martedì, aprile 24, 2018

ALFONSO GIORGIO: DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI, IL COMUNE DI PAGANI, ART.23 BIS, COMMA 7, D.LGS N.165/2001


ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
PRESIDENTE DI SEZIONE
REGIONALE CONTROLLO
CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
DOTT. GIOVANNI COPPOLA

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA
PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI
NAPOLI

Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03.03.1978 e residente a Pagani (SA) in Via Filettine N.35 Pal. A1, in qualità di Cittadino di Pagani.
Denuncia quanto segue:
Premesso che,
Il Comune di Pagani richiedeva alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo della Campania “un parere ponendo il seguente quesito: “Se è possibile avvalersi del personale dipendente dal Consorzio di Bacino SA1 con la formula dell’assegnazione temporanea di personale, ai sensi dell’art.23 bis, comma 7, del D.lgs. N.165/2001, escludendo i relativi rimborsi da corrispondere al Consorzio di Bacino SA1 dalla spesa di personale, ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa ex art.1, comma 557 quater, della Legge. N.296/2006”.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania con Del/Par N.247/2017 si esprimeva nel modo seguente:
…Alla luce di quanto sopra espresso “appare riduttivo e non esattamente pertinente, quanto dichiarato dal Comune di Pagani in merito al fatto che “…la spesa da rimborsare al Consorzio di Bacino SA1 per le predette assegnazioni temporanee di personale è esclusa dal limite massimo di spesa per lavoro flessibile ex art.9, c. 28, del D.L. 78/2010”, richiamando la Delibera N.12.SEZ/AUT/2017/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in quanto, in realtà tale deliberazione, RIGUARDANTE L’ISTITUTO DEL “COMANDO”, lo considera un’operazione di finanza neutrale, che non incide sulla spesa degli enti coinvolti, “purché quella sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale”, considerazione questa che non può essere automaticamente estesa al personale dei consorzi, il cui rapporto di lavoro è regolato, tra l’altro, da norme di tipo privatistico.
La deliberazione in Oggetto conclude, per quanto qui d’interesse, statuendo che:
1) Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art.1, comma 557 e ss., Legge N.296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.
Il Comune di Pagani con deliberazione di Giunta Comunale N.30 del 28.02.2018 ad Oggetto:
Situazione lavoratori Consorzio Bacino SA1-Atto d’indirizzo e Protocollo d’intesa ai sensi dell'art.23bis comma 7 D.lgs. N.165/2001, procedeva ad assumere direttamente la gestione del servizio rifiuti in luogo del “competente Consiglio Comunale”, quindi con atto inficiato da incompetenza per materia, prevedendo l’utilizzo del comando senza precisare il numero di dipendenti del Consorzio di Bacino SA1 (il numero è di 59 addetti al servizio di raccolta e N.3 amministrativi allocati presso un ufficio comunale al 3° piano senza fare alcunché!!!!!).
Infatti, con Delibera di Consiglio Comunale N.19 del 30.03.2018 si procedeva a ratificare tale Delibera di Giunta precisando il numero di 59 dipendenti del Consorzio di Bacino SA1, ma omettendo di far riferimento ad ulteriori N.3 dipendenti amministrativi allocati in un ufficio del Comune di Pagani senza svolgere alcuna specifica attività.
Al momento dell’adozione di tale Delibera non è approvato il bilancio di previsione 2018/2020, quindi la spesa del personale da rimborsare per il “COMANDO” non era prevista in alcun atto contabile, ma anzi il Piano di Raccolta approvato dal Consiglio Comunale nel 2015 prevede il servizio esternalizzato al Consorzio di Bacino SA1 con solo “39” DIPENDENTI per il cantiere di Pagani come da Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015.
Successivamente con Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018 ad Oggetto:

