AL
PROC. CAPO DELLA
PROCURA
DELLA REPUBBLICA
DI
NOCERA INFERIORE
E-mail
– procura.nocerainferiore@giustizia.it
ALLA
PROCURA DELLA
CORTE
DEI CONTI
DI
NAPOLI
Esposto
Denuncia/Querela
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il
03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità
di Cittadino e Politico di Pagani, espone quanto segue:
Con sentenza
N.167/2018 la società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, ha ottenuto risarcimento ai danni
del Comune di Pagani per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui alla
convenzione REP. N.1573, dello 05.12.2006.
Leggendo attentamente
la sentenza, si evidenziano che le anomalie nell’adottare per tali procedure
tra il 2006 e il 2011 sono scandalose e viziate, per questo si chiede di
verificare ed accertare tutti i reati penali ed amministrativi e soprattutto
quelli di danni erariali recati all’Ente Comune.
Nella convenzione
firmata il 05.12.2006 REP. 15737/2006 il Comune di Pagani, s’impegna:
Art.9.3 – nominare il
responsabile del procedimento;
·
consegnare l’area oggetto dell’intervento
entro 15 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo;
·
che l’area oggetto dell’intervento allegata
alla convenzione è area demaniale e nella piena disponibilità dell’Ente Comune,
(ovviamente è da verificare l’effettiva proprietà e disponibilità).
Art.13.1 – il
progetto definitivo deve essere consegnato all’amministrazione comunale entro
60 giorni dalla stipula della convenzione.
Art.4.1 – il Comune
di Pagani s’impegna a garantire mediante fideiussione in favore del soggetto
mutuante.
Dopo questa premessa
gli atti succedutesi sono i seguenti cosi come riportati nella relazione
dell’Avv. Davide De Vivo:
Punto 5 – a distanza
di due anni dalla stipula della convenzione sono state inviate due raccomandate
al Comune di Pagani, (05.04.2008 – 05.05.2008) in cui la società SSD ICOS
SPORTING CLUB SRL richiedeva copia della delibera consiliare inerente al
rilascio della polizza fideiussoria contenente bozza del contratto di mutuo
proposto dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA.
Punto 6 – il Segretario
Generale Dott.ssa Ivana Perongini firmatario della convenzione, comunicava
verbalmente, alla società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, l’impossibilità da parte
dell’Ente Comune a rilasciare fideiussione e che quindi la società SSD ICOS
SPORTING CLUB SRL, in data 18.06.2008 ne richiedeva comunicazione ufficiale su
quanto dichiarato.
Punto 7 – dall’18.08.2008
trascorrono altri due anni e la società insiste nel diffidare il Comune di Pagani
ad adempiere alle obbligazioni sottoscritte.
Punto 8 – la società SSD
ICOS SPORTING CLUB SRL, dichiara che l’unico riscontro scritto alle sue domande
è solo una nota del Comune di Pagani del 31.01.2011.
Punto 11 –
l’inverosimile di questa vicenda avviene nell’incontro ufficiale dello
03.02.2012 tra i legali della società SSD ICOS SPORTING CLUB SRL, il Segretario
Generale Dott.ssa Ivana Perongini e l’Ing. del Comune Califano, in cui viene comunicato,
candidamente a distanza di ben sei lunghi anni, che la fideiussione non può
essere rilasciata per due motivi:
a.
Che l’area oggetto della convenzione stipulata
nel 2006 è stata provvisoriamente destinata a parcheggio e servizio dello
stadio, (ovviamente è da verificare l’effettiva proprietà e disponibilità);
con quale delibera di
giunta o consiglio, determina, o altri atti pubblici adottati sia stato
possibile destinare un’area oggetto di convenzione stipulata nel 2006 a
parcheggio e servizio dello stadio, (ovviamente è da verificare l’effettiva
proprietà e disponibilità).
b.
Per un’intervenuta disposizione in materia
finanziaria del 2011, ben cinque anni dopo la stipula della convenzione del
2006 con volontà già espressa anche se non verbalizzata dichiarata dal Segretario
Generale Dott.ssa Ivana Perongini nel 2008.
Punto 12 – veniva
ribadito con raccomandata del 20.03.2012 l’impossibilità del rilascio di
fideiussione e in alternativamente ove fosse possibile legalmente, una proposta
d’iscrizione ipotecaria su un immobile comunale.
Punto 19 – il Comune
di Pagani non ha mai conferito tempestiva ed ufficiale comunicazione
dell’impossibilità ad adempiere inerentemente la fideiussione.
Tutto questo, ha
portato l’Ente Comune a dover risarcire i 250 mila euro come previsto
dall’accordo transattivo, come debito fuori bilancio nella seduta di consiglio
comunale del 30.03.2019 convocata in seconda convocazione perché il Sindaco non
aveva i numeri per l’approvazione.
Per questo danno
erariale sicuramente accertato ed eventuali reati penali perpetrati e commessi
dagli amministratori e funzionari del Comune di Pagani contro il popolo
paganese.
SI CHIEDE
indagine accurata con
condanna ad eventuali responsabili, visto che, la vicenda è anomala e strana,
poiché i partecipanti a questa operazione sono politici e funzionari del Comune.
Inoltre vogliamo
precisare che quest’operazione è poca chiara ed è viziata sotto tutti i punti
di vista.
Si allega:
DELIBERA
DI GIUNTA N.37 DEL 21.03.2019 PIÙ ALLEGATO;
DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO.
Non si
allega:
DELIBERA
DI CONSIGLIO DEL 30.03.2019 perché non è ancora pubblica.
Pagani
li, 04/04/2019
Alfonso Giorgio
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