COMUNICATO
STAMPA DI GIORGIO IDV
“AMMIRATE! TRE
ASSURDITÀ POLITICHE”
BOTTONE
SINDACO PER ACCIDENTE
Queste
nomine ci lasciano di stucco, oppure hanno una logica perversa, il PEGGIORE IN
ASSOLUTO odia quella struttura e sta facendo di tutto per affossarla.
Forse
non la sente sua e gli ricorda il suo passato quando era dipendente e solidale
di GAMBINO e D’ONOFRIO.
Lo
scegliere quale direttore artistico un elemento in palese CONFLITTO D’INTERESSE
e quale direttore amministrativo un individuo che ha portato al fallimento una
partecipata comunale, non lascia dubbi “l’AUDITORIUM deve fallire”.
Ai
Sig.ri, Consiglieri Comunali DONATO e GRECO che si vantano, di essere stati i
promotori e protagonisti dell’approvazione del CODICE ETICO, ricordiamo che il
loro amico Sindaco:
a) Non
rimuovendo i nominati negli organismi e nelle partecipate comunali, in palese
CONFLITTO D’INTERESSE personale e interessato;
b) Nominando
i suoi amici di lista colpevoli di disastri ed incapacità amministrativa, il
tutto avviene in spregio, al CODICE ETICO ha ridotto lo stesso a carta da cesso.
Pagani 06/07/2016
Vi chiedo la cortesia di diffondere e pubblicare grazie.
Alfonso Giorgio
COMPONENTE
DELLA SEGRETERIA
IDV PAGANI
ALLEGO: SENTENZA DEL TAR
N. 00622/2015 del 16/03/2015
N. 00622/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2014, proposto da: Multiservice
Srl in liquidazione S.p.A., in persona dei curatori fallimentari, rappresentata
e difesa dall'avv. Antonella Villani, presso il cui studio elettivamente
domiciliata in Salerno, Via A. Capone, n. 92;
contro
Comune di Pagani,
in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Serritiello,
elettivamente domiciliato in Salerno, P.zza S. Agostino, n. 29, presso lo
studio dell’avv. G. Paolino;
Ministero dell’Interno,
in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex
lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per
legge domiciliato presso la sua sede in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n.
58;
Comune di Pagani,
in persona della Commissione Straordinaria pro tempore, non costituito in giudizio;
per
l'annullamento
a) della delibera del Comune di Pagani assunta dalla commissione straordinaria con i poteri
di consiglio comunale n. 35 del 23.5.2014 avente ad oggetto revoca della
deliberazione di consiglio comunale 16 del 27.5.2008 relativa all’affidamento
alla Multiservice del servizio parcheggi e contestuale rescissione del
contratto stipulato tra lo stesso comune e la Multiservice in data
25.5.2008 rep. 1622;
b) della delibera n. 36 del 23.5.2014 assunta dalla commissione straordinaria
delcomune di Pagani con i
poteri del consiglio comunale avente ad oggetto la internalizzazione del
servizio parcheggi pubblici;
c)
della nota del 27.5.2014 prot. 106/RIS CS
assunta dalla commissione straordinaria del comune di Pagani avente ad oggetto
comunicazione dell’avvenuta revoca delle deliberazioni comunali di affidamento
e servizio di gestione dei parcheggi;
d)
della nota del 27.5.2014 prot. comunale
generale 16721 a firma del responsabile del settore polizia locale maggiore Franco
Prudente, indirizzata a Multiservice recante trasmissione di copia delle
deliberazioni della commissione straordinaria del comune di Pagani assunte
con i poteri del Consiglio n. 35 e 36 del 23.5.2014;
e)
della deliberazione commissariale n. 112
del 15 luglio 2013 recante l’assunzione dei poteri del collegio degli ispettori
di cui all’art. 14 del D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 11.7.1001 n. 203, al
fine di compiere verifiche in ordine al conferimento del servizio di gestione
dei parcheggi a favore della Multiservice nonché di assumere elementi di
colleganza e di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione
degli stessi servizi, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
f)
per la declaratoria di inefficacia ed
invalidità della determina di rescissione del contratto di affidamento del
servizio di parcheggi attuato con contratto del 29.5.2008 rep. 1622 rogato inter partes;
g)
di ogni altro atto preordinato connesso e
consequenziale comunque incidente negativamente nella sfera giuridica della
società Multiservice;
h)
per l’accertamento del diritto al
risarcimento del danno per equivalente subito dalla curatela fallimentare per
illegittima, errata ed improvvisa rescissione del contratto di affidamento
della gestione parcheggi avente durata decennale a decorrere dal 2008 e fino al
2018; rescissione che ha prodotto alla curatela ricorrente danno emergente e
lucro cessante per un importo di € 1.000.000,00 con conseguente condanna di
esso comune al
