lunedì, settembre 07, 2026

ALFONSO GIORGIO: INFORMATIVA ED ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA, CAUSE PERSE AL TAR COMUNE DI PAGANI



 












AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA

DELLA DDA DI SALERNO

 

AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA

DELLA REPUBBLICA DI NOCERA INFERIORE


ALLA C/A DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COMUNE DI PAGANI

 

VICEPREFETTO

DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARUSO

VICEPREFETTO AGGIUNTO

DOTT. ANIELLO DE ANGELIS

DIRIGENTE

DOTT. FRANCESCO PUGLISI 


ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA 

Il sottoscritto: 

Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:

Richiesta d’integrazione ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA presentati il giorno, 05.01.2024, alla DDA di Salerno, Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, Tenenza dei Carabinieri di Pagani e alla Corte dei Conti Di Napoli;

Illustrissima Terna Commissariale ritengo necessario informare le SS.LL. delle seguenti criticità croniche della macchina comunale:

1.    SETTORE AVVOCATURA

Ritengo che le SS.LL. siano già ben consapevoli, a seguito di un’attenta e integrale lettura della RELAZIONE PER LO SCIOGLIMENTO, nella sua versione completa e priva degli “OMISSIS” delle condizioni del settore avvocatura e delle condotte dell’Avv. dell’Ente “OMISSIS”;

In tale relazione viene espressamente citata l’Avv. dell’Ente “OMISSIS”, circostanza che, a mio avviso, merita particolare attenzione e che inevitabilmente solleva diversi interrogativi;

Il pensiero non può che andare ai numerosi ricorsi nei quali l’Ente si è costituito e che, purtroppo, si sono conclusi con esiti fortemente sfavorevoli per l’Amministrazione, nonché ad altri procedimenti nei quali, invece, l’Ente ha scelto di non costituirsi è andato peggio;

Alla luce di ciò, sarebbe opportuno che le SS.LL. procedessero a un’attenta verifica complessiva dell’attività svolta dal Settore Avvocatura, con particolare riferimento ai criteri e alle motivazioni che hanno determinato, di volta in volta, la scelta di costituirsi o meno nei singoli giudizi, nonché agli esiti degli stessi;

Tale approfondimento appare necessario al fine di comprendere se le decisioni assunte siano state sempre rispondenti all’interesse dell’Ente e adeguatamente supportate da valutazioni di natura giuridica e amministrativa.

1.    Nel caso di specie, mi preme richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla vicenda oggetto della Sentenza del TAR Campania n. 01557/2025 REG.PROV.COLL., nella quale l’Avvocatura dell’Ente “OMISSIS”, per quanto risulta dal dispositivo, si è limitata a contestare solo l’inadeguatezza della richiesta di sanatoria, omettendo volutamente di far valere le ragioni dell'Ente dinanzi al Giudice amministrativo, la carenza di titolarità dei soggetti locatari rispetto al bene di proprietà comunale.

Il mancato rilievo di tale circostanza ha consentito ai medesimi soggetti, nonostante il rapporto contrattuale di affitto fosse già in corso di risoluzione, di presentare una nuova richiesta di sanatoria, in assenza di un valido titolo autorizzativo da parte dell’Ente Comune di Pagani proprietario del fondo interessato.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler chiarire per quali ragioni e sulla base di quali motivazioni si ritenga di dover continuare ad avvalersi dell’Avv. “OMISSIS”, nonostante i comportamenti ritenuti non consoni e non corretti e una condotta professionale che, per quanto rappresentato, non sembrerebbe adeguatamente orientata alla tutela e alla difesa dell’Ente.

2.    Altro caso che preme ricordare alle SS.LL. è quello della Sentenza del TAR Campania n. 01839/2023, REG.PROV.COLL., che ha visto l’Ente soccombente nel giudizio, anche per non essersi preventivamente rivolta a un Dirigente o Funzionario del settore competente prima di depositare l’opposizione dinanzi al TAR, ciò nonostante fosse a conoscenza del fatto che l’attività in questione era priva della necessaria autorizzazione all’immissione dello scarico in fogna e che, pertanto, sussisteva il divieto di prosecuzione dell’attività, in contrasto con quanto sostenuto dalla parte ricorrente.