Integrazione alla Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018-programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, veniva dato atto dello sforamento del tetto della spesa del personale solo in merito al Piano di riequilibrio a cui il Comune di Pagani è sottoposto, ma dimenticando dello sforamento anche del tetto di spesa per il lavoro flessibile per lavoro flessibile ex art.9, c. 28, del D.L. N.78/2010 per le spese di rimborso del “COMANDO” che la citata Delibera così come sottolineato con Del/Par N.247/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania.
Infatti, con deliberazione di Giunta N.42 del 20.03.2018 ad Oggetto:
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020-Ricognizione ex art.33 del D.lgs. N.165/2001 per l'anno 2018-approvazione, è stato dato atto che La spesa sostenuta per contratti flessibili nell’anno 2009, come da attestazione del Responsabile del Settore Finanziario Prot. N.10785 del 20.03.2015, risulta pari ad €363.838,28, che rappresenta il tetto di spesa massimo per assunzioni flessibili, ai sensi dell’art.9, comma 28, del D.L. N.78/2010.”
Tale tetto pari ad €363.838,28, è stato abbondantemente superato perché nei due mesi di “COMANDO” (marzo e aprile 2018) la spesa prevista per N.59 dipendenti è di circa €.460.000,00, senza considerare gli ulteriori N.3 dipendenti amministrativi del Consorzio presenti presso il Comune di Pagani senza alcun compito specifico!!!!
La cogenza della normativa è presidiata dalla tipizzazione di una fattispecie di responsabilità amministro-contabile di tipo sanzionatorio, oltre che ai connessi rilievi disciplinari. Il mancato rispetto dei limiti di Legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ai sensi del citato dell’art.9, comma 28, decreto Legge N.78/2010 convertito in Legge N.122/2010 e successiva modifica (cfr. Sentenza N.8 del 31.01.2017, della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Abruzzo Assunzione di personale oltre i limiti finanziari previsti per il lavoro flessibile-Danno erariale).
La somma del rimborso è stata prevista con Delibera di Giunta N.44 del 27.03.2018 ad Oggetto:
Variazione al piano esecutivo di gestione provvisorio, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.lgs. N.267/2000), illegittima perché trattasi vera variazione di bilancio mascherata quale variazione di PEG, perché la tipologia di spesa prevista nel bilancio 2017 è conseguenza del Piano finanziario del servizio rifiuti solidi urbani, quindi la Giunta non può con il PEG variare la tipologia di spesa in esercizio provvisorio ed effettuare spesa di personale senza approvare il bilancio di previsione 2018, non avendo tenuto conto neanche del Piano di riequilibrio come dichiara con Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018 e della Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015 di approvazione del Piano Finanziario e tariffe tari.
Il ritardo del bilancio blocca anche “COMANDI E DISTACCHI”, la Corte dei Conti deliberazione N.103/2017 PARERE Sezione di Controllo per l'Abruzzo in tema di spesa del personale conferma con l'interpretazione restrittiva del divieto di nuove assunzioni, posto dall'articolo 9, commi 1-quinquies e seguenti del D.L. N.113/2016, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione ritardi nell'approvare il bilancio preventivo o gli altri prestabiliti documenti contabili riguarda anche il comando, infatti, il Comune di Pagani non ha approvato il bilancio entro i termini.
