AL SINDACO
AI CONSIGLIERI
COMUNALI
AL SEGRETARIO
GENERALE
OGGETTO:
QUESTIONE SUPERMERCATO LIDL
Il sottoscritto:
Giorgio Alfonso, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/03/1978 e residente a Pagani
(SA) in via Filettine n. 35 pal. A1, in qualità di Cittadino di Pagani e quale
componente del Partito dell’Italia dei Valori di Pagani.
Alcuni
giorni fa dei Consiglieri Comunali di maggioranza e opposizione hanno espresso
tutta la loro contrarietà al sorgere di un ulteriore supermercato nell'area di
proprietà del Consorzio di Bonifica Nocera/Pagani.
Ad
essi suggeriamo di leggere attentamente la Sentenza del TAR di Salerno
depositata in segreteria il 27.07.2015.
L'iter
di tale Sentenza ci obbliga ad alcune considerazioni.
A.
Il 13 Novembre 2014 il TAR di Salerno
accoglieva, provvisoriamente l'istanza del supermercato LIDL e rimandava la
trattazione del merito al 25 giugno 2015;
B.
Tale decisone di accogliere,
provvisoriamente, il ricorso del supermercato LIDL era scaturito anche dal
fatto che il nostro emerito ed illustrissimo difensore (Avv. SERRETIELLO) non
aveva svolto alcuna attività difensiva;
C.
Riportiamo pedissequamente, ciò che è
scritto in sentenza, “anche in considerazione del mancato svolgimento di
attività difensiva da parte del legale del Comune intimato".
Ciò
significa che colui il quale doveva difendere il Comune di Pagani (Avv.
SERRETIELLO) era venuto meno al proprio dovere.
Purtroppo
per l'Avv. SERRETIELLO, il merito ha dato ragione al Comune di Pagani,
nonostante il suo disimpegno.
A
questo punto ci domandiamo, in altre occasioni s'è comportato allo stesso modo?
Le
sentenze che hanno visto il Comune di Pagani soccombente:
(vedi
questione STRIANO, assunto in assenza di concorso pubblico) è stato, forse
l'esperimento per arrivare al desiderato e poter dire che non è sua
responsabilità l'assunzione, ma bensì decisione di un organo superiore.
Cosa
lo spinge alla non difesa?
Forse
è una forma di protesta perché non riceve a fine mese lo stipendio?
Chiarisca
pubblicamente questo fatto increscioso e malvagio che si abbatte da decenni
sull’Ente Comune.
Questa
volta, però il diavolo c'ha messo la coda ed il suo collaudato sistema è
saltato.
A
questo punto suggeriamo, a chi di competenza, di tenere in giusta
considerazione ciò che è avvenuto e dato che la LIDL è tornata alla carica, di
affidare la questione in mani più adatte per far rispettare i diritti e
l’esigenze dei paganesi.
La
sentenza in oggetto e le altre che ci vedono perdenti, sono scaricabili dal
sito della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, TAR DI SALERNO.
PER
I PIGRI HO PROVVEDUTO A PUBBLICARLA.
Pagani
li, 02/06/2016
Alfonso Giorgio
_________________________
COMPONENTE IDV PAGANI
LINK: SENTENZA
LIDL: CORTESEMENTE LEGGETE IL TESTO EVIDENZIATO IN ROSSO
N. 01734/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 2158 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LIDL Italia S.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in
Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Pagani in persona del
Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Serritiello, con domicilio eletto in
Salerno, c.so Garibaldi, 105 c/o Lentini; Regione Campania in persona del
Presidente p.t.;
per
l'annullamento
quanto al ricorso
principale:
del provvedimento n.
4083/2014 con il quale il Comune ha respinto l'istanza ai fini della realizzazione e
apertura di una media struttura di vendita alla via Nazionale;
quanto al ricorso per
motivi aggiunti:
del provvedimento n.
19347/2015 con il quale il Comune di Pagani , a seguito di ordinanza di riesame n. 641/2014, ha
nuovamente respinto l’istanza;
Visti il ricorso, i
motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Comune di Pagani ;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n.
4083 del 7 agosto 2014, il Comune di Pagani - Settore Pianificazione del territorio, Edilizia
privata e Servizi cimiteriali negava il p.d.c. domandato dalla odierna
ricorrente LIDL Italia per la realizzazione di una media struttura commerciale
nel terreno sito in via Nazionale, fg. 9 p.lle 3533 e 6408, zona F1 del vigente
P.R.G.
La LIDL Italia impugnava
il provvedimento davanti a questa Sezione, che con ordinanza n. 641 del 13
novembre 2014,
“ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIFENSIVA
DA PARTE DEL COMUNE INTIMATO”, ACCOGLIEVA L’ISTANZA DI MISURE
CAUTELARI “AI FINI DEL RIESAME ED ALLA
LUCE DELLE CENSURE ATTOREE, CHE DOVRANNO ESSERE ATTENTAMENTE ESAMINATE E
VALUTATE, DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO”, FISSANDO, PER LA TRATTAZIONE NEL
MERITO DEL RICORSO, L’UDIENZA PUBBLICA DEL 25 GIUGNO 2015.