pagamento della detta somma o di quella diversa che sarà ritenuta costituire il
denunciato danno, non essendo possibile alla curatela l’esecuzione in forma
specifica ed il ripristino del contratto, dato che la perdita della gestione
dei parcheggi determinerà la cessazione dell’esercizio provvisorio, almeno
parziale, per quella parte di gestione dei servizi comunali che assicurava un
utile alla curatela fallimentare, in ogni caso per l’accertamento
dell’inadempimento grave e conclamato del comune di Pagani per non aver onorato il
contratto rep. 1622 del 29.5.2008, nella parte in cui prevedeva che il comune annualmente
avrebbe dovuto corrispondere alla Multiservice una percentuale pari al 30 %
delle somme incassate dal comune per riscossione dei verbali elevati dagli ausiliari al
traffico dipendenti di Multiservice per violazione dei cittadini all’obbligo di
pagare il giusto ticket per
il parcheggio nelle aree destinate a parcheggio ed affidate a Multiservice
Importo che si stima, a decorrere dal 2008, nella somma tra € 70.000,00 ed €
100.000,00, per ogni anno in ragione delle molte migliaia di contravvenzioni
che venivano elevate dagli ausiliari al traffico per le dette violazioni, con
consequenziale condanna di esso comune al pagamento in favore dell’istante dei relativi
importi sopraindicati, maggiorati di interessi ed indennizzo per rivalutazione
monetaria;
i)
per l’ulteriore accertamento
dell’inadempimento grave e conclamato del comunedi Pagani per il mancato versamento, dalla
data di sottoscrizione del contratto, dei detti importi e per l’accertamento
del detto inadempimento grave e colpevole e causativo della risoluzione del
contratto del 9 maggio 2008 rep. 1622 con riconoscimento del diritto a favore
della società istante al risarcimento del danno per equivalente e con
consequenziale condanna di esso comune a rifondere i danni subiti dalla Multiservice per
lucro cessante e danno emergente e per la perdita di chance ammontante
complessivamente alla somma di € 1.500.000,00 e/o quella somma maggiore o
minore che verrà ritenuta equa, il tutto da quantificarsi a mezzo di consulenza
tecnica di ufficio della cui ammissione si fa richiesta sin da questo momento.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Comune di Pagani e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato
in data 20 giugno 2014 e ritualmente depositato il 3 luglio successivo, la
Società Multiservice srl in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari,
impugna gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali la Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di Pagani, insediatasi
dopo lo scioglimento degli organi elettivi di detto Ente per infiltrazioni e
condizionamenti camorristici, ha revocato la deliberazione di consiglio
comunale n. 16/2008 relativa all’affidamento alla Multiservice del servizio
parcheggio e disposto la contestuale rescissione del contratto stipulato, in
virtù della predetta deliberazione, tra lo stesso Comune e la società ricorrente.
Tale atto è giustificato per la pretesa illegittimità del “sub affidamento con modalità di
aggiudicazione diretta del servizio relativo alla gestione dei parcheggi da
parte della Multiservice a società cooperative, non consentito dalla normativa
vigente” nonché evidenziando che la mancata osservanza dei principi di
concorrenza e delle procedure ad evidenza pubblica “risulta sulla scorta degli elementi riportati nella relazione di
accompagnamento al Dpr di scioglimento del consiglio comunale di Pagani essersi
tradotta in vantaggi a favore di soggetti giuridici e persone fisiche contigue
ad ambienti della criminalità organizzata locale”. La ricorrente, in
punto di fatto, osserva che lo stesso Comune, nel contratto e nel disciplinare di
delibera consiliare n. 16/2008, avrebbe previsto la possibilità di affidamento
a cooperativa o a terzi in caso di mancanza in seno alla Multiservice di
dipendenti con qualifica idonea e che tale società avrebbe proceduto per ben
due volte ad indire gara per il conferimento del servizio nel rispetto dei
principi dell’evidenza pubblica, servizio peraltro svolto per tre anni, a decorrere
dal 2011, dalla Multiservice medesima mediante n. 6 dipendenti, la cui
assunzione è stata autorizzata dal Comune diPagani. La ricorrente evidenzia, infine, che
il Tribunale di Nocera Inferiore, nel valutare i comportamenti connessi
all’affidamento del servizio parcheggi a Multiservice, avrebbe emesso sentenza
assolutoria nei riguardi sia di soggetti estranei all’Amministrazione comunale
che alla Multiservice perché il fatto non sussiste per mancanza di colpa.
