martedì, settembre 08, 2026

ALFONSO GIORGIO: INFORMATIVA ED ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA, ZONA CONTESTATA COMUNE DI PAGANI

 






LETTERA ALLA COMMISSIONE










AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA

DELLA DDA DI SALERNO

 

AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA

DELLA REPUBBLICA DI NOCERA INFERIORE

 

ALLA C/A DELLA PROCURA DELLA

CORTE DEI CONTI DI NAPOLI

procura.regionale.campania@corteconti.it

segr.procura.regionale.campania@corteconti.it


ALLA C/A DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COMUNE DI PAGANI

 

VICEPREFETTO

DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARUSO

 

VICEPREFETTO AGGIUNTO

DOTT. ANIELLO DE ANGELIS

 

DIRIGENTE

DOTT. FRANCESCO PUGLISI

 

AL SOVRAORDINATO AREA TECNICA

DOTT.SSA ANNUNZIATA LANZILLOTTA 

INFORMATIVA, ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA

Il sottoscritto: 

Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:

Richiesta d’integrazione ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA presentati il giorno 12.03.2024 e il 15.05.2025, alla DDA di Salerno, Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e a Corte dei Conti Di Napoli;

ZONA CONTESA

È doveroso descrivere agli organi sopra indicati una singolare sequenza di SPREGIUDICATE AZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE COORDINATE AL FINE DI GARANTIRE E TUTELARE L’AVVENUTA TRASFORMAZIONE URBANISTICA TRAMITE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NELLA COSIDDETTA ZONA CONTESA OVVERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI IN SPREGIO ALLA NORMATIVA URBANISTICA PREVISTA DAL PRG PER LA ZONA TECNICO OMOGENEA (E) AGRICOLA.

Le condotte illecite risultano rispettivamente eseguite, in concorso tra loro, da funzionari, amministratori ed esponenti politici per tutelare interessi privati particolari e per garantirsi facili consensi elettorali come già denunciato dal sottoscritto e dal Consigliere Comunale Marrazzo Roberto di Sant’Egidio del Monte Albino.

La sequenza incontrovertibile degli eventi è la seguente:

1)   Con Delibera di Consiglio Comunale N.47 del 4 novembre 2022, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino approvava definitivamente il Piano Urbanistico Comunale (PUC), includendo in detto strumento urbanistico anche la cosiddetta zona contesa eccedente la competenza territoriale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e ricadente nella perimetrazione del Comune di Pagani:

Ø Detta approvazione avviene nonostante il netto contrasto emerso con l’intervenuto dispositivo di Sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. I, N.344 del 9 febbraio 2021, che si era già pronunciato per la prima volta nell’annullare la Delibera del Consiglio Provinciale di Salerno N.131 del 4 dicembre 2019, a seguito dell’intervenuto accertamento dell’incompetenza di pianificazione nella circoscrizione territoriale del Comune di Pagani;

Ø Da precisare che detto Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Sant’Egidio del Monte Albino prevede per la cosiddetta zona contesa ha destinazione produttiva, sia industriale che commerciale, in luogo della destinazione (E) Agricola già prevista per le medesime aree dal vigente PRG del Comune di Pagani.

2)   A seguito di detto dispositivo emesso dal TAR Campania, Salerno, sez. I, con Sentenza N.344 del 9 febbraio 2021 nessuna azione in autotutela veniva avviata da parte del Competente Ufficio Tecnico della Provincia di Salerno circa il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino basato su un dimensionamento di gran lunga eccedente la propria competenza territoriale, nonostante la conferma avvenuta con il dispositivo di Sentenza di Consiglio di Stato N.7855 del 21.08.2023.