La vicenda assume successivi aspetti d’irregolarità gestionale perché il Comune di Pagani utilizzerebbe un deposito di proprietà dei Fratelli Riccio sito in Via Filettine, il quale è oggetto di locazione con il Consorzio di Bacino SA1 che risulta aver cessato l’attività, il 28.02.2018, quindi ci si domanda a quale titolo? Occupazione abusiva, subentro nel contratto passivo di locazione ecc.ecc., ma di sicuro il proprietario da qualcuno dovrà essere pagato!!!!!
A tutt’oggi la situazione appare di una gravità gestionale non avendo alcuna legittima giustificazione il ritardo del Comune di Pagani, che aveva tutto il tempo di affrontare legittimamente la vicenda, mentre ha emesso n.3 ordinanze sindacali ed ha aspettato la scadenza dell’ultima (28.02.2018) per compiere atti e attività in deroga in dispregio delle norme e principi contabili. Infatti, vi sono seri dubbi sul possibile utilizzo dell’istituto del comando da parte del Comune di Pagani. La norma dell’articolo 30, comma 2 sexies, del D.lgs. N.165/2001, prevede che “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.
Quindi, anche l’utilizzo del comando da parte del Comune di Pagani attraverso l’art.23 bis comma 7 del D.lgs N.1657/2001 che riguarda le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs N.165/2001 per singoli progetti d’interesse specifico e con il consenso dell’interessato è stato utilizzato solo per un vantaggio generalizzato dei dipendenti del Consorzio di Bacino SA1 (circa 59 + 3) per evitare agli stessi la riduzione dello stipendio dovuto al collocamento in disponibilità, quindi l’Amministrazione di Pagani senza verificare l’effettiva necessità di tale personale, lo utilizza non per singoli progetti, ma per la gestione diretta di un servizio pubblico.
Non si comprende poi chi si occupi degli introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata, tale situazione comporta un danno a carico del Comune di Pagani per lucro cessante, perché il Comune di Pagani dallo 01.03.2018 non ha ne raggiunto livelli ottimali di raccolta differenziata, né si è impegnato per la vendita dei materiali (plastica, vetro, carta ecc.) in modo tale da far conseguire utilità economiche alla Comunità di circa 36.000 abitanti.
TUTTO CIÒ PREMESSO.
CHIEDO:
All’Autorità Contabile e Procura in indirizzo di accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti il Comune di Pagani, in persona del suo Sindaco pro tempore, in persona del suo Dirigente pro tempore e coloro che sono stati coinvolti dai medesimi nelle attività deliberative di cui agli allegati atti.
Si allegato:
1)     Delibera di Consiglio Comunale N.36 dello 06.07.2015 approvazione del Piano finanziario e tariffe tari;
2)     Verbale Prefettura di Salerno del 27.02.2018 ad Oggetto: ciclo dei rifiuti;
3)     Delibera di Giunta N.30 del 28.02.2018 ad Oggetto: situazione lavoratori Consorzio Bacino SA1-atto d’indirizzo e protocollo d’intesa ai sensi dell'art.23bis comma 7 D.lgs. N.165/200;
4)     Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018 ad Oggetto: programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020-ricognizione ex art.33 del D.lgs. N.165/2001 per l'anno 2018-approvazione;
5)     Delibera di Giunta N.44 del 27.03.2018 ad Oggetto: variazione al piano esecutivo di gestione provvisorio, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.lgs. N.267/2000);
6)     Delibera di Giunta N.45 del 27.03.2018 ad oggetto: integrazione alla Delibera di Giunta N.42 del 20.03.2018-programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
7)     Delibera di Consiglio Comunale N.19 del 30.03.2018;
8)     Documenti di riconoscimento.

