AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ALFONSO BONAFEDE
bonafede_a@camera.it
AL MINISTRO DELL’INTERNO
MATTEO SALVINI
ALLA
C/A DEL
PREFETTO
DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it
ALLA
C/A DEL
PREFETTO
DI NAPOLI
Esposto/Denuncia Querela
Il sottoscritto:
Giorgio
Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA)
il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in
qualità di Cittadino e politico di Pagani espone quanto segue:
Come
già avevo evidenziato nel mio Esposto/Denuncia
del 23.06.2019, nei confronti del Presidente della Commissione
Elettorale, del Comune di Pagani, On Giudicante Gustavo Denise, anche
stamattina, 28 Giugno, alla proclamazione dei Consiglieri eletti, fatta con
molta calma a differenza della addirittura anticipata proclamazione al 13
Giugno per il Sindaco, il suo comportamento è stato di assoluta indifferenza,
avverso ad una situazione creata dal suo mancato controllo e che avrebbe dovuto
risolvere con l'annullamento della proclamazione per sopravvenuta
INCANDIDABILITÀ accertata da Sentenza di Cassazione e secondo quanto previsto
dalle Leggi Vigenti e riportate nel mio esposto.
Ma
avvilente è stato il seguito alla proclamazione dei Consiglieri eletti, dove si
è assistito, allo spettacolo, di come venga irrisa, da parte del Sig. Gambino e
dei suoi eletti, la Sentenza della
Cassazione N.15725/2019, che lo dichiara IRRIMEDIABILMENTE “INCANDIDABILE” fatto da brindisi e
sparo di fuochi d'artificio.
Comportamento
anomalo anche in virtù dell'Art. 16 della L.235/2012 che recita:
“anche
per il procedimento di dichiarazione in
caso di INCANDIDABILITÀ sopravvenuta, si applicano anche alle INCANDIDABILITÀ,
non derivanti da Sentenza Penale di condanna, disciplinate dagli
articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs N.267/2000”.
Come
non è concepibile, l'arroganza e
l'indifferenza, tenuta dal Sig. Gambino ed i suoi fedelissimi, a fronte
della missiva della Prefettura di Salerno, a firma del Vice Prefetto Giuseppe
Forlenza, inviata al Segretario Generale e circolata liberamente, dove veniva inequivocabilmente e perentoriamente,
sancito, che il Sindaco, neoeletto, del Comune di Pagani “DECADEVA DI
DIRITTO DALLA CARICA DI SINDACO”, con l'aggiunta, di un severo monito,
all'impossibilità, per lo stesso di nominare la giunta con conseguente
applicazioni di quanto previsto dagli Art. 53 e 141 del D.lgs N.267/2000.
Richiamo
normativo quello degli Art. 53 e 141 che disciplinano lo scioglimento del
Consiglio Comunale e che dovrebbe presupporre che sia l'atto successivo, in
quanto la decadenza per il Sig.
Gambino, è avvenuta “L'11 GIUGNO 2019” e non esiste normativa che la
“DECADENZA DI DIRITTO” avvenuta con Sentenza definitiva della Cassazione, debba
essere dichiarata da una autorità terza (Amministrativa o Giudiziaria) così
come non avviene per il decesso o dimissione del Sindaco e così come stabilito
dall'art 53 che riporto;
Art. 53:
In caso di impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la
giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio situazione
illegale che si arricchirà, quando, sicuramente, i consiglieri di maggioranza,
convocati per domenica 30 Giugno alle ore 20.30 per il primo Consiglio
Comunale, voteranno l'eleggibilità del Sig. Gambino, nonostante siano al
corrente ed informati, della intera vicenda, della relativa Sentenza e della
nota della Prefettura sulla sua “INCANDIDABILITÀ” e quindi, conseguente
“INELEGGIBILITÀ”.
Per
quanto premesso e qualora si dovesse palesare l'abuso commesso dai consiglieri
neo eletti nel votare una “PALESE INELEGGIBILITÀ” con questa mia lettera,
invito, gli Organi in indirizzo, all'applicazione del comma 7 dell'Art. 141 del
D.lgs N.267/2000, che attribuisce al Prefetto (NELLE MORE DELLO SCIOGLIMENTO)
l'unica procedura applicabile e cioè quella di nominare un Commissario
Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente, confidando, sperando
e credendo, come già evidenziato nella mia denuncia, che NOI CITTADINI, per
vedere rispettata ed applicata una Sentenza della Cassazione, non dobbiamo
ricorrere al TAR ed al CONSIGLIO di STATO ma confidare nelle Istituzioni e
nella semplice applicazione delle leggi vigenti e nella fattispecie, NON
INTERPRETABILI.
ALLEGO: Documenti di
riconoscimento
Sentenza
di Cassazione N.15725/2019
Lettera della Prefettura di Salerno
Pagani li, 30/06/2019
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