Il 3 febbraio 2015 la
ricorrente depositava “istanza di
ulteriori provvedimenti”, per la esecuzione dell’ordinanza cautelare
citata.
Con successivo
provvedimento n. 19347 P del 13 maggio 2015, il Comune di Pagani adottava nuovo diniego
definitivo, in relazione alla medesima istanza di autorizzazione unica.
Da tale atto,
risultavano non ancora superati i seguenti ostacoli al rilascio della richiesta
autorizzazione:
1. dal preliminare di
diritto di superficie (il quale costituisce il titolo della LIDL sull’opera
progettata) risulta che il relativo atto notarile verrà stipulato - e conseguentemente
prodotto all’Ente - solo successivamente al rilascio delle autorizzazioni
necessarie all’apertura del supermercato;
2. la p.lla 3533 risulta
destinata (c.e. nn. 1378/2001 e 65/2004) a sosta TIR a servizio e supporto
della Centrale Ortofrutticola;
3. la costruzione
progettata non rispetta le distanze dai confini lato nord e lato ovest imposte
dalle N.T.A. del P.R.G. vigente;
4. non è riscontrata la
completezza formale e sostanziale della documentazione;
5. la richiesta della
Società è in contrasto con le previsioni dello Strumento d'intervento
dell'apparato distributivo Comunale (SIAD), che all'art. 6, co. 1, consente
l’apertura di nuove strutture esclusivamente in zona P.I.P., e con la Tabella
di compatibilità per la localizzazione delle attività commerciali, atteso che
in zona F1 del P.R.G. è consentita unicamente “la permanenza delle diverse tipologie di strutture commerciali solo se
già esistenti, derivanti da accorpamento ovvero di ampliamento secondo le
modalità indicate dalle norme generali di attuazione dello strumento di
intervento (SCI)”.
La ricorrente LIDL
Italia impugnava anche il secondo diniego, con ricorso per motivi aggiunti.
In disparte le allegate
carenze nella documentazione prodotta, che potrebbero essere oggetto di
richiesta di integrazione, il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente rileva,
in primo luogo, la sopravvenuta inefficacia dell’art. 6 del S.I.A.D. (approvato
nel 2002) e, quindi, del limite ivi imposto, a seguito della nuova disciplina
in tema di liberalizzazione introdotta dal Legislatore comunitario, nazionale e
regionale.
Al riguardo, questa
Sezione ha già avuto modo di affermare che “il limite posto dal SIAD non è conforme con i principi di
liberalizzazione sanciti dalla normativa europea e nazionale. Recente giurisprudenza
ha infatti osservato che il settore dei servizi privati,
nell'ambito
del quale rientra il commercio, è stato oggetto di una specifica direttiva
comunitaria (n. 123 del 2006 altrimenti detta Bolkestein) volta alla riduzione
dei vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sugli stessi al fine di
favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime Comune mirato a
dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera
prestazione; la direttiva Bolkestein ha profondamente inciso sullo statuto
delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l'art. 41 Cost. ha
costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse
essere incondizionatamente subordinato nell'an e nel quomodo a qualunque tipo di
interesse pubblico assunto dal legislatore (ed a cascata dalla P.A.) ad oggetto
di tutela, mentre la normativa comunitaria prevede che l'iniziativa economica
non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni
(specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed
offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di
interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di giustizia
(cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271). In sede
pretoria si è quindi osservato che costituisce principio generale
dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali
sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali (cfr. T.A.R. Venezia Veneto sez.
III, 07 febbraio 2012, n. 184). Di questo preciso trend normativo ha preso atto
lo stesso legislatore regionale, statuendo che il SIAD non contiene le seguenti
restrizioni: a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori
di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla
esclusivamente all'interno di una determinata area … (cfr. art. 10, comma 5,
L.R. n. 1/2014)” (sent. n. 1081/2014,
confermata dal Cons. di Stato, V, sent. n. 5081/2014).
E ancora che “la normativa introdotta dal decreto
legislativo 59/2010, nel recepire la direttiva comunitaria 2006/123, si colloca
in quel processo di liberalizzazione, iniziato con il decreto Bersani (D.Lgs.
n. 114/1998) e proseguito col cd. Bersani bis (D.L. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006), nel quale sono valorizzati la libertà di iniziativa economica,
garantita sia a livello costituzionale che comunitario, nonché il principio di
concorrenza, il cui corollario principale è il divieto, salvi casi particolari,
di imporre limiti numerici ovvero distanze minime tra gli esercizi
commerciali […] Da
quanto osservato consegue, altresì, l’illegittimità del Regolamento e del Piano
Comunale nella parte in cui sottopongono a limitazioni in contrasto con le
previsioni di cui all’art. 3 del d.l. 223/2006 e all’art. 65 del dlgs 59/2010
la distribuzione di quotidiani e periodici anche nei punti vendita non esclusivi”
(sent. n. 1705/2012).