3)   La questione viene affrontata successivamente anche in sede di TAR Campania che definitivamente con Sentenza N.00021/2024 Pubblicata il 02/01/2024 che conferma il perimetro delle competenze territoriali dei Comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino ed ha annullato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Sant’Egidio del Monte Albino approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.47 del 4 novembre 2022 in quanto redatto oltre i limiti di competenza territoriale:

Ø A seguito di tale dispositivo di Sentenza TAR Campania N.00021/2024 Pubblicata il 02/01/2024 i competenti uffici del Comune di Pagani, e segnatamente il settore Abusivismo Edilizio e la polizia giudiziaria del Comando di Polizia Locale non ha provveduto ad una ricognizione complessiva delle trasformazioni urbanistiche intervenute nel territorio di competenza ovvero nella cosiddetta zona contesa avvenute in forza di titoli edilizi emessi dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino in assoluta carenza di attribuzione ed in completo dispregio alla normativa urbanistica dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Pagani che prevede la destinazione di ZONA TECNICA OMOGENEA E Agricola omettendo, nei fatti, di notiziare il reato di un macroscopico caso di LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DIFFUSA attraverso la realizzazione di consistenze immobiliari a destinazione industriale commerciale e residenziale.

4)   Ma vi è di più, dopo la Sentenza di Consiglio di Stato N.7855 del 21.08.2023 e dopo la Sentenza TAR Campania N.00021/2024 Pubblicata il 02/01/2024, che stabiliscono la competenza territoriale esclusiva del Comune di Pagani per la cosiddetta zona contesa e definendo l’incompetenza territoriale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino:

Ø In soccorso a tale scempio del territorio è arrivata l’azione politica del Consigliere Regionale Luca Cascone in accordo con il collega Nunzio Carpentieri, nell’audizione della IV Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale del 19 ottobre 2023, Presidenza del Presidente Cascone in modalità da remoto, alle ore 12.00, presso l’Aula consiliare (piano -l) del Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale di Napoli, isola F/13, con il seguente Ordine del Giorno: “Problematiche dei Comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino”;

Ø Con l’ausilio degli assistenti ai lavori, l’Assistente amministrativo Pasquale Aiello, Consiglieri Regionali presenti, Cascone Luca (De Luca Presidente), Di Maiolo Felice (Misto-fare Democratico), Matera Corrado (Misto- I Popolari), Picarone Francesco (Partito Democratico), Carpentieri Nunzio (Fratelli d’Italia), presenti, Alberto Romeo Gentile Direzione Generale per il Governo del Territorio, La Mura Antonio; Sindaco del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, De Angelis Francesco; Vicesindaco del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Grimaldi Pietro; Consigliere comunale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Califano Felice Assessore alle Politiche Urbanistiche del Comune di Pagani, Nitto Davide; Consigliere comunale del Comune di Pagani, Stanzione Gaetano; Consigliere comunale del Comune di Pagani, tutti insieme hanno proposto al Consiglio Regionale una modifica della legge regionale tendente a salvaguardare l’attività urbanistica viziata da assoluta incompetenza e quindi illecita posta in essere in forza di titoli edilizi rilasciati dall’Ente Comune di Sant’Egidio del Monte Albino sul Territorio di competenza esclusiva del Comune di Pagani per la quale il PRG vigente prevede la totale destinazione a zona E Agricola.

5)   Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino a seguito dell'annullamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e con la nuova riperimetrazione del territorio, cerca di correre ai ripari, ricorrendo al TAR Campania che è stato costretto a pronunciarsi con un nuovo dispositivo di Sentenza N.00442 del 2024 pubblicato il 14.02.2024, dove ha dovuto specificare che gli effetti dell’annullamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, sono da intendersi SOLO nell’interesse esclusivo della parte ricorrente;

Detto dispositivo di sentenza è stato utilizzato strumentalmente dall’Ente Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per tentare di salvare la gestione scellerata del territorio operata con il Piano Urbanistico Comunale (PUC) dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, piano ampiamente sovradimensionato negli standard e nei volumi urbanistici avendo scorporato la zona contesa del Comune di Pagani:

Ø In pratica con detto dispositivo di Sentenza TAR Campania, N.00442 del 2024 pubblicato il 14.02.2024, si limitano gli effetti dell’annullamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Sant’Egidio del Monte Albino al SOLO territorio conteso, (di competenza esclusiva del Comune di Pagani) anche se nei fatti il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Sant’Egidio del Monte Albino risulta comunque inficiato nella sua interezza a causa del macroscopico errore DI SOVRADIMENSIONAMENTO del PUC;

Ø Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che non avrebbe mai potuto ricevere l’approvazione del competente Ufficio Tecnico Provinciale continua ad OPERARE LO SCEMPIO DEL TERRITORIO in forza del mero scorporo della sola zona contesa del Comune di Pagani, nonostante sia nato inficiato dall’insanabile quanto macroscopico vizio di sovradimensionamento iniziale;

Ø Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino avrebbe dovuto obbligatoriamente rifare il Piano Urbanistico Comunale (PUC), sul suo territorio di competenza scorporando la zona contesa del Comune di Pagani e ridimensionando ex novo le dotazioni di standards pubblici, nonché le volumetrie edificabili.

