sabato, maggio 18, 2019

ALFONSO GIORGIO: ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA OPERAZIONE PISCINA COMUNALE






AL PROC. CAPO DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI NOCERA INFERIORE

ALLA PROCURA DELLA
CORTE DEI CONTI
DI NAPOLI

Esposto Denuncia/Querela

Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e Politico di Pagani, espone quanto segue:
Con sentenza N.167/2018 la società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, ha ottenuto risarcimento ai danni del Comune di Pagani per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui alla convenzione REP. N.1573, dello 05.12.2006.
Leggendo attentamente la sentenza, si evidenziano che le anomalie nell’adottare per tali procedure tra il 2006 e il 2011 sono scandalose e viziate, per questo si chiede di verificare ed accertare tutti i reati penali ed amministrativi e soprattutto quelli di danni erariali recati all’Ente Comune.
Nella convenzione firmata il 05.12.2006 REP. 15737/2006 il Comune di Pagani, s’impegna:
Art.9.3 – nominare il responsabile del procedimento;
·         consegnare l’area oggetto dell’intervento entro 15 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo;
·         che l’area oggetto dell’intervento allegata alla convenzione è area demaniale e nella piena disponibilità dell’Ente Comune, (ovviamente è da verificare l’effettiva proprietà e disponibilità).
Art.13.1 – il progetto definitivo deve essere consegnato all’amministrazione comunale entro 60 giorni dalla stipula della convenzione.
Art.4.1 – il Comune di Pagani s’impegna a garantire mediante fideiussione in favore del soggetto mutuante.
Dopo questa premessa gli atti succedutesi sono i seguenti cosi come riportati nella relazione dell’Avv. Davide De Vivo:
Punto 5 – a distanza di due anni dalla stipula della convenzione sono state inviate due raccomandate al Comune di Pagani, (05.04.2008 – 05.05.2008) in cui la società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL richiedeva copia della delibera consiliare inerente al rilascio della polizza fideiussoria contenente bozza del contratto di mutuo proposto dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA.
Punto 6 – il Segretario Generale Dott.ssa Ivana Perongini firmatario della convenzione, comunicava verbalmente, alla società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, l’impossibilità da parte dell’Ente Comune a rilasciare fideiussione e che quindi la società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, in data 18.06.2008 ne richiedeva comunicazione ufficiale su quanto dichiarato.
Punto 7 – dall’18.08.2008 trascorrono altri due anni e la società insiste nel diffidare il Comune di Pagani ad adempiere alle obbligazioni sottoscritte. 
Punto 8 – la società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, dichiara che l’unico riscontro scritto alle sue domande è solo una nota del Comune di Pagani del 31.01.2011.
Punto 11 – l’inverosimile di questa vicenda avviene nell’incontro ufficiale dello 03.02.2012 tra i legali della società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, il Segretario Generale Dott.ssa Ivana Perongini e l’Ing. del Comune Califano, in cui viene comunicato, candidamente a distanza di ben sei lunghi anni, che la fideiussione non può essere rilasciata per due motivi:
a.    Che l’area oggetto della convenzione stipulata nel 2006 è stata provvisoriamente destinata a parcheggio e servizio dello stadio, (ovviamente è da verificare l’effettiva proprietà e disponibilità);
con quale delibera di giunta o consiglio, determina, o altri atti pubblici adottati sia stato possibile destinare un’area oggetto di convenzione stipulata nel 2006 a parcheggio e servizio dello stadio, (ovviamente è da verificare l’effettiva proprietà e disponibilità).
b.    Per un’intervenuta disposizione in materia finanziaria del 2011, ben cinque anni dopo la stipula della convenzione del 2006 con volontà già espressa anche se non verbalizzata dichiarata dal Segretario Generale Dott.ssa Ivana Perongini nel 2008.
Punto 12 – veniva ribadito con raccomandata del 20.03.2012 l’impossibilità del rilascio di fideiussione e in alternativamente ove fosse possibile legalmente, una proposta d’iscrizione ipotecaria su un immobile comunale.
Punto 19 – il Comune di Pagani non ha mai conferito tempestiva ed ufficiale comunicazione dell’impossibilità ad adempiere inerentemente la fideiussione.
Tutto questo, ha portato l’Ente Comune a dover risarcire i 250 mila euro come previsto dall’accordo transattivo, come debito fuori bilancio nella seduta di consiglio comunale del 30.03.2019 convocata in seconda convocazione perché il Sindaco non aveva i numeri per l’approvazione.
Per questo danno erariale sicuramente accertato ed eventuali reati penali perpetrati e commessi dagli amministratori e funzionari del Comune di Pagani contro il popolo paganese.
SI CHIEDE
indagine accurata con condanna ad eventuali responsabili, visto che, la vicenda è anomala e strana, poiché i partecipanti a questa operazione sono politici e funzionari del Comune.
Inoltre vogliamo precisare che quest’operazione è poca chiara ed è viziata sotto tutti i punti di vista.

Si allega:
DELIBERA DI GIUNTA N.37 DEL 21.03.2019 PIÙ ALLEGATO;
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.
Non si allega:
DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 30.03.2019 perché non è ancora pubblica.

Pagani li, 04/04/2019
Alfonso Giorgio


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