ALLA C/A DEL
PREFETTO DI SALERNO
giuseppe.forlenza@interno.it
arnaldo.agresta@interno.it
AL SEGRETARIO
GENERALE
COMUNE DI PAGANI
OGGETTO: “ANNULLAMENTO DEL DECRETO
SINDACALE N.82/2019”
Il sottoscritto:
Giorgio
Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani
(SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino e Politico di
Pagani:
Dopo
aver letto i 5 decreti sindacali fatti dal Sindaco Gambino, sono rimasto
sorpreso perché in 4 di essi ho rilevato quello che da sempre sostengo ed ho
sostenuto anche contro la passata amministrazione, che si facesse luce su
tutto.
Ma
sul decreto dove viene nominato il cittadino Sig. Bonaduce, suo, “CONSIGLIERE
POLITICO” a titolo gratuito, quale responsabile per l'attuazione del programma,
proprio non posso essere d'accordo per una serie di motivi.
Il Governo italiano Ministero dell'Interno Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
Pareri
Nomina consigliere politico da parte del
sindaco
Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
05.01.01 Competenze
Nomina consigliere politico da parte del
sindaco.
Come noto, l’ordinamento degli enti locali non
prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed
il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche
individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore
costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in
materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e
Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia
statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei
principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
E’ prevista la possibilità di istituire
uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del
citato decreto legislativo.
Testo
E’ stato trasmesso un quesito in ordine al
provvedimento con cui il sindaco del comune in oggetto ha nominato un
consigliere esperto, esterno all’amministrazione, con il compito di
collaborare, a titolo gratuito, con gli organi politici e con il potere di
avvalersi dei locali, delle strutture nonché degli strumenti in dotazione del
Comune.
Al riguardo, si osserva che, come noto,
l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere
politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo
degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge.
Si evidenzia che, nel sistema posto dal
legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione
esclusiva in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta
un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel
rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
E’ prevista la possibilità di istituire uffici
di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato
decreto legislativo che al primo comma demanda al regolamento degli uffici e
dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. Con
riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha
evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti
incaricati di funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
Per quanto concerne la possibilità che il
sindaco deleghi proprie funzioni ai consiglieri, tali ipotesi possono
ricorrere, ai sensi dell’art. 54, comma 10, per l’esercizio delle funzioni di
ufficiale del Governo nei quartieri e nelle frazioni, e ai sensi dell’art.31,
comma 4, in caso di partecipazioni alle assemblee consortili.
Tutto ciò premesso, considerato che,
nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare,
nei termini suindicati, le norme che stabiliscono il riparto delle
attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del
“consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti
locali.
Circa i rimedi esperibili avverso atti
amministrativi asseritamente illegittimi, si ricorda che gli stessi possono
essere impugnati al Tar competente per territorio, ovvero con Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica in base alle vigenti disposizioni.
Quindi
non esiste nell'ordinamento dei Comuni la figura del “CONSIGLIERE POLITICO” ed
anche se, per chi non conosce i fatti, potrebbe ritenere apprezzabile la
prestazione di professionalità a titolo gratuito, offerta dal Sig. Bonaduce,
per me è onesto pensare che sia un modo da parte sua, per aggirare di nuovo la
legge ed averlo vicino in ogni azione amministrativa, sapendo che i problemi
avuti dal suo “CONSIGLIERE POLITICO”, in vari enti locali nel passato, non gli
permetterebbero di stipulare un contratto con la pubblica amministrazione o ricevere
una nomina di Assessore.
I
suoi propositi in campagna elettorale, la sua voglia di cambiamento, l'impegno
di non voler ripetere gli errori del passato e la promessa di una
amministrazione trasparente e legale sembrano già un ricordo lontano, a partire
da come ha gestito la sua condanna all'incandidabilità e con che rabbia sta
facendo venir fuori varie problematiche, che condivido ma che avrebbe potuto
anche poter evidenziare e denunciare prima, non dimenticandoci che era ed è
anche un Consigliere Regionale.
Mi
aspetto che con la stessa forza e rabbia vengano fuori tutti i numeri veri del
disastro economico che incombe e che li renda pubblici ai Paganesi, piccolo
esempio:
la
reale situazione economica dell’Ente Comune con i relativi mutui e rate che paghiamo;
debiti
verso fornitori;
debiti
delle società partecipate fallite;
bilanci
reali settore per settore, compreso quello dell’ufficio contenzioso,
patrimoniale ect;
bilanci
reali agro solidale;
bilanci
reali sulle 2 società partecipate del comune ect.
SI CHIEDE
ai
sopra indicati organi di controllo di intervenire immediatamente per
l’annullamento del suddetto decreto sindacale come riportato in oggetto.
Nell’attesa di un pronto e celere
riscontro, porge distinti saluti.
Si Allega Decreto
Sindacale N. 82/2019
Pagani li, 20/06/2019
Alfonso Giorgio
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