Ø A seguito di tale insanabile e macroscopico vizio formale di dimensionamento iniziale del PUC di Sant’Egidio del Monte Albino non è intervenuta nessuna procedura di annullamento in autotutela da parte del competente ufficio tecnico urbanistico provinciale forse per tutelare interessi privati particolari oggetto del rilascio di procedimenti amministrativi avviati con il rilascio di titoli edilizi in forza del nuovo strumento urbanistico basato su un dimensionamento territoriale non congruo alla competenza territoriale.

In soccorso inoltre arrivano nuovamente:

a)   Sia Il Consiglio regionale della Campania” N. REGISTRO GENERALE 394 del 04/10/2024, PROPOSTA DI LEGGE" Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino in Provincia di Salerno.

b)   Sia il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 160 del 13/12/2024, Proposta di legge regionale: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino in Provincia di Salerno - Reg. Gen. n.369. Richiesta parere ex art.8 della L.R. 29 ottobre 1974, n.54. Provvedimenti. 6 SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E URBANISTICA - PRESIDENZA E AFFARI GENERALI.

Per tutto quanto sopra denunciato emerge con assoluta chiarezza l’incontrovertibile intento di mascherare e legalizzare un macroscopico caso di LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DIFFUSA, messo in campo in concorso e complicità tra:

a.    L’UFFICIO URBANISTICO PROVINCIALE DI SALERNO, È LO STESSO CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO;

b.   IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA;

c.    DALL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO;

d.   CON IL SILENZIO COMPIACENTE DELL’UFFICIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO E DELL’UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PAGANI, E CON LA PLATEALE INATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RETTA DAL SINDACO DE PRISCO E DALL’ASSESSORE DIMISSIONARIO CALIFANO;

Attraverso la richiesta di riperimetrazione della competenza territoriale del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino da dare seguito in forza di referendum popolare nella cosiddetta zona contesa, per mascherare definitivamente l’intervenuta LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DIFFUSA sul territorio di competenza esclusiva del Comune di Pagani in spregio alla normativa urbanistica del PRG che prevede la destinazione (E) Agricola.

Notate bene, illustrissima Triade Commissariale,

Al fine di porre un argine allo scempio del territorio e di ripristinare, quantomeno, quel minimo sindacale di legalità che sarebbe lecito attendersi dal Vostro Operato nel nostro territorio, sarebbe opportuno:

1.    Sollecitare il comando di Polizia Locale ad operare una ricognizione delle consistenze immobiliari ricadenti nella cosiddetta ex zona contesa;

Tale attività risulta necessaria, quantomeno, per restituire l’esatta dimensione dello scenario lottizzatorio abusivamente realizzato sul territorio comunale di Pagani e per individuare compiutamente gli interventi edilizi e le trasformazioni urbanistiche che ne hanno determinato l’attuale configurazione.

Si evidenzia, inoltre, che l’abusivismo edilizio costituisce un illecito di natura permanente e che, in materia di lottizzazione abusiva, l’ordinamento prevede, quale conseguenza della condanna, la confisca dei terreni e delle opere abusivamente realizzate, anche successivamente alla prescrizione del reato.

Si rende pertanto necessario che gli uffici competenti procedano a un’attività di ricognizione, verifica e controllo dell'intero territorio, documentando il tutto con una relazione ben dettagliata e dov fosse necessario attivare una volta per tutte l'ANAGRAFE EDILIZIA dell'intero terirtorio paganese.