La gestione dell’Ufficio Legale presenta rilevanti criticità sotto il profilo della trasparenza, emerse in particolare a seguito dell’insediamento del nuovo Avvocato “OMISSIS”;

Anzi, l’azione dell’avvocato dell’Ente “OMISSIS” si è contraddistinta per una sostanziale continuità amministrativa, senza evidenziare alcuna reale discontinuità rispetto alla precedente gestione;

Inoltre, sono emersi elementi concreti e documentali, come dimostrato dalla Sentenza del TAR Campania n. 1839/2023, con la quale il Tribunale ha invitato l’Ente comunale a procedere a una nuova determinazione;

A seguito di tale pronuncia, il SUAP si è prontamente rideterminato in senso favorevole, procedendo al rilascio dell’autorizzazione in favore del soggetto richiedente, nonostante permanessero, sia anteriormente sia successivamente a tale rideterminazione, specifiche carenze in capo al medesimo soggetto giuridico, unico titolare e autorizzato allo svolgimento dell’attività di distribuzione di carburanti e della connessa attività di autolavaggio;

Le attività, venivano svolte da due soggetti diversi e l’autolavaggio non era riconducibile ad attività complementare dell’autorizzazione per la vendita di prodotti petroliferi, in quanto il proprietario dell’area si è limitato alla mera stipula di due diversi contratti di locazione sottoscritti tra l'altro in ASSENZA di FRAZIONAMENTO URBANISTICO, QUINDI ILLEGITTIMI;

Il proprietario dell’area (oggi gli eredi) si è infatti limitato alla mera stipula di due distinti contratti di locazione, in ASSENZA DEL PRESCRITTO FRAZIONAMENTO URBANISTICO, QUINDI ILLEGITTIMI;

La Sentenza del TAR Campania N.1839/2023 dimostra che si è perso regalando un'autorizzazione che mai poteva essere rilasciata in base agli atti esistenti.

3.    È doveroso evidenziare anche quanto emerge dalle sentenze del TAR Campania, n. 00118/2024 REG.PROV.CAU., n. 01548/2024 REG.PROV.COLL., n. 00344/2025 REG.PROV.COLL. e n. 01892/2025 REG.PROV.COLL.. alla luce delle circostanze ivi rappresentate e degli elementi posti all’attenzione del Giudice amministrativo, si chiede di chiarire per quale ragione l'Avv. dell'Ente “OMISSIS” non abbia provveduto a segnalare alle competenti Autorità che, in entrambe le gare pubbliche, avessero partecipato due società formalmente distinte, ma riconducibili, rispettivamente, al marito, DF COSTRUZIONI S.R.L., e alla moglie, COSTRUZIONI FERRARA RAFFAELE S.R.L.S;

4.    Rilevante è altresì quanto emerge dalla SENTENZA TAR N. 01320.2026 dove l’avv. dell’Ente “OMISSIS” non risulta proprio costituita ed ha visto l’Ente soccombente su un doveroso annullamento di un permesso di costruire formalizzato per decorrenza dei termini di cui all’art. 20 co. 8 del DPR 380/2001, in area priva di opere di urbanizzazione primaria come accertato dallo stesso Responsabile del Settore LL.PP;

Il legale di controparte è lo stesso avv. “CAPITATO PER CASO” che si costituiva per l’Ente Comune in sostituzione del legale incaricato dall’Ente comune in altri procedimenti SENTENZA TAR N. 01548.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L. (si allega comunicato stampa);

Si fa presente che in tutti i casi l'Avv. dell'Ente “OMISSIS” era sempre a conoscenza dei fatti, basta solo SCARICARE dal sito SENTENZE TAR N. 01557.2025 FONDO CRISCUOLO, N. 01839.2023 AURORA CARWASH, N. 00118.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01548.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 00334.2025 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01892.2025 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01320.2026 CODEMA.

Concludo:

Voglio inoltre ricordare alle SS.LL. le condotte poco consone al ruolo di avvocato dell’Ente “OMISSIS” che ha tenuto reiteratamente in tutti gli uffici comunali, in presenza del Segretario Generale e con l’appoggio dell’ex Sindaco DE PRISCO sciolto per infiltrazioni malavitose e tutt’oggi anche dopo l’insediamento delle SS.LL;  nei mesi scorsi l’Avv. dell’Ente “OMISSIS” avrebbe più volte inscenato accese discussioni con dipendenti e funzionari del Comune, con (“PIAZZATE” "PLATEALI") alla presenza di decine di persone, inoltre, da notizie riportate dalla stampa, si è appreso che un ulteriore furioso litigio sarebbe avvenuto presso la farmacia di Piazza d’Arezzo;

