sabato, agosto 01, 2026

ALFONSO GIORGIO: MODIFICA REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE COMPENSI ALL’AVVOCATO DELL’ENTE COMUNE

 



ALLA C/A DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COMUNE DI PAGANI

 

VICEPREFETTO

DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARUSO

VICEPREFETTO AGGIUNTO

DOTT. ANIELLO DE ANGELIS

DIRIGENTE

DOTT. FRANCESCO PUGLISI

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE COMPENSI ALL’AVVOCATO DELL’ENTE COMUNE

Il sottoscritto:

 

Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:

Illustrissima Terna Commissariale

Non è polemica e non è nemmeno un attacco personale alle istituzioni, ma desidero solo precisare delle incongruenze riguardo a 3 mie lettere inviate all’attenzione dell’amministrazione comunale sciolta per infiltrazione e in possesso del segretario generale e del responsabile ufficio legale.

Ritengo doveroso notiziare anche alle SS.LL. della mia richiesta di MODIFICA del vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con Delibera di Giunta. n.46 del 18.12.2020, con particolare riferimento all’art. 12 commi 1 e 2:

·      comma 1, al DIRIGENTE dipendente con funzioni di avvocato spettano i compensi professionali nei casi di sentenza favorevole all’ente con condanna alla refusione delle spese di lite a carico della controparte”;

·      comma 2, nei casi di sentenza favorevole con recupero delle spese a carico della controparte, “l’ottanta per cento delle somme recuperate è destinato ai componenti dell’Avvocatura Comunale e la parte rimanente è riversata nel bilancio dell'Ente, quale rimborso spese forfettario”;

Il CCDI 2022 approvato con Delibera G.C. n. 90 del 22/12/2022;

·      Gli orientamenti applicativi dell’ARAN (comparto autonomie locali trattamento economico accessorio compensi per i professionisti legali);

Dato atto che il compenso professionale di cui trattasi:

·      Non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e della L. 217/2010 recanti la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari in quanto costituiscono compensi assimilabili agli emolumenti stipendiali di cui fanno parte;

·      È relativo a sentenza favorevole all’ente con condanna alla refusione delle spese di lite;

Al pagamento dei compensi professionali spettanti all’avvocato dell’Ente “PUÒ PROVVEDERVI DIRETTAMENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE MEDIANTE PROPRIA DETERMINAZIONE” ovvero da parte del funzionario titolare di posizione organizzativa di elevata qualificazione ai sensi del richiamato regolamento (art. 14, secondo periodo), che dovrà necessariamente essere figura diversa dall’avvocato dell’Ente quindi occorre provvedere alla nomina di responsabile del settore avvocatura diverso dall’avvocato dell’Ente per evitare che quest’ultimo provveda a liquidarsi i suoi stessi compensi incentivanti, assumendo contemporaneamente il ruolo di controllato e controllore.

Pertanto Chiedo alle SS.LL di inserire nel nuovo testo, che il riconoscimento di dette spettanze sia condizionato ad a una valutazione complessiva dell’operato dell’avvocato dell’Ente nel suo complesso da parte di un titolare di posizione organizzativa terzo a cui siano affidati gli obiettivi finalizzati ad assicurare all’Ente in primis la costituzione su TUTTI i procedimenti;

INOLTRE al fine di evitare che l’ufficio legale si costituisca solo ed esclusivamente seguendo occulti criteri di convenienza, manifestando acquiescenza dove opportunamente concordato ed intransigenza su tutti gli altri, visto che l’elevato tasso di soccombenza anche per inspiegamini mancate costituzioni tanto a pagare per tali ingiustificabili inefficienza è il Comune di Pagani e per esso i CITTADINI PAGANESI;

Nella situazione attuale quando l’avvocato dell’Ente vince per il Comune di Pagani passa all’incasso, autodeterminandosi i compensi, ed ovviamente pagano i (CITTADINI PAGANESI);

Quando l’avvocato dell’Ente ritiene per le più svariate ragioni di non costituirsi e perde per il Comune di Pagani, perdono sempre i CITTADINI PAGANESI;

Alle SS,LL, non sembra un contro senso?

Con l’arrivo delle SS.LL. questo circolo vizioso poteva agevolmente essere interrotrro una volta per tutte, invece sta continuando;

Esempio,

Con Determina Generale N.834 del 16/07/2026 Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AVVOCATURA - RESIDUO ANNO 2025, l’avv. GALASSO responsabile dell’ufficio legale incassa gli ultimi residui del 2025 per la modica cifra di € 4.427,00; con l’assenso del Comandante della Polizia Locale, in assenza di qualsivoglia valutazione complessiva del proprio operato;

Concludo,

Come dicevo all’inizio non è polemica e non è nemmeno un attacco personale alle istituzioni, ma desidero solo precisare delle incongruenze, l’avv. GALASSO responsabile dell’ufficio legale, svolge funzioni gestionali oltre a perde le cause sia dove si costituisce e sia dove non si costituisce al TAR;

La domanda sorge spontanea, ma non è il caso di predere seri provveddimenti visto che il sottoscritto ha già più volte denunciato l’esistenza di un “TARIFFARIO nemmeno tanto occulto visto che e riconosciuto da tanti ma che solo il sottoscritto ha avuto il coraggio di denunciare, allego denuncia del 05.01.2024.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI, NUMERO REGISTRO GENERALE 9103/2025, NUMERO SEZIONALE 89/2026, NUMERO DI RACCOLTA GENERALE 18129/2026, DATA PUBBLICAZIONE 05/06/202, recita:

·      La connessa previsione dell’art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933, volta a stabilire la regola generale dell’incompatibilità tra l’esercizio indipendente della professione forense e lo svolgimento di lavoro subordinato;

·      La coerente possibilità di svolgere l’attività professionale in parola, giudiziaria ed extragiudiziaria, nell’interesse esclusivo dell’ente con libertà ed autonomia, con la conseguente necessità, per l’avvocato, di restare estraneo all’apparato amministrativo e alle correlate attività gestorie dell’Ente;

·      La sufficienza, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, di un conflitto d’interessi anche solamente potenziale.

Notate Bene illustrissima Triade Comissariale,

Per incentivare l’attività del legale dell’Ente a vincere tutte le cause bisogna scrivere nel testo del nuovo regolamento meccanismi di premialità riferita al complesso dell’attività legale e soprattutto scivere a lettere cubitali, che, l’avvocato dell’Ente ha l’obbligo di costituirsi su TUTTI I CONTENZIOSI presentando integralmente le motivazioni tecnico giuridiche a sostegno dell’attività amministrativa dei settori coinvolti, allegando tutta la documentazione tecnicamministrativa a corredo delle motivazioni e se e necessario anche gli atti richiamati ivi inclusi il PRG vigente e gli altri strumenti di pianificazione.


Pagani 27/07/2026

 

Alfonso Giorgio