2.    Sollecitare l'avv. dell’Ente “OMISSIS” ad assumere, senza ulteriore indugio, ogni opportuna iniziativa giudiziale e amministrativa volta a far accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, nonché degli eventuali ulteriori atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, laddove emessi in carenza assoluta di potere e di attribuzione territoriale;

 

Tale iniziativa risulta, allo stato, tuttora omessa dal legale dell’Ente “OMISSIS”, nonostante la rilevanza della questione e la necessità di tutelare adeguatamente le competenze territoriali dell’Ente, le quali, secondo quanto risulta dalla documentazione catastale e dagli ulteriori atti tecnico-amministrativi disponibili, ricadono nell’ambito territoriale di competenza del Comune di Pagani, come definite dalle evidenze catastali;

Si ritiene, pertanto, necessario che l'avv. dell’Ente “OMISSIS” e gli uffici di competenza procedano senza ulteriori ritardi ad una ricostruzione tecnico-amministrativa, catastale, urbanistica e sopratutto giuridica della vicenda, verificando in particolare:

a)   L’effettiva delimitazione territoriale e amministrativa dell’area interessata;

b)   La corrispondenza tra i dati catastali, gli atti di delimitazione territoriale e gli strumenti urbanistici vigenti;

c)   La competenza del Comune di Pagani e/o del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino in relazione all’area interessata;

d)   L’esistenza, la natura e gli effetti degli eventuali atti amministrativi, provvedimenti, convenzioni, accordi o altri titoli sui quali il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino abbia eventualmente fondato la propria competenza a discapito del Comune di Pagani, utilizzando il suo territorio;

e)   La legittimità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, alla luce della disciplina sulla competenza territoriale e dei presupposti di validità del potere amministrativo esercitato;

f)     L’eventuale configurabilità di una carenza assoluta di attribuzione, con ogni conseguente effetto previsto dall’ordinamento, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la declaratoria di nullità degli atti ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990;

Ogni eventuale e ulteriore profilo di illegittimità, incompetenza, difetto di istruttoria, violazione degli strumenti urbanistici o carenza dei presupposti necessari per il rilascio dei titoli edilizi, dovrà essere predisposto un completo dossier tecnico-giuridico, contenente l’esposizione analitica delle ragioni poste a fondamento dell’iniziativa e corredato da tutta la documentazione utile, ivi compresi, a titolo esemplificativo:

a)   Si chiede, conseguentemente, che il legale dell’Ente “OMISSIS” venga formalmente invitato a procedere ad una puntuale valutazione della fattispecie e all’immediata adozione delle iniziative giudiziali ritenute necessarie, previa acquisizione e verifica dell’intero comprendorio documentale sopra indicato, senza limitarsi a mere interlocuzioni amministrative o a iniziative meramente esplorative;

b)   Tale attività deve ritenersi indispensabile per l’Ente Comune, al fine di scongiurare il protrarsi dell’inerzia dei responsabili dei settori e impedire che situazioni di mancata o tardiva attivazione amministrativa possano continuare a incidere negativamente sul buon andamento dell’azione amministrativa e sull’efficienza dell’Ente in materia di gestione urbanistica del territorio;

c)   È pertanto necessario ricondurre l’azione dei responsabili dei settori al rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, buon andamento e tutela dell’interesse pubblico, ponendo in via prioritaria gli interessi della collettività e dei cittadini rispetto a qualsiasi interesse particolare;

In tale prospettiva, ogni eventuale condotta, omissione o decisione suscettibile di pregiudicare l’interesse dell’Ente dovrà essere adeguatamente verificata nelle sedi competenti, affinché sia garantita la massima trasparenza dell’azione amministrativa.

ALLEGO:

COMUNICATO STAMPA DEL 06.09.2024

COMUNICATO STAMPA DEL 10.09.2024

MANIFESTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO MARRAZZO

LETTERA COMMISSIONE ZONA CONTESA DEL 07.09.2026

 

Pagani 07/09/2026

Alfonso Giorgio


lunedì, settembre 07, 2026

ALFONSO GIORGIO: INFORMATIVA ED ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA, CAUSE PERSE AL TAR COMUNE DI PAGANI



 












AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA

DELLA DDA DI SALERNO

 

AL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA

DELLA REPUBBLICA DI NOCERA INFERIORE


ALLA C/A DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COMUNE DI PAGANI

 

VICEPREFETTO

DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARUSO

VICEPREFETTO AGGIUNTO

DOTT. ANIELLO DE ANGELIS

DIRIGENTE

DOTT. FRANCESCO PUGLISI 


ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA 

Il sottoscritto: 

Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:

Richiesta d’integrazione ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA presentati il giorno, 05.01.2024, alla DDA di Salerno, Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, Tenenza dei Carabinieri di Pagani e alla Corte dei Conti Di Napoli;

Illustrissima Terna Commissariale ritengo necessario informare le SS.LL. delle seguenti criticità croniche della macchina comunale:

1.    SETTORE AVVOCATURA

Ritengo che le SS.LL. siano già ben consapevoli, a seguito di un’attenta e integrale lettura della RELAZIONE PER LO SCIOGLIMENTO, nella sua versione completa e priva degli “OMISSIS” delle condizioni del settore avvocatura e delle condotte dell’Avv. dell’Ente “OMISSIS”;

In tale relazione viene espressamente citata l’Avv. dell’Ente “OMISSIS”, circostanza che, a mio avviso, merita particolare attenzione e che inevitabilmente solleva diversi interrogativi;

Il pensiero non può che andare ai numerosi ricorsi nei quali l’Ente si è costituito e che, purtroppo, si sono conclusi con esiti fortemente sfavorevoli per l’Amministrazione, nonché ad altri procedimenti nei quali, invece, l’Ente ha scelto di non costituirsi è andato peggio;

Alla luce di ciò, sarebbe opportuno che le SS.LL. procedessero a un’attenta verifica complessiva dell’attività svolta dal Settore Avvocatura, con particolare riferimento ai criteri e alle motivazioni che hanno determinato, di volta in volta, la scelta di costituirsi o meno nei singoli giudizi, nonché agli esiti degli stessi;

Tale approfondimento appare necessario al fine di comprendere se le decisioni assunte siano state sempre rispondenti all’interesse dell’Ente e adeguatamente supportate da valutazioni di natura giuridica e amministrativa.

1.    Nel caso di specie, mi preme richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla vicenda oggetto della Sentenza del TAR Campania n. 01557/2025 REG.PROV.COLL., nella quale l’Avvocatura dell’Ente “OMISSIS”, per quanto risulta dal dispositivo, si è limitata a contestare solo l’inadeguatezza della richiesta di sanatoria, omettendo volutamente di far valere le ragioni dell'Ente dinanzi al Giudice amministrativo, la carenza di titolarità dei soggetti locatari rispetto al bene di proprietà comunale.

Il mancato rilievo di tale circostanza ha consentito ai medesimi soggetti, nonostante il rapporto contrattuale di affitto fosse già in corso di risoluzione, di presentare una nuova richiesta di sanatoria, in assenza di un valido titolo autorizzativo da parte dell’Ente Comune di Pagani proprietario del fondo interessato.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler chiarire per quali ragioni e sulla base di quali motivazioni si ritenga di dover continuare ad avvalersi dell’Avv. “OMISSIS”, nonostante i comportamenti ritenuti non consoni e non corretti e una condotta professionale che, per quanto rappresentato, non sembrerebbe adeguatamente orientata alla tutela e alla difesa dell’Ente.

2.    Altro caso che preme ricordare alle SS.LL. è quello della Sentenza del TAR Campania n. 01839/2023, REG.PROV.COLL., che ha visto l’Ente soccombente nel giudizio, anche per non essersi preventivamente rivolta a un Dirigente o Funzionario del settore competente prima di depositare l’opposizione dinanzi al TAR, ciò nonostante fosse a conoscenza del fatto che l’attività in questione era priva della necessaria autorizzazione all’immissione dello scarico in fogna e che, pertanto, sussisteva il divieto di prosecuzione dell’attività, in contrasto con quanto sostenuto dalla parte ricorrente.