Alla luce di tutto
quanto sopra, deve ritenersi fondata la censura di illegittimità del
provvedimento adottato, laddove lo stesso dà applicazione all’art. 6 del SIAD,
che consente di richiedere l’autorizzazione all’apertura di nuove medie
strutture di vendita “limitatamente a
quelle da realizzarsi all’interno dell’area interessata dal Piano degli
Insediamenti Produttivi (PIP)”, nella quale non ricade l'area oggetto
del progettato intervento.
Il suddetto limite
risulta infatti in palese contrasto sia con la normativa nazionale sia con
quella regionale sopra richiamate e, pertanto, deve essere disapplicato.
In tal senso si è
espressa anche la Regione Campania la quale ha chiarito che “ai sensi dell’art. 64, comma 3, della Legge Regionale
sono fatti salvi i SIAD già autorizzati, i quali, quindi, sono da considerarsi
in vigore nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono
inefficaci nelle parti con essa in contrasto” (Decreto Dirigenziale n.
997/2014, Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1 - Nuova circolare esplicativa,
pag. 34).
Del pari, e per le
medesime ragioni, deve ritenersi inefficace, a tal fine, il limite riferibile
alle previsioni della Tabella di compatibilità per la localizzazione delle
attività commerciali. Peraltro, come rilevato da parte ricorrente, il P.R.G. ha
previsto per la zona F1 specifici indici di fabbricabilità e di copertura, e
contempla tra quelle assentibili la destinazione “c – attrezzature commerciali”.
La ricorrente si duole
altresì della illegittimità del provvedimento di diniego nella parte in cui si
fonda sul mancato rispetto delle distanze dal confine, così come stabilite
dalle N.T.A. del P.R.G.
Segnatamente: lato nord
da m 0,60 estremo est a m 3,20 - minore di m 7,00 minimo da rispettare; lato
ovest edificazione a confine/aderenza, laddove: “la fabbricazione in aderenza è ammessa: su due lati nelle zone A2, B,
E3; su di un lato nelle zone C1, C2, C3, D2/1; è vietata nelle restanti zone”
(N.T.A. del P.R.G.) .
Parte ricorrente
sostiene la inapplicabilità dei richiamati limiti poiché “l'area limitrofa è - e resta - dello stesso
proprietario”: muovendo dalla sussistenza di un'unica proprietà, sarebbe
evidente la inconfigurabilità della contestata violazione e, quindi,
l'erroneità anche di tale motivo di diniego.
La censura non convince.
La LIDL agisce in virtù
di un (contratto preliminare di) diritto di superficie sul lotto interessato
dall’intervento.
Al riguardo, il Collegio
rileva che l’art. 57 del Regolamento edilizio comunale definisce:
- “Distanza dalle strade” la distanza
minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta del
fabbricato dal ciglio stradale;
- “Distanza dai confini” la distanza
minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini
di proprietà;
- “Distacco fra i fabbricati” la
distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte.
Ai fini della
misurazione delle distanze, e dell’applicazione dei relativi limiti, il diritto
di proprietà rilevante non può dunque che essere quello avente ad oggetto i
fabbricati della cui distanza - da strade, confini, altri fabbricati - si
discute.
Orbene, secondo quanto
previsto dall’art. 952 cod. civ., l’istituto della superficie consiste nel
diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione, acquistandone
la proprietà, ovvero nell’acquisto della proprietà della costruzione già
esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Nel caso in esame, la
proprietà del fabbricato è (destinata a essere, giusta il preliminare
stipulato) della LIDL, la quale è soggetto diverso dal proprietario dell’area
limitrofa (C.S.T.P. e Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino). Sicché
i limiti connessi con le distanze devono ritenersi senz’altro applicabili.
In applicazione del
principio giurisprudenziale secondo il quale “nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di
ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate
verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a
sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il
ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte
avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto
implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (Ad.
Plen. n. 5/2015; in termini, già Cons. di Stato, V, sent. n.1180/1992; T.A.R.
Salerno, I, sent. n. 480/2014), si deve concludere per la legittimità del
provvedimento impugnato, ogni altra censura potendo restare assorbita.
Per le ragioni sopra
illustrate – dichiarata la improcedibilità del primo ricorso a seguito della
riedizione del potere amministrativo – il ricorso per motivi aggiunti deve
essere respinto.
In ragione
dell’andamento della intera vicenda processuale, si ritengono tuttavia
sussistenti fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto
(R.G. 2158/2014):
a) dichiara
improcedibile il ricorso avverso il provvedimento n. 4083/2014;
b) respinge il ricorso
per motivi aggiunti, avverso il provvedimento n. 19347/2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno
nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)