Distinti Saluti

Pagani li, 24.04.2018

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Alfonso Giorgio

venerdì, marzo 23, 2018

ALFONSO GIORGIO: EMEREGENZA RIFIUTI






ALLA C/A DELLA
PREFETTURA DI SALERNO

ALLA C/A DEL COMANDANTE
DEI VIGILI URBANI
PAGANI

ALLA C/A DEL SINDACO
DI PAGANI

ALLA C/A DEL SEGRETARIO COMUNALE
PAGANI

OGGETTO: EMERGENZA RIFIUTI

Il sottoscritto:

Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino di Pagani e quale componente del Partito dell’Italia dei Valori di Pagani.

Dopo aver denunciato agli organi competenti che quest’amministrazione ha disposto il Comando di oltre 55 dipendenti del CONSORZIO di BACINO SA1 attraverso l’applicazione “distorta” dell’art 23 bis, comma 7, del D.lgs. N.165/2001, con il silenzio assordante dell’Opposizione.
Costatato che, il nostro Paese è sprofondato nella monezza e nel baratro più assoluto per colpa di questa Maggioranza e di quest’Opposizione che litigano di giorno solo per facciata ma uniti di notte su tutte le porcherie per rovinare il Comune di Pagani.
Mi chiedo,
Perché siete cosi legati da far finta di litigare Maggioranza e Opposizione, mentre tutti insieme godete cosi tanto a distruggere il nostro Paese?
Cosa c’è sotto che non riusciamo a capire?
sta avere un po’ di buon senso e girare per le strade di Pagani (centro, semicentro e periferia) dove troviamo cumuli e cumuli di rifiuti alti quasi 2 metri.
Scommettiamo che si sta arrivando all’emergenza della monezza per affidare il servizio con chiamata diretta a qualche ditta amica per raccogliere l’immondizia?
Se non vi è chiaro cari signori, Lunedi 26 marzo, il Comune di Pagani sarà invaso dai rifiuti perché c’è di mezzo il fine settimana e i paganesi volendo dolendo sverseranno i rifiuti in strada, con problemi seri che si riverseranno sulla popolazione intera.
Purtroppo si stanno avvicinando le feste Pasquali, Domenica delle Palme e Madonna delle Galline e quest’amministrazione retta da Maggioranza e Opposizione non hanno ancora escogitato un piano per togliere la monezza dalle strade.
Ovviamente quando scrivo queste cose, vengo sempre rimproverato da tutti che io non faccio mai proposte serie, ma faccio solo opposizione e denunce ed io armato di santa pazienza rispondo alla gente, come si fa a fare proposte serie a questi politici che rovinano il nostro Paese senza avere pietà di nessun cittadino paganese.
Purtroppo tutto quello che dico, avviene con la complicità assordante di Maggioranza e Opposizione che si vende a tempi alterni al PEGGIORE IN ASSOLUTO (il Sindaco), visto che, (il Comune di Pagani è diventato un supermercato) delle convenienze o delle offerte del giorno, ed è per questo che nessuno vuole andare a casa, poiché, gli interessi sono tanti e per forza di cosa devono sistemare (mogli o mariti, figli/e e parenti) che sono disoccupati incalliti.

Pagani li, 23/03/2018


Alfonso Giorgio

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COMPONENTE IDV PAGANI

martedì, marzo 20, 2018

ALFONSO GIORGIO: DENUNCIA/QUERELA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DELLO 08.03.2018 AD PERSONAM PER IL MUSEO COMUNALE DI PAGANI