La gestione dell’Ufficio Legale presenta rilevanti criticità sotto il profilo della trasparenza, emerse in particolare a seguito dell’insediamento del nuovo Avvocato “OMISSIS”;

Anzi, l’azione dell’avvocato dell’Ente “OMISSIS” si è contraddistinta per una sostanziale continuità amministrativa, senza evidenziare alcuna reale discontinuità rispetto alla precedente gestione;

Inoltre, sono emersi elementi concreti e documentali, come dimostrato dalla Sentenza del TAR Campania n. 1839/2023, con la quale il Tribunale ha invitato l’Ente comunale a procedere a una nuova determinazione;

A seguito di tale pronuncia, il SUAP si è prontamente rideterminato in senso favorevole, procedendo al rilascio dell’autorizzazione in favore del soggetto richiedente, nonostante permanessero, sia anteriormente sia successivamente a tale rideterminazione, specifiche carenze in capo al medesimo soggetto giuridico, unico titolare e autorizzato allo svolgimento dell’attività di distribuzione di carburanti e della connessa attività di autolavaggio;

Le attività, venivano svolte da due soggetti diversi e l’autolavaggio non era riconducibile ad attività complementare dell’autorizzazione per la vendita di prodotti petroliferi, in quanto il proprietario dell’area si è limitato alla mera stipula di due diversi contratti di locazione sottoscritti tra l'altro in ASSENZA di FRAZIONAMENTO URBANISTICO, QUINDI ILLEGITTIMI;

Il proprietario dell’area (oggi gli eredi) si è infatti limitato alla mera stipula di due distinti contratti di locazione, in ASSENZA DEL PRESCRITTO FRAZIONAMENTO URBANISTICO, QUINDI ILLEGITTIMI;

La Sentenza del TAR Campania N.1839/2023 dimostra che si è perso regalando un'autorizzazione che mai poteva essere rilasciata in base agli atti esistenti.

3.    È doveroso evidenziare anche quanto emerge dalle sentenze del TAR Campania, n. 00118/2024 REG.PROV.CAU., n. 01548/2024 REG.PROV.COLL., n. 00344/2025 REG.PROV.COLL. e n. 01892/2025 REG.PROV.COLL.. alla luce delle circostanze ivi rappresentate e degli elementi posti all’attenzione del Giudice amministrativo, si chiede di chiarire per quale ragione l'Avv. dell'Ente “OMISSIS” non abbia provveduto a segnalare alle competenti Autorità che, in entrambe le gare pubbliche, avessero partecipato due società formalmente distinte, ma riconducibili, rispettivamente, al marito, DF COSTRUZIONI S.R.L., e alla moglie, COSTRUZIONI FERRARA RAFFAELE S.R.L.S;

4.    Rilevante è altresì quanto emerge dalla SENTENZA TAR N. 01320.2026 dove l’avv. dell’Ente “OMISSIS” non risulta proprio costituita ed ha visto l’Ente soccombente su un doveroso annullamento di un permesso di costruire formalizzato per decorrenza dei termini di cui all’art. 20 co. 8 del DPR 380/2001, in area priva di opere di urbanizzazione primaria come accertato dallo stesso Responsabile del Settore LL.PP;

Il legale di controparte è lo stesso avv. “CAPITATO PER CASO” che si costituiva per l’Ente Comune in sostituzione del legale incaricato dall’Ente comune in altri procedimenti SENTENZA TAR N. 01548.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L. (si allega comunicato stampa);

Si fa presente che in tutti i casi l'Avv. dell'Ente “OMISSIS” era sempre a conoscenza dei fatti, basta solo SCARICARE dal sito SENTENZE TAR N. 01557.2025 FONDO CRISCUOLO, N. 01839.2023 AURORA CARWASH, N. 00118.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01548.2024 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 00334.2025 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01892.2025 DF COSTRUZIONI S.R.L., N. 01320.2026 CODEMA.

Concludo:

Voglio inoltre ricordare alle SS.LL. le condotte poco consone al ruolo di avvocato dell’Ente “OMISSIS” che ha tenuto reiteratamente in tutti gli uffici comunali, in presenza del Segretario Generale e con l’appoggio dell’ex Sindaco DE PRISCO sciolto per infiltrazioni malavitose e tutt’oggi anche dopo l’insediamento delle SS.LL;  nei mesi scorsi l’Avv. dell’Ente “OMISSIS” avrebbe più volte inscenato accese discussioni con dipendenti e funzionari del Comune, con (“PIAZZATE” "PLATEALI") alla presenza di decine di persone, inoltre, da notizie riportate dalla stampa, si è appreso che un ulteriore furioso litigio sarebbe avvenuto presso la farmacia di Piazza d’Arezzo;

La cosa più inquietante di queste condotte, ampiamente tollerate e consentite grazie al sostegno dell'ex Sindaco DE PRISCO e del Segretario Generale che hanno fatto finta di non vedere e sentire per mesi, hanno fatto sentire intoccabile, l’avv. dell’Ente “OMISSIS” a tal punto da esercitare pressioni e intimidazioni nei confronti di colleghi;

Tutto ciò è avvenuto nel silenzio assordante dell'ex Sindaco DE PRISCO e del Segretario Generale, e sembra continuare anche alla presenza delle SS.LL. nonostante lo stesso avv. dell’Ente “OMISSIS” risulta tra le cause di scioglimento all’interno della relazione prefettizia allegata al decreto di scioglimento.

