno fatti salvi gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, CPA.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1392/2014, come in epigrafe proposto da Multiservice srl in liquidazione, lo respinge, come da motivazione. Dichiara inammissibile l’azione di risoluzione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pagani, delle spese di lite nel complessivo importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)