ALLA C/A
DELLA PROCURA DELLA
CORTE DEI
CONTI DI NAPOLI
procura.regionale.campania@corteconti.it
segr.procura.regionale.campania@corteconti.it
ALLA C/A
DELLA SEZIONE
REGIONALE
CONTROLLO
CORTE DEI
CONTI DI NAPOLI
campania.controllo@corteconti.it
ESPOSTO DENUNCIA/QUERELA
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il
03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità
di Cittadino e politico di Pagani, espone quanto segue:
Dopo aver
inviato due lettere ben dettagliate all’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di
Pagani, senza aver ricevuto nessuna risposta, violando, volutamente ancora una
volta il loro ruolo di servitori dello Stato.
Si domanda, come
mai un servitore dello Stato si comporta in modo non lineare in un Comune
sciolto per infiltrazioni malavitose e di seguito dichiarato dissestato con Delibera di Consiglio Comunale N. 62 del 10.09.2019.
Quello che si vuole
rimarcare è il non rispetto della Legge che in questi casi viene calpestata senza
che nessuno intervenga e metta in riga questi PSEUDI onnipotenti servitori
dello Stato.
Nelle lettere
inviate All’Organismo
Straordinario di Liquidazione, datate, 28.02.2020 Prot. 0009151 e 11.06.2020
che allego.
Chiedeva,
soltanto l’applicazione del Dissesto Finanziario, dichiarato con Delibera di
Consiglio Comunale N. 62 del 10.09.2019 e successivo provvedimento emesso dal
Presidente della Repubblica il 13.02.2020, che inviava nel Comune di Pagani l’ Organismo Straordinario di Liquidazione.
Solo
per amor di giustizia e non per altro, l’Organismo
Straordinario di Liquidazione, ad oggi non ha inviato ancora alla Corte
dei Conti di Napoli tutta la documentazione per avviare la procedura all’Articolo 248 del TUEL, Conseguenze della dichiarazione di dissesto:
COMMA 5,
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo
grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente
colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso
altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente,
inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di
sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché
di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e
dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono
altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore
comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
COMMA 5BIS,
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti
accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti,
delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili
fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti
trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza
dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione
dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Si fa presente che dopo il dichiarato dissesto
finanziario dopo, il pre-dissesto finanziario della Commissione Straordinaria
per Infiltrazioni Camorristiche, va evidenziato che l’ART. 248 COMMA 5 del
TUEL, per Legge e non per altro, devono essere sanzionati tutte le maggioranze
di consiglieri comunali ed assessori formatesi negli anni 2002/2019.
Si riserva di costituirsi parte civile per danni erariali
provocati contro il Comune di Pagani nell’eventuale accertamento da parte
Vostra.
Ai sensi dell’art.406, comma 3 c.p.p., di essere
informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari,
nonché, ai sensi dell’art.408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di
archiviazione.
SI ALLEGA:
Delibera di Consiglio Comunale N. 62 del 10.09.2019
Decreto del Presidente della Repubblica del 13.02.2020
Lettera del
28.02.2020
Lettera del
11.06.2020
Pagani li, 22/04/2021
Alfonso Giorgio
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