Vi porto a conoscenza di un fatto che ritengo particolarmente grave.

L’Avvocato dell’Ente mi ha contattato privatamente per chiedermi chiarimenti in merito ad alcuni miei accessi agli atti, accessi che, peraltro, non mi sono mai stati formalmente autorizzati;

A ciò si aggiunge il fatto che il medesimo Avvocato ha mantenuto con il sottoscritto continui contatti diretti tramite messaggistica privata, circostanza che ritengo meritevole di particolare attenzione e chiarimento, anche alla luce del ruolo istituzionale ricoperto;

Alla luce di quanto sopra esposto, appare francamente incomprensibile per quale ragione l’Avv. dell’Ente continui tuttora a ricoprire la propria posizione apicale, senza che, a fronte dei comportamenti anomali già puntualmente evidenziati e chiariti anche alla presenza delle SS.LL., siano stati assunti i necessari provvedimenti o, quantomeno, svolte le opportune verifiche.

Signori della Triade Commissariale,

Come si suol dire, da quando siete arrivati al Comune di Pagani e dopo aver letto integralmente la relazione che ha portato allo scioglimento dell’Ente Comune, “NON POTEVATE E NON POTETE ANCORA OGGI NON SAPERE”, soprattutto alla luce delle mie continue e reiterate segnalazioni, tutte regolarmente protocollate, con le quali vi ho rappresentato fatti gravissimi dove VOI non avete ancora preso provvedimenti, sulle presunte violazioni di natura penale e amministrativa che, a mio avviso, sarebbero state commesse da Funzionari del Comune come documentato dagli atti;

Le mie segnalazioni sono state formalmente protocollate proprio al fine di consentire a coloro che ne avevano il dovere e il potere d’intervenire di adottare ogni provvedimento necessario e porre rimedio alle criticità rappresentate, nonché di accertare eventuali responsabilità in relazione ai fatti denunciati e, conseguentemente, di assumere i provvedimenti di rispettiva competenza.

Prendo atto, con profonda amarezza, che l’attuale gestione Commissariale non ha posto in essere la doverosa discontinuità amministrativa, con la precedente amministrazione, compreso il Segretario Generale;

Anzi la situazione amministrativa appare ulteriormente aggravata, con il rischio di alimentare che gli stessi funzionari continuino a perpetuare le stesse funzioni che hanno costituito lo scioglimento per infiltrazioni;

Alla luce di quanto sopra, ritengo doveroso chiedere che venga verificato, nelle sedi competenti, se vi siano state omissioni d’atto d’ufficio in concorso con i funzionari del Comune di Pagani, inerzie o mancate adozioni di atti dovuti, a carico dell’operato dei funzionari del Comune di Pagani;

A tal proposito, appare significativo e quanto doveroso richiamare il Comune di Castellammare di Stabia sciolto come noi per infiltrazioni, dove i Commissari, senza guardare in faccia a nessuno, hanno adottato provvedimenti nei confronti di funzionari e del Comando della Polizia Municipale, dando un chiaro segnale di discontinuità amministrativa rispetto alla precedente gestione;

Mi chiedo, pertanto, per quale ragione nel Comune di Pagani non si sia ritenuto di procedere con la medesima determinazione, laddove dagli accertamenti emergessero situazioni tali da rendere necessari analoghi interventi.

Con espressa riserva di costituirmi parte civile nell’eventuale accertamento da parte Vostra di azioni di natura penale e di danni erariali provocati contro il Comune di Pagani.

Ai sensi dell’art.406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art.408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione.

ALLEGO:

Pagani 07/09/2026

Alfonso Giorgio