ALLA C/A DELL’ANAC

ROMA

ALLA C/A DELLA
DOTT.SSA DE VITO
COMUNE DI PAGANI

ALLA C/A DEL COMANDANTE
DEI VIGILI URBANI
COMUNE DI PAGANI

OGGETTO: DENUNCIA/QUERELA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DELLO 08.03.2018 AD PERSONAM PER IL MUSEO COMUNALE DI PAGANI
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani (SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino di Pagani e quale componente del Partito dell’Italia dei Valori di Pagani.
Vista la Determina N.291 dello 08/03/2018 del Comune di Pagani (SA) avente come oggetto approvazione “avviso per manifestazione d’interesse “Museo Comunale Permanente Storia e Tradizioni Pagani” e le linee guida allegate”.
Tenendo presente che:
a)    La normativa dei pubblici contratti definita dall’ANAC nella Sezione III dei “Termini di presentazione delle richieste d’invito e delle offerte e loro contenuto” art 70 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 79, com. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999);
b)    Il Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, N.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, N.137";
c)    La Legge Regionale del 23 Febbraio 2005, N.12 "Norme in materia di musei e di raccolte di Enti Locali e d’interesse locale", che disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di musei e raccolte di Enti Locali e d’interesse Locale.
Si precisa che la determina N.291 è in evidente infrazione alle sopracitate norme ANAC, MIBACT, e Regione Campania, e che inoltre non rispetta i 52 giorni minimi di pubblicazione utili alla presentazione delle candidature poiché i termini fissati dalla stessa sono soli 15 giorni a partire dallo 08/03/2018 mentre il sopracitato Articolo 70 recita “Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”.
Pertanto con la presente si evidenzia che:
1.    Probabilmente il bando è stato pensato e fatto su misura per pochi o addirittura singoli, poiché avente come restrizione principale la possibilità di candidatura alle sole associazioni culturali costituite da almeno un quinquennio.
2.    Sono stati volutamente esclusi tutti gli altri soggetti giuridici e fisici del territorio visti i requisiti estremamente restrittivi e ad Personam utilizzati nella Determina N.291.
3.    Non esistono restrizioni similari in nessun bando “regionale, nazionale e/o europeo” pertanto non si trovano giustificazioni logiche e giuridiche a tali restrizioni.
4.    Non è specificato nel bando se è stato individuato il direttore scientifico del costituendo museo e se qualora fosse stato individuato ad oggi non è stata specificata la persona.
5.    Vista la Delibera di Giunta N.29 del 27/02/2018, dove “s’individuava, quale sede di detto MUSEO, il locale in passato ospitava unedicola ed è allocato allinterno della sede comunale di Palazzo San Carlo”, si evidenzia e si precisa che non si riporta certificazione di agibilità e sicurezza degli ipotetici locali che risultano chiusi da oltre 15 anni.
Pertanto si sollevano forti dubbi sull’effettività fattibilità e sicurezza del (presunto) locale in oggetto soprattutto durante un eventuale periodo di forte traffico di persone provenienti da tutto il mondo quale, la festa della Madonna delle Galline.
6.    Non è stata specificata se la sede sarà utilizzata anche come magazzino e/o deposito del materiale, né esistono informazioni riguardanti la sicurezza e la custodia di quest’ultimo.
7.    In caso di lavori di ripristino (imprescindibile) e messa in sicurezza del suddetto locale, è evidente che questi dovrebbero durare meno di 5 giorni per essere appaltati, eseguiti, e completati e che ad oggi non risultano impegni spesa da parte dell’Ente Comune per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
8.    Non è stata individuata e specificata la commissione esaminatrice che valuterà le proposte presentate, né quali sono le referenze di quest’ultima né sono stati indicati i parametri di punteggio e valutazione delle domande poiché non riportato in nessun documento.
9.    Il giorno 14/03/2018, 6 giorni dopo la pubblicazione del bando e a 9 giorni dalla scadenza dello stesso, è stata pubblicata una nota, dove s’invitano i cittadini a donare eventuali oggetti e/o materiale dinteresse storico al costituendo museo.
Pertanto si evince che non è stata specificata la modalità di donazione e/o conservazione del materiale, e le garanzie di conservazione e custodia vista che in nessuna delle delibere o determine è specificato il parametro di custodia, conservazione e garanzia dei reperti, vista la totale mancanza d’informazioni sulla sede ospitante così come indicato al punto 5 di questo documento.
Si evidenzia che quest’ultima nota del 14/03/2018 è in totale antitesi con i parametri del bando pubblicato il giorno 08/03/2018, e che è stata pubblicata solo quando sono stati sollevati dubbi e perplessità sulla trasparenza ed imparzialità del bando in oggetto.
Pertanto restano ancora più confuse e poche chiare le modalità di selezione e valutazione delle proposte nonostante trattasi di un museo permanente, che per giunta si trova in fase di acquisizione e selezione del materiale, e non è stata prevista la possibilità di esposizione pro-tempore da parte di artisti, partner, o altri soggetti non candidati e/o candidabili.
10.  L’interazione e la possibilità di candidatura è ristretta ai soli soggetti con sede legale a Pagani, limitando così la possibilità di partecipazione anche a soggetti regionali, nazionali ed internazionali” che sono in possesso di materiale d’interesse museale.
11.  Nella Determina N.291 dello 08/03/2018 non è specificato nemmeno l’orario di chiusura dello sportello per la candidatura.
12.  La manifestazione d’interesse in oggetto non ha avuto la giusta pubblicizzazione tramite giornali, tv, web e affissioni pubbliche.
13.  Non è specificato il numero di soggetti che verranno selezionati né è stata specificata l’interazione che avrà l’Ente con l’eventuale candidato/i selezionato/i, né è specificata se questi diventeranno partner, custodi ed assegnatari del costituendo museo, né è specificato la durata di tale collaborazione, assegnazione e/o partecipazione.
Pertanto visti i tempi ristretti di applicazione del bando e l’imminente avvento dei festeggiamenti della Madonna delle Galline, momento di forte traffico popolare e pericolo per la sicurezza, si richiede alla S.V. un celere intervento soprattutto in ottica di tutela e messa in sicurezza della pubblica incolumità oltre che bloccare il procedimento in oggetto dalla dubbia trasparenza ed imparzialità.
Nell’attesa di un pronto e celere riscontro, porgo distinti saluti

Pagani li, 20/03/2018

Alfonso Giorgio
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COMPONENTE IDV PAGANI