Solleva pertanto le seguenti censure:
1.
violazione e falsa applicazione degli
artt. 7 e ss. l. 241/90 e dell’art. 93 del Codice Antimafia (d.lgs. 159/11 e
s.m.i.). Eccesso di potere di motivazione e di istruttoria. Manifesta
ingiustizia ed iniquità. Carenza di interesse pubblico;
2.
violazione ed errata applicazione
dell’art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e/o integrazioni violazione
art. 24 Cost.. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia
manifesta assoluta difetto di istruttoria. Contrasto con i precedenti
contraddittorietà;
3.
violazione ed errata applicazione
dell’art. 145 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267. Eccesso di potere per presupposti
erronei. Travisamento dei fatti mancanza di motivazione e di istruttoria.
Presupposti erronei e travisati contraddittorietà ed illogicità manifesta;
4.
richiesta risarcimento danni;
5.
accertamento dell’inadempimento del Comune di Pagani e
richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave e conclamato del Comune.
Si conclude per
l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
La ricorrente deduce il
difetto di previo contraddittorio, la non corrispondenza al vero di quanto
riportato nell’atto impugnato circa le modalità di sub affidamento del
servizio, la mancanza di comportamenti illegali ascrivibili ai responsabili della
società nonché l’inadempimento del Comune per non avere versato alla
Multiservice il 30 % delle somme ricavate dalle contravvenzioni elevate nel
corso di ciascun anno.
Il Comune di Pagani si
costituisce in giudizio al fine di resistere, assumendo l’infondatezza delle
censure articolate in ricorso e l’infondatezza delle pretese azionate, avuto
riguardo allo stesso tenore della deliberazione n. 16/2008 oggetto di
autotutela.
Alla camera di consiglio
del 10 luglio 2014, parte ricorrente rinuncia alla domanda di sospensiva.
In data 29 dicembre
2014, parte ricorrente deposita memoria insistendo per l’accoglimento del
gravame.
Alla pubblica udienza
del 15 gennaio 2015, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è
trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è
infondato.
II.1. Assume rilievo
preliminare quanto articolato col secondo e terzo mezzo, aventi rilievo
centrale nell’economia del ricorso e suscettibili, per il loro tenore, di esame
congiunto. A tal riguardo, la ricorrente assume la insussistenza delle ragioni
poste a base della contestata determinazione repressiva della deliberazione di
consiglio comunale n. 16 del 27.5.2008, relativa all’affidamento alla
Multiservice, società a totale partecipazione comunale, del servizio parcheggi
con la contestuale rescissione del contratto stipulato tra lo stesso Comune e la
Multiservice in data 25.5.2008 rep. 1622.
La ricorrente assume, in
particolare, che la Multiservice, per il tramite dei suoi organi, non si
sarebbe resa responsabile di alcun comportamento contra legem o di rilievo penale, sia perché era stato lo
stesso Comune,
nel disciplinare e poi nel contratto, a prevedere la possibilità di affidamento
a terzi del servizio, sia perché il procedimento penale al quale si allude nel
corpo del provvedimento impugnato si è concluso con sentenza (n. 337/2013 del
12 marzo 2013) di assoluzione per fatti legati alla gestione del servizio di
parcheggio e all’assunzione da parte della Multiservice di sei ausiliari al
traffico. L’istante a tal uopo ricostruisce in maniera sintetica i passaggi che
hanno contrassegnato il percorso esecutivo del contratto, evidenziando che, in
una prima fase, la Multiservice ha deciso di affidare il servizio ad una cooperativa,
la quale però ha successivamente ceduto a terzi l’azienda, di guisa che la
ricorrente, in una seconda fase, ha inteso gestire il servizio di parcheggio in
via diretta assumendo a tale scopo sei ausiliari al traffico.