La cosa più inquietante di queste condotte, ampiamente tollerate e consentite grazie al sostegno dell'ex Sindaco DE PRISCO e del Segretario Generale che hanno fatto finta di non vedere e sentire per mesi, hanno fatto sentire intoccabile, l’avv. dell’Ente “OMISSIS” a tal punto da esercitare pressioni e intimidazioni nei confronti di colleghi;

Tutto ciò è avvenuto nel silenzio assordante dell'ex Sindaco DE PRISCO e del Segretario Generale, e sembra continuare anche alla presenza delle SS.LL. nonostante lo stesso avv. dell’Ente “OMISSIS” risulta tra le cause di scioglimento all’interno della relazione prefettizia allegata al decreto di scioglimento.

Vi porto a conoscenza di un fatto che ritengo particolarmente grave.

L’Avvocato dell’Ente mi ha contattato privatamente per chiedermi chiarimenti in merito ad alcuni miei accessi agli atti, accessi che, peraltro, non mi sono mai stati formalmente autorizzati;

A ciò si aggiunge il fatto che il medesimo Avvocato ha mantenuto con il sottoscritto continui contatti diretti tramite messaggistica privata, circostanza che ritengo meritevole di particolare attenzione e chiarimento, anche alla luce del ruolo istituzionale ricoperto;

Alla luce di quanto sopra esposto, appare francamente incomprensibile per quale ragione l’Avv. dell’Ente continui tuttora a ricoprire la propria posizione apicale, senza che, a fronte dei comportamenti anomali già puntualmente evidenziati e chiariti anche alla presenza delle SS.LL., siano stati assunti i necessari provvedimenti o, quantomeno, svolte le opportune verifiche.

Signori della Triade Commissariale,

Come si suol dire, da quando siete arrivati al Comune di Pagani e dopo aver letto integralmente la relazione che ha portato allo scioglimento dell’Ente Comune, “NON POTEVATE E NON POTETE ANCORA OGGI NON SAPERE”, soprattutto alla luce delle mie continue e reiterate segnalazioni, tutte regolarmente protocollate, con le quali vi ho rappresentato fatti gravissimi dove VOI non avete ancora preso provvedimenti, sulle presunte violazioni di natura penale e amministrativa che, a mio avviso, sarebbero state commesse da Funzionari del Comune come documentato dagli atti;

Le mie segnalazioni sono state formalmente protocollate proprio al fine di consentire a coloro che ne avevano il dovere e il potere d’intervenire di adottare ogni provvedimento necessario e porre rimedio alle criticità rappresentate, nonché di accertare eventuali responsabilità in relazione ai fatti denunciati e, conseguentemente, di assumere i provvedimenti di rispettiva competenza.

Prendo atto, con profonda amarezza, che l’attuale gestione Commissariale non ha posto in essere la doverosa discontinuità amministrativa, con la precedente amministrazione, compreso il Segretario Generale;

Anzi la situazione amministrativa appare ulteriormente aggravata, con il rischio di alimentare che gli stessi funzionari continuino a perpetuare le stesse funzioni che hanno costituito lo scioglimento per infiltrazioni;

Alla luce di quanto sopra, ritengo doveroso chiedere che venga verificato, nelle sedi competenti, se vi siano state omissioni d’atto d’ufficio in concorso con i funzionari del Comune di Pagani, inerzie o mancate adozioni di atti dovuti, a carico dell’operato dei funzionari del Comune di Pagani;

A tal proposito, appare significativo e quanto doveroso richiamare il Comune di Castellammare di Stabia sciolto come noi per infiltrazioni, dove i Commissari, senza guardare in faccia a nessuno, hanno adottato provvedimenti nei confronti di funzionari e del Comando della Polizia Municipale, dando un chiaro segnale di discontinuità amministrativa rispetto alla precedente gestione;

Mi chiedo, pertanto, per quale ragione nel Comune di Pagani non si sia ritenuto di procedere con la medesima determinazione, laddove dagli accertamenti emergessero situazioni tali da rendere necessari analoghi interventi.

Con espressa riserva di costituirmi parte civile nell’eventuale accertamento da parte Vostra di azioni di natura penale e di danni erariali provocati contro il Comune di Pagani.

Ai sensi dell’art.406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art.408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione.

ALLEGO:

Pagani 07/09/2026

Alfonso Giorgio