La disamina dei rilievi
di parte, che investono la stessa piattaforma fattuale sulla quale si assume
poggiare il provvedimento impugnato, richiede che si ponga mente al preciso iter motivazionale che ha
condotto la Commissione Straordinaria delComune di Pagani, con la delibera n. 35 del
23.5.2014, a revocare l’affidamento alla Multiservice del servizio parcheggi,
motivazione che presenta un duplice versante, legato, da un lato, alla facoltà,
contemplata dalla deliberazione, di sub affidamento diretto del servizio da
parte della Multiservice a società cooperative, mentre dall’altro, alle
risultanze delle indagini svolte dall’autorità giudiziaria le quali “hanno messo in rilievo che colui che
gestisce tale società, esponente della locale criminalità organizzata,
frequenta abitualmente gli uffici comunali per promuoverne gli interessi nei
diversi settori in cui la stessa opera oltreché per sollecitare e risolvere le
eventuali problematiche amministrative”. L’Amministrazione osserva,
quindi, che “la rilevata fattispecie
di illegittimità riconducibile alla mancata osservanza dei principi di
concorrenza e al ricorso alla procedura di evidenza pubblica da parte della
società Multiservice – nella sua qualificazione di organismo di diritto
pubblico (art. 3, comma 26 del D.Lgs. 163/2006) – risulta sulla scorta degli
elementi riportati nella relazione di accompagnamento al Dpr 30 marzo 2012 di
scioglimento del consiglio comunale di Pagani essersi tradotta in vantaggi a
favore di soggetti giuridici e persone fisiche contigue ad ambienti della
criminalità organizzata locale”.
Il quadro motivazionale
che assiste l’atto impugnato non risulta compromesso dalle articolate censure,
trovando il primo profilo argomentativo adeguato riscontro nel corpo della
delibera ritirata n. 16/2008, laddove prevede che “Qualora la società non abbia tra il personale dipendente le qualifiche
richieste potrà avvalersi di società o cooperative che abbiano figure che
rivestono tali qualifiche”. Tale statuizione, confermata nell’articolato
contrattuale (v. art. 3.3), integra senz’altro la illegittimità posta a base
del contestato deliberato, per la consequenziale obliterazione del principio
concorrenziale. Assume specifico rilievo nel contesto della vicenda all’esame
la particolare natura della Multiservice quale società a totale partecipazione
pubblica affidataria diretta del servizio di parcheggio pubblico. In termini
generali, il Supremo Consesso di G.A. ha di recente osservato che “per effetto della decisione della Corte
cost. 20 luglio 2012 n. 199, i servizi pubblici locali di rilevanza economica
possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia
individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto
affidatario) ovvero con il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per
mezzo di una società mista e, quindi, con una gara a doppio oggetto per la
scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero con l'affidamento
diretto, in house , senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è
diverso dall'ente, ma che di esso costituisce sostanzialmente un diretto
strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale
partecipazione pubblica, del controllo sulla società affidataria analogo a
quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione,
da parte della società affidataria, della parte più importante della sua
attività con l'ente o gli enti che la controllano” (cfr. Consiglio di
Stato sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257). Se è vero che lo strumento
dell'affidamento in house,
pur se eccezionale rispetto alla regola dell'evidenza pubblica, assume un
connotato di generalità nell’ordinamento, confermata dalla previsione espressa
a livello di legislazione statale, la riconosciuta facoltà di ricorrere a sub
affidamenti non può non arrecare un insopportabile vulnus al principio concorrenziale (v. Sentenza C. Stato,
sez. V, n. 2765 del 30.04.2009 citata nella deliberazione n. 35/2014 oggetto di
gravame). A tale specifico riguardo parte ricorrente evidenzia che la società
Multiservice avrebbe comunque affidato il servizio a cooperative facendo
ricorso a procedure evidenziali ma l’osservazione, che comunque non è tale da
superare la espressa autorizzazione contemplata dalla deliberazione n. 16/08 e
dal conseguente contratto, non risulta adeguatamente corroborata dalla
documentazione di causa. In particolare dal verbale del Consiglio di
Amministrazione del 23 giugno 2008 emerge che il conferimento in favore della
Ditta “New Parking” è avvenuto a seguito della procedura di cottimo fiduciario
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in espressa
applicazione dell’art. 125 del d.lgs.. Risulta dai documenti di causa altresì
che il conferimento del servizio in favore della ditta “Service Agency” è
avvenuto (v. convenzione del 15.06.2009) “ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006” ancora una volta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La
documentazione versata in atti non è tale da ricondurre l’applicazione della
previsione valorizzata dalla Commissione Straordinaria nel paradigma
dell’evidenza pubblica, in quanto, per quanto attiene all’affidamento in favore
della New Parking, “il cottimo
fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, ossia una
scelta altamente discrezionale che è temperata soltanto dal rispetto dei
principi di trasparenza ed imparzialità da attuare attraverso la rotazione tra
le ditte da consultare e con le quali negoziare le condizioni dell'appalto”
(cfr. C. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 65). L’affidamento in favore della
ditta “Service Agency” nemmeno risulta effettuato secondo i crismi evidenziali,
stante il generico riferimento alla omnicomprensiva formula dell’art. 55 del
Codice dei contratti pubblici. Deve quindi concludersi nel senso che le ragioni
poste a base della deliberazione impugnata non risultano contraddette dalla
documentazione versata in atti.
Le risultanze
investigative poste a fondamento dell’ulteriore versante motivazionale
risultano a loro volta idonee a giustificare l’adottata determinazione
repressiva, siccome ampie e convergenti nel lumeggiare rilevanti
condizionamenti nella gestione della società Multiservice da parte di soggetti
appartenenti alla criminalità organizzata ancorché privi di formali cariche
sociali. Tali risultanze sono emerse dalla stessa relazione allegata al decreto
presidenziale di scioglimento del consiglio comunale di Pagani. Tale
documento, a norma dell’art. 143 del d.lg. n. 267 del 2000, va infatti
identificato “come il momento centrale
di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti
alla sua adozione e, quindi, quale vero nucleo espressivo della determinazione
tecnica sottostante allo scioglimento” (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 01 dicembre
2014, n. 12021). Le doglianze articolate da parte ricorrente, siccome facenti
leva su comportamenti ascrivibili alla società che si assumono esenti da mende
e da rilievi anche penali tenuti nell’ampia fase esecutiva del contratto, non
risultano favorevolmente apprezzabili in quanto esorbitano dal quadro
motivazionale che connota le impugnate determinazioni. Trattasi infatti di
provvedimenti afferenti alla tutela antimafia emessi in espressa applicazione
dell’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che così testualmente prevede:
“4. Nei casi in cui lo scioglimento è
disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di
condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di
opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'art. 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del
collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A
conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i
provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle
deliberazioni già adottate in qualunque momento e fase della procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso”. Si osserva
da parte di condivisibile giurisprudenza (TAR Napoli, sez. VIII, 01/09/2011, n.
4276) che tale disposizione traspone nel D.Lgs. 267/2000 il comma 6-quinquies dell'art. 15-bis, comma 1, della L. 19 marzo 1990
n. 55 (aggiunto dall'art. 4 D.L. 20 dicembre 1993 n. 529, convertito nella L.
17 febbraio 1994 n. 108), cioè una disposizione contenuta in una delle leggi
fondamentali di cui lo Stato si è munito “per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale”. Il Collegio soggiunge
quanto segue: “Si tratta, come appare
evidente dal contenuto della norma e dall'essere questa collocata nell'ambito
del sistema diretto a contrastare anche sul piano dell'amministrazione pubblica
la criminalità organizzata, di un potere "extra ordinem", nel senso
che il suo contenuto non risulta rigidamente definito dall'ordinamento
giuridico, anche se quest'ultimo individua le autorità ed i presupposti per il
suo esercizio. Tale potere è direttamente funzionalizzato al compito di
eliminare, con strumenti di tipo amministrativo, le fonti di condizionamento,
diretto od indiretto, dell'amministrazione pubblica nei settori di attività
concernenti l'affidamento di appalti pubblici e la gestione di pubblici
servizi. Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 22
dicembre 2005 n. 7335), dalla menzionata disposizione appaiono enucleabili due
principi. Un primo corollario nasce dalla ricostruzione del quadro normativo e,
in base allo stesso, i due strumenti ai quali è affidata l'azione di contrasto
alla criminalità organizzata cui si è accennato, se pur collegati tra loro,
presentano una spiccata autonomia in quanto fondati su presupposti di tipo
diverso: infatti, mentre lo scioglimento degli organi elettivi
dell'amministrazione locale implica valutazioni soggettive anche penetranti
circa l'esistenza di elementi su collegamenti diretti o indiretti degli
amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento
degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli
organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e
provinciali (articolo 143 del D.Lgs. 267 del 2000), gli interventi di
ripristino della corretta gestione amministrativa affidati alla competenza
della commissione straordinaria sono collocati su di un piano puramente
oggettivo ( art. 145 dello stesso decreto). Questi ultimi, infatti, muovendo
dal presupposto che l'aggiudicazione dell'appalto ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali siano stati già presi in considerazione,
nell'ambito dell'istruttoria condotta per l'adozione del provvedimento di
scioglimento, quale elementi quantomeno indiziari dell'esistenza di
"situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso",
non sono il frutto di valutazioni concernenti la responsabilità personale dei
soggetti coinvolti ma prendono in considerazione l'idoneità degli strumenti
organizzativi e contrattuali posti in essere sotto l'influenza della
criminalità organizzata ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed
il regolare funzionamento dei servizi, e, in caso contrario, individuano le
misure occorrenti per ripristinare il corretto svolgimento delle funzioni
amministrative. Un secondo corollario è che il potere "extra ordinem"
affidato alla commissione straordinaria non si atteggia come mero riesame della
legittimità formale o dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi, ma
rappresenta momento autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo,
che può portare anche ad avere effetti ablatori su atti amministrativi
consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi
collegate, ma che trova la propria giustificazione, ed al tempo stesso il suo
parametro di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi
via che consenta l'infiltrazione della criminalità organizzata”.
Ordunque le impugnate determinazioni risultano del tutto in linea con il quadro
normativo nel quale si collocano e con i presupposti applicativi scolpiti dal
legislatore, dovendosi peraltro avere riguardo al fatto che la Commissione
Straordinaria del Comune di Pagani, in seno alla deliberazione n. 35/2014, ha richiamato le
ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di gestori di
fatto e/o di diritto della Multiservice e quindi a risultanze investigative di
obiettivo spessore e gravità. Né la legittimità della deliberazione n. 35/2014
impugnata può essere inficiata dalla semplice successione cronologica tra
questa e la scadenza dell’attività della Commissione Straordinaria.
I motivi in esame sono
quindi da respingere.
II.2. Col primo mezzo,
parte ricorrente si duole altresì della mancata attuazione del principio di
previo contraddittorio, ma il rilievo non trova adeguato sostegno in nessuna
delle due norme invocate in ricorso, sia nell’art. 93 del Codice Antimafia,
laddove configura in termini meramente facoltativi l’audizione personale dei
soggetti interessati, sia dello stessa norma generale di cui all’art. 7 della
l.n. 241790, avuto riguardo a quanto da essa previsto al suo secondo comma in
ordine ai “provvedimenti cautelari”.
Gli atti impugnati, essendo da inquadrare nella materia della tutela antimafia,
presentano tale natura (C. Stato, n. 1148 del 2/9/2009) e pertanto sono
estranei all’alveo applicativo del citato art. 7. La giurisprudenza ha infatti
rilevato che “Non sussiste la
necessità della comunicazione di avvio ex art. 7, l. n. 241 del 1990 nel
procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato da
riservatezza ed urgenza. L'inquinamento dei poteri e i condizionamenti di tipo
mafioso impongono, infatti, la massima urgenza dell'intervento previsto dalla
norma in esame, al fine di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta
l'infiltrazione della criminalità organizzata; tanto basta per escludere la
necessità del preteso adempimento procedimentale” (cfr. TAR Napoli, sez.
VIII, n. 4276 cit.).
Il ricorso è
conclusivamente da respingere siccome del tutto infondato
III. Va, di conserva,
disattesa l’azione di risarcimento del danno, avente fondamento sulla pretesa
illegittimità degli atti impugnati, che, per le ragioni anzidette, è invece da
escludere. Nemmeno è risarcibile il danno riconnesso alla pretermissione del
preavviso di licenziamento siccome causalmente connesso, secondo le stesse
prospettazioni di parte ricorrente, alla obliterazione del previo diaframma
dialogico risultato invece normativamente non imposto.
IV. Va, infine,
dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’Amministrazione, proposta a norma
dell’art. 1455 c.c.., trattandosi di vicenda che attiene alla mera esecuzione
del rapporto contrattuale in quanto investe in via diretta ed immediata
posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto giuridico ormai
perfezionato ed operativo. La questione è pertanto da porre all’attenzione del
giudice ordinario. Vanno fatti salvi gli effetti della domanda ai sensi
dell’art. 11, comma 2, CPA.
V. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1392/2014, come in
epigrafe proposto da Multiservice srl in liquidazione, lo respinge, come da
motivazione. Dichiara inammissibile l’azione di risoluzione per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Condanna la ricorrente
al pagamento, in favore del Comune di Pagani, delle spese di lite nel complessivo importo di € 2.000,00
(